Polo Assicurativo Montagna Reggiana

Polo Assicurativo Montagna Reggiana CONSULENZE ASSICURATIVE E FINANZIARIE

Siamo operativi nella nuova sede di Castelnovo ne’ Monti! 🥳Via Micheli, n. 50
04/09/2025

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13/03/2020

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03/11/2018

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31/01/2018

Il costo della non autosufficienza e la proposta LTC


Cara/o amica/o,

come già accennato in alcuni dei nostri precedenti approfondimenti:
•in Italia ci sono circa 3 milioni di persone non autosufficienti, la maggior parte delle quali (oltre l’80%) anziane
•il nostro sistema di stato sociale offre pochissime risorse per prendersene cura: per chi ne ha diritto, l’assegno di accompagnamento (€ 515) e l’eventuale supporto per il ricovero in una RSA – residenza sanitaria-assistenziale (dove, parte del costo, la quota sanitaria, è a carico del S.S.N.) o, nei pochi comuni in cui funziona con standard accettabili, l’ADI (assistenza domiciliare integrata) a casa dell’assistito.

I costi che devono sostenere il non autosufficiente e la sua famiglia, sono, nella gran parte dei casi, di ben altro spessore.

Da qui l’importanza di sottoscrivere per tempo una polizza di L.T.C., ipotesi sempre più spesso presa in considerazione da quei clienti ai quali questa soluzione è stata proposta con efficacia.

In tal senso, siamo convinti che uno dei temi della consulenza assicurativa dovrebbe essere proprio la capacità di fare emergere, con il nostro interlocutore, quanto possa costare assistere un non autosufficiente.

Facciamo un po’ di conti, ipotizzando per una persona che abbia necessità sanitarie e, soprattutto, assistenziali a seguito di un Ictus o di una malattia di Alzheimer che l’abbia reso totalmente non autosufficiente:



•“Ipotesi Badante”: costo minimo, da contratto nazionale (livello cs per 54 ore settimanali), € 1.495 mensili (tenendo conto del compenso € 958 +contributi +tfr +ferie +busta paga +etc), più eventuale vitto e alloggio. E, giustamente, la “badante” non offre assistenza 24h su 24 tutta la settimana. Il suo supporto andrà integrato da quello dai familiari (quanto meno le domeniche, il giorno di riposo, le ferie). Se non c’è questa possibilità, bisognerà ingaggiarne due, che si diano i turni, raddoppiando i costi. Attenzione al nero! Chi sta fuori delle regole rischia tantissimo: sono sempre di più i contenziosi con le badanti non in regola, spesso conclusi con transazioni particolarmente onerose.




•Ipotesi RSA convenzionata. A meno che l’indice ISEE (e si tiene in parte conto anche di quello dei figli) non sia particolarmente basso e l’ente locale molto ricco ……. oltre la metà del costo (la parte “sociale” – ossia non sanitaria) è a carico dell’ammalato. In media circa 1.700/1.800 € mensili (in alcune regioni ben oltre: si veda questo interessante approfondimento per la Regione Lombardia link. A Milano costa € 3.000 mensili!). Ai quali aggiungere gli eventuali extra (medicinali e supporti non coperti dal SSN, lavaggio biancheria, etc). E per entrare in queste strutture in alcune regioni le liste di attesa medie sfiorano l’anno.



•Ipotesi RSA privata (“solventi”). Se non si vuole aspettare le liste di attesa delle RSA convenzionate (o se non le si ritengono all’altezza), molti scelgono il ricovero in strutture private autorizzate ma non convenzionate. In questo caso il costo, molto dipendente anche dalla zona geografica, può variare dai 2.000 € agli oltre 4.000 € mensili (anche a seconda degli extra scelti: stanza singola, lavaggio biancheria, etc)



Dunque, “il costo della non autosufficienza”a carico delle famiglie, varia, a seconda della gravità del caso, della zona di residenza e degli standard scelti da un minimo di € 1.500 fino, per chi se li può permettere, a oltre € 4.000 mensili.

Ipotizzando che la pensione mensile (che in futuro sappiamo essere sempre più bassa, visto il calcolo contributivo) sia sufficiente al “vivere quotidiano” (casa, tasse, bollette, alimentari, altra spesa, etc) ….. il costo della non autosufficienza è un “costo puro” che si va ad aggiungere al bilancio familiare.

Di questa cifra, lo Stato mette 515 Euro (assegno di accompagnamento, per chi ne ha diritto), il resto è a carico dei risparmi dell’ammalato e dei redditi familiari. Infatti, numerose ricerche ci dicono come centinaia di migliaia di famiglie si siano dovute indebitare e/o vendere un immobile per affrontare queste spese (si veda questa ricerca Censis: link).

Visti i costi …… ecco l’importanza di ipotizzare una copertura LTC che preveda una rendita mensile in caso di non autosufficienza, soluzione ancora più interessante ove, come nella gran parte delle polizze presenti sul mercato, sia possibile stipulare una garanzia assicurativa che preveda la tutela “a vita intera”.

P.S.

Senza dimenticare gli importanti vantaggi fiscali, che avevamo già trattato in un precedente approfondimento e che vado a riprendere qui in calce:
•Se il contraente è una persona fisica, il premio della polizza L.T.C. (che rispetti determinati canoni) è l’unico per il quale la detraibilità dall’IRPEF del 19% del premio viene prevista fino al “vecchio limite” (sul premio) dei 2,5 milioni di lire, oggi 1.291,14 euro, al netto degli eventuali premi caso morte/I.P. detraibili (il che vuol dire che, in termini di detraibilità dei premi, non si possono “sommare”, ad esempio, i 1.291 € della L.T.C. con i 530 € di una T.C.M.). Dunque, volendo semplificare, possiamo dire che, fino a quella soglia, quasi 1/5 del premio il cliente “lo recupererà dalle imposte”. La detrazione spetta anche se i premi per polizze LTC sono stati versati nell’interesse delle persone fiscalmente a carico, fermo restando il limite complessivo di 1.291,14 euro. Il massimo risparmio fiscale sarà di € 1.291,14 x 19% = € 245 annui. Per approfondire, la norma di riferimento è il T.U.I.R. art 15, comma 1 lettera f che richiama anche il Decreto Ministeriale Finanze del 22 dicembre 2000
•Se fatta nel ramo vita (come buona parte delle polizze sul mercato), non viene prevista nessuna imposta sul premio
•In caso di perdita di autosufficienza, le somme (tipicamente sotto forma di rendita) corrisposte dalla compagnia all’assicurato/beneficiario persona fisica sono esenti dall’IRPEF
•I contributi versati per un lavoratore dipendente a un fondo sanitario a fronte di una copertura assicurativa L.T.C. beneficeranno del più favorevole regime di deducibilità dal reddito complessivo o di esclusione dalla formazione del reddito di lavoro dipendente (e non del regime di detraibilità) secondo gli ordinari limiti annuali della “sanità integrativa” di € 3.615,20 annui (tutto questo rispettando le modalità attuative previste dall’ART 51, comma 2, lettera A del T.U.I.R. e la relativa normativa collegata)
•Dal 2017, la possibilità di proporre polizze L.T.C. nell’ambito del “welfare aziendale” diventa ancora più facile ed interessante: infatti la “Legge di Bilancio 2017” (legge 232/2016) ha previsto che se la polizza L.T.C. viene stipulata direttamente dal datore di lavoro a beneficio della generalità dei dipendenti o di “categorie” di dipendenti, il premio è da considerarsi non imponibile (né ai fini fiscali e né ai fini contributivi) per il dipendente e considerato come costo inerente e deducibile per l'Azienda. Per approfondire si rimanda al T.U.I.R. art 51, comma 2, lettera f-quater.








Citazione del giorno:

"Il lavoro nobilita. Il denaro facilita." (Paperon de' Paperoni)
Fonte - finextra

28/09/2017
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20/09/2017

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