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07/10/2015

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07/10/2015
24/09/2015

RC Auto, al via l’iter in Parlamento

Il DDL concorrenza comincia il suo iter di approvazione in Parlamento: diversi i cambiamenti confermati nel testo definitivo del provvedimento.

In tema di tariffe RC Auto, il disegno di legge impone sconti obbligatori sui premi assicurativi, la cui percentuale minima sarà stabilita dall’IVASS, Istituto per la Vigilanza fra le Assicurazioni. Le agevolazioni scattano per gli assicurati che permetteranno l’ispezione preventiva del veicolo (a spese dell’assicurazione), per coloro che monteranno la scatola nera e in caso di installazione di rilevatori del tasso di alcolemia. Le spese relative alle apparecchiature sono sempre a carico della compagnia.

In una versione precedente la disposizione si limitava a esporre che gli abbuoni dovessero essere significativi, lasciando alle singole compagnie il quantum della riduzione.

Le imprese di assicurazioni dovranno inoltre praticare sconti a chi sottoscriverà più polizze assicurative per veicoli in possesso con clausola di guida esclusiva. Confermato anche lo stop alle differenze territoriali dei costi assicurativi: gli automobilisti che non hanno incidenti da un minimo di 5 anni, che montano la black box e che vivono nelle aree dove le tariffe sono più alte della media, potranno usufruire di un bonus che permetterà l’allineamento del costo della polizza alla media delle altre regioni. La norma ha l’obiettivo di non penalizzare gli automobilisti più virtuosi e che sono stati finora costretti a pagare premi più alti a causa della residenza in territori a rischio frodi.

Sono previste ammende consistenti, 40 mila euro, per le assicurazioni che non applicheranno gli sconti obbligatori. Multe di 15 mila euro, invece, per le compagnie di assicurazione che rifiuteranno di contrarre o rinnovare una polizza: l’automobilista ha diritto alla copertura, ma deve fornire all’impresa informazioni veritiere sul proprio profilo di rischio.

Ulteriori novità sono la soppressione delle disposizioni che prevedono il risarcimento in forma specifica presso le officine convenzionate e la rinuncia alla cessione del credito. Per quest’ultima la Commissione Giustizia alla Camera ha rilevato “una grave limitazione delle facoltà contrattuali degli assicurati espressamente riconosciute dal codice civile, attribuendo maggiore forza contrattuale all'assicuratore”. La disposizione è stata eliminata anche perché poco utile al contenimento del fenomeno delle frodi assicurative.

La stessa Commissione si è espressa negativamente anche sulla prima condizione, vale a dire la riparazione del veicolo incidentato in una carrozzeria convenzionata con la compagnia. Se mantenuta nel testo, avrebbe creato “un percorso privilegiato verso le imprese fiduciarie dell'assicuratore, spingendo le imprese indipendenti fuori dal mercato e limitando fortemente la capacità contrattuale in tale settore”. Con questa modifica, l’assicurato potrà dunque avvalersi dell’impresa di autoriparazione di propria fiducia.

Confermata anche la necessità di una tabella unica dei risarcimenti per la valutazione del danno non patrimoniale di non lieve entità. I valori della tabella saranno legati al tasso di inflazione, con lo scopo di controllare la dinamica dei costi dei risarcimenti.

Infine, l’ultima versione del DDL ha innalzato rispetto alle prime previsioni il limite di tempo per indicare i testimoni: lo si potrà fare fino alla lettera di richiesta di risarcimento del danno o dall’invito alla negoziazione assistita o alla richiesta esplicita dell’assicurazione, mentre inizialmente era stato deciso che avrebbero dovuto essere indicati già al momento della denuncia di sinistro.

RC Auto, al via l’iter in ParlamentoIl DDL concorrenza comincia il suo iter di approvazione in Parlamento: diversi i cam...
24/09/2015

RC Auto, al via l’iter in Parlamento

Il DDL concorrenza comincia il suo iter di approvazione in Parlamento: diversi i cambiamenti confermati nel testo definitivo del provvedimento.

In tema di tariffe RC Auto, il disegno di legge impone sconti obbligatori sui premi assicurativi, la cui percentuale minima sarà stabilita dall’IVASS, Istituto per la Vigilanza fra le Assicurazioni. Le agevolazioni scattano per gli assicurati che permetteranno l’ispezione preventiva del veicolo (a spese dell’assicurazione), per coloro che monteranno la scatola nera e in caso di installazione di rilevatori del tasso di alcolemia. Le spese relative alle apparecchiature sono sempre a carico della compagnia.

In una versione precedente la disposizione si limitava a esporre che gli abbuoni dovessero essere significativi, lasciando alle singole compagnie il quantum della riduzione.

Le imprese di assicurazioni dovranno inoltre praticare sconti a chi sottoscriverà più polizze assicurative per veicoli in possesso con clausola di guida esclusiva. Confermato anche lo stop alle differenze territoriali dei costi assicurativi: gli automobilisti che non hanno incidenti da un minimo di 5 anni, che montano la black box e che vivono nelle aree dove le tariffe sono più alte della media, potranno usufruire di un bonus che permetterà l’allineamento del costo della polizza alla media delle altre regioni. La norma ha l’obiettivo di non penalizzare gli automobilisti più virtuosi e che sono stati finora costretti a pagare premi più alti a causa della residenza in territori a rischio frodi.

Sono previste ammende consistenti, 40 mila euro, per le assicurazioni che non applicheranno gli sconti obbligatori. Multe di 15 mila euro, invece, per le compagnie di assicurazione che rifiuteranno di contrarre o rinnovare una polizza: l’automobilista ha diritto alla copertura, ma deve fornire all’impresa informazioni veritiere sul proprio profilo di rischio.

Ulteriori novità sono la soppressione delle disposizioni che prevedono il risarcimento in forma specifica presso le officine convenzionate e la rinuncia alla cessione del credito. Per quest’ultima la Commissione Giustizia alla Camera ha rilevato “una grave limitazione delle facoltà contrattuali degli assicurati espressamente riconosciute dal codice civile, attribuendo maggiore forza contrattuale all'assicuratore”. La disposizione è stata eliminata anche perché poco utile al contenimento del fenomeno delle frodi assicurative.

La stessa Commissione si è espressa negativamente anche sulla prima condizione, vale a dire la riparazione del veicolo incidentato in una carrozzeria convenzionata con la compagnia. Se mantenuta nel testo, avrebbe creato “un percorso privilegiato verso le imprese fiduciarie dell'assicuratore, spingendo le imprese indipendenti fuori dal mercato e limitando fortemente la capacità contrattuale in tale settore”. Con questa modifica, l’assicurato potrà dunque avvalersi dell’impresa di autoriparazione di propria fiducia.

Confermata anche la necessità di una tabella unica dei risarcimenti per la valutazione del danno non patrimoniale di non lieve entità. I valori della tabella saranno legati al tasso di inflazione, con lo scopo di controllare la dinamica dei costi dei risarcimenti.

Infine, l’ultima versione del DDL ha innalzato rispetto alle prime previsioni il limite di tempo per indicare i testimoni: lo si potrà fare fino alla lettera di richiesta di risarcimento del danno o dall’invito alla negoziazione assistita o alla richiesta esplicita dell’assicurazione, mentre inizialmente era stato deciso che avrebbero dovuto essere indicati già al momento della denuncia di sinistro.

23/07/2015

Auto senza polizza Rc, il danno è sempre risarcibile

Chi è coinvolto con la propria auto in un incidente stradale, anche se non è coperto da una polizza Rc Auto, può sempre chiedere il risarcimento dei danni al responsabile e alla sua assicurazione. Sull’altro fronte, quindi, a parti invertite, chi causa un danno ad un auto che risulta poi essere non assicurata, deve in ogni caso pagare il risarcimento. In pratica, davanti al giudice, chi è responsabile di un sinistro deve sempre risarcire anche se dall’altra parte il danneggiato è qualcuno che ha palesemente violato il codice della Strada.

A fare chiarezza sulla questione è una sentenza emessa dal Giudice di Pace di Napoli lo scorso 13 luglio 2015.

Secondo la spiegazione data dal Giudice guidare un veicolo senza avere la necessaria copertura assicurativa per la responsabilità civile non rappresenta infatti un reato perseguibile d’Ufficio ma una violazione al Codice della Strada. Si applica infatti la sanzione amministrativa che va da 848 a 3.393 euro e il fermo del veicolo. Ma tale sanzione non ha nulla a che vedere con la possibilità di ottenere un indennizzo se la colpa del sinistro è di altri.

In pratica, chi mette in circolazione un’automobile senza copertura assicurativa non perde automaticamente il diritto a richiedere il risarcimento dei danni nel caso, ovviamente, in cui la responsabilità sia dell’altro conducente.

La legge, ovvero in questo caso il Codice della strada e il Codice civile, disciplina solo l’ipotesi in cui ad essere senza polizza sia chi procura un danno ad un altro: in tal caso scatta la copertura del Fondo di Garanzia Vittime della Strada.

Per i giudici il danneggiato da un sinistro stradale è quindi sempre un “presunto creditore” il cui credito deve essere liquidato dalla Compagnia di assicurazione del responsabile del danno oppure stabilito dal Giudice. Ma non solo. In caso di incidente il proprietario dell’auto danneggiata ha diritto anche a chiedere i danni per il cosiddetto “fermo tecnico” che consiste nella mancata possibilità di utilizzare il mezzo per tutto il tempo necessario alla riparazione.

Auto senza polizza Rc, il danno è sempre risarcibileChi è coinvolto con la propria auto in un incidente stradale, anche ...
23/07/2015

Auto senza polizza Rc, il danno è sempre risarcibile

Chi è coinvolto con la propria auto in un incidente stradale, anche se non è coperto da una polizza Rc Auto, può sempre chiedere il risarcimento dei danni al responsabile e alla sua assicurazione. Sull’altro fronte, quindi, a parti invertite, chi causa un danno ad un auto che risulta poi essere non assicurata, deve in ogni caso pagare il risarcimento. In pratica, davanti al giudice, chi è responsabile di un sinistro deve sempre risarcire anche se dall’altra parte il danneggiato è qualcuno che ha palesemente violato il codice della Strada.

A fare chiarezza sulla questione è una sentenza emessa dal Giudice di Pace di Napoli lo scorso 13 luglio 2015.

Secondo la spiegazione data dal Giudice guidare un veicolo senza avere la necessaria copertura assicurativa per la responsabilità civile non rappresenta infatti un reato perseguibile d’Ufficio ma una violazione al Codice della Strada. Si applica infatti la sanzione amministrativa che va da 848 a 3.393 euro e il fermo del veicolo. Ma tale sanzione non ha nulla a che vedere con la possibilità di ottenere un indennizzo se la colpa del sinistro è di altri.

In pratica, chi mette in circolazione un’automobile senza copertura assicurativa non perde automaticamente il diritto a richiedere il risarcimento dei danni nel caso, ovviamente, in cui la responsabilità sia dell’altro conducente.

La legge, ovvero in questo caso il Codice della strada e il Codice civile, disciplina solo l’ipotesi in cui ad essere senza polizza sia chi procura un danno ad un altro: in tal caso scatta la copertura del Fondo di Garanzia Vittime della Strada.

Per i giudici il danneggiato da un sinistro stradale è quindi sempre un “presunto creditore” il cui credito deve essere liquidato dalla Compagnia di assicurazione del responsabile del danno oppure stabilito dal Giudice. Ma non solo. In caso di incidente il proprietario dell’auto danneggiata ha diritto anche a chiedere i danni per il cosiddetto “fermo tecnico” che consiste nella mancata possibilità di utilizzare il mezzo per tutto il tempo necessario alla riparazione.

Legge di Stabilità 2015: novità nel campo delle assicurazioniLa Legge di Stabilità 2015, presentata l’altro giorno dal p...
23/07/2015

Legge di Stabilità 2015: novità nel campo delle assicurazioni

La Legge di Stabilità 2015, presentata l’altro giorno dal premier Matteo Renzi dopo l’approvazione da parte del Consiglio dei Ministri, prevede anche alcune novità che riguardano le assicurazioni, a cominciare dall’inasprimento della lotta all’evasione della Rc auto.

L'articolo 44, comma 27, della suddetta legge, prevede infatti che il controllo sulle polizze Rc auto attraverso dispositivi telematici, come autovelox, tutor, vergelius, accessi ZTL e altri ancora, diventi automatico, senza bisogno che le apparecchiature rilevino altre infrazioni del Codice della Strada. In altre parole, la modifica stabilisce che per l’accertamento della violazione non sia più necessaria la presenza degli organi di polizia stradale, qualora tale accertamento sia avvenuto mediante dispositivi o apparecchiature omologate o approvate per il funzionamento in modo completamente automatico. In questo caso, infatti, la documentazione fotografica prodotta costituisce da sola un “atto di accertamento”.
Va però specificato che la nuova disposizione non contempla la notifica diretta della sanzione, come per esempio accade con le multe per eccesso di velocità: una volta accertata la frode assicurativa, l'organo di polizia è infatti tenuto a notificare l'accertata violazione al conducente e invitarlo a produrre il certificato di assicurazione entro i termini previsti.

Un’altra novità riguarda la disciplina della comunicazione agli automobilisti della scadenza della copertura dell'assicurazione auto. Se prima il Ministero dei Trasporti comunicava ai rispettivi proprietari l'inserimento dei veicoli nell'elenco di quelli sprovvisti di assicurazione, il nuovo testo stabilisce invece che l’elenco va pubblicato esclusivamente sul sito del Ministero. Spetta quindi agli automobilisti controllare se la propria vettura sia finita nella lista di quelle fuorilegge.

Infine, ma non meno importante, la Legge di Stabilità 2015 ha cancellato l’esonero dal pagamento del bollo per gli autoveicoli e i motoveicoli storici a meno che non abbiano più di trent’anni di età. In pratica, il bollo dovrà essere corrisposto per tutti quei veicoli che hanno più di vent’anni e meno di trenta dalla data di produzione e che fino a oggi erano esentati grazie all’iscrizione ai registri storici ASI e FIM

13/07/2015

Una buona e una cattiva notizia in tema di assicurazioni auto in Italia: quella buona è che le tariffe RC auto nel 2014 sono scese in media del -8%, proseguendo una tendenza discendente iniziata già l’anno prima. La notizia cattiva è che, nonostante questo calo, le nostre tariffe continuano a essere le più alte al mondo. Lo ha detto Salvatore Rossi, presidente IVASS, durante la consueta relazione annuale sull’attività svolta dall’Istituto di vigilanza.

Ebbene sì, da molti anni l’Italia è il paese dei prezzi RC auto più alti nel confronto internazionale a causa di molti fattori, primo fra tutti l’abnorme presenza di frodi perpetrate ai danni delle compagnie da una minoranza, cospicua e aggressiva, di assicurati. Per questo motivo, ha spiegato Rossi, l’IVASS sta cercando di portare, insieme al Parlamento e al Governo e dialogando con le altre autorità, con le associazioni di categoria e con quelle dei consumatori, un contributo tecnico concreto alla soluzione di un problema così intricato e incancrenito (in quest’ottica l’imminente approvazione del Ddl Concorrenza dovrebbe portare i suoi frutti).

Fortunatamente gli ultimi dati di mercato iniziano a mostrare progressi considerevoli, dopo i primi segnali positivi già emersi nel 2013: sintomo che si sta lavorando talmente bene che potremmo essere vicini a una vera e propria svolta. Come già anticipato, il prezzo medio delle tariffe RC auto si è ridotto di quasi l’8% nel 2014: se questa tendenza proseguisse allo stesso ritmo nei prossimi anni e i prezzi negli altri paesi europei restassero invece sui livelli del 2012, il divario di prezzo medio fra l’Italia e il resto d’Europa si annullerebbe entro il 2020. Insomma, mai come questa volta la soluzione dell’anomalia è davvero a portata di mano.

Secondo gli studi effettuati dall’IVASS i prezzi delle assicurazioni auto stanno scendendo soprattutto perché diminuiscono gli incidenti e il costo dei risarcimenti (-1,5% nel 2014). Non vanno però sottovalutati gli effetti della mobilità dei clienti fra una compagnia e l’altra: lo scorso anno un assicurato su sei ha cambiato compagnia, spuntando una riduzione di prezzo pari in media al 22% rispetto al contratto precedente, mentre chi è rimasto fedele alla sua compagnia ha comunque beneficiato di una riduzione di prezzo, ma solo del 5%.

13/07/2015
19/06/2015

Autovelox non controllati. In arrivo migliaia di ricorsi contro le multe dopo la bocciatura della Consulta.
Le associazioni dei consumatori hanno annunciato la richiesta di rimborsi a tutti i comuni in cui i guidatori sono stati multati per infrazioni registrate da autovelox non a norma. Infatti la Consulta ha ritenuto illegittimo che gli strumenti per misurare la velocità non siano periodicamente controllati. Verifiche che però non sono previste dall'articolo 45 del codice della strada, quello che tratta dell'Uniformità della segnaletica dei mezzi di regolazione e di controllo. La sentenza, invece, sottolinea come sia necessario per apparecchi elettronici una costante verifica del loro funzionamento e della taratura. Va infatti tenuto conto dell' invecchiamento delle componenti dell'apparecchio o della loro usura dovuta ad urti, vibrazioni, shock meccanici e termici. La Corte costituzionale è intervenuta sulla materia dopo che la Corte di Cassazione, chiamata a giudicare il ricorso di un cittadino della provincia di Cuneo, ha sollevato il dubbio di legittimità sull'articolo in questione.

Autovelox non controllati. In arrivo migliaia di ricorsi contro le multe dopo la bocciatura della Consulta.Le associazio...
19/06/2015

Autovelox non controllati. In arrivo migliaia di ricorsi contro le multe dopo la bocciatura della Consulta.
Le associazioni dei consumatori hanno annunciato la richiesta di rimborsi a tutti i comuni in cui i guidatori sono stati multati per infrazioni registrate da autovelox non a norma. Infatti la Consulta ha ritenuto illegittimo che gli strumenti per misurare la velocità non siano periodicamente controllati. Verifiche che però non sono previste dall'articolo 45 del codice della strada, quello che tratta dell'Uniformità della segnaletica dei mezzi di regolazione e di controllo. La sentenza, invece, sottolinea come sia necessario per apparecchi elettronici una costante verifica del loro funzionamento e della taratura. Va infatti tenuto conto dell' invecchiamento delle componenti dell'apparecchio o della loro usura dovuta ad urti, vibrazioni, shock meccanici e termici. La Corte costituzionale è intervenuta sulla materia dopo che la Corte di Cassazione, chiamata a giudicare il ricorso di un cittadino della provincia di Cuneo, ha sollevato il dubbio di legittimità sull'articolo in questione.

15/06/2015

Come è ormai noto da tempo, in ambito assicurazioni auto stanno avvenendo cambiamenti epocali, dettati dalla necessità di semplificare l’intera procedura di stipula e gestione di un contratto RC auto e, soprattutto, dalla volontà di creare un valido strumento di deterrenza contro le frodi, che al momento consentono a circa 3,5 milioni di vetture di circolare senza assicurazione obbligatoria o con un’assicurazione falsa. I due step più importanti del processo innovativo riguardano la dematerializzazione dell’attestato di rischio, in vigore dal prossimo 1° luglio, e l’abolizione del tagliando cartaceo sul parabrezza in luogo di quello “elettronico” (dal 18 ottobre).

Tra pochi mesi quindi, la regolarità delle vetture circolanti su strada verrà accertata non più soltanto con gli occhi dei vigili urbani e dalla polizia stradale, ma attraverso il prezioso ausilio di dispositivi tecnologici collegati a una banca dati ministeriale, aggiornata dalle imprese assicuratrici, che mediante la “lettura a distanza” della targa dei veicoli in transito saranno in grado di verificare in tempo reale la validità della copertura RC auto.

Esistono in commercio diversi tipi di dispositivi tecnologici o telecamere a distanza, in grado di rilevare con la semplice lettura della targa non solo l’assicurazione di una vettura ma anche altre irregolarità come la revisione scaduta, il fermo amministrativo o l’ingresso in Ztl fuori dall’orario consentito, e sono già in dotazione presso numerosi comuni italiani.
Il loro funzionamento è piuttosto standard: le telecamere rilevano le targhe degli automezzi di passaggio o in sosta e inviano in real time alla centrale operativa e a qualsiasi device mobile in dotazione delle forze dell’ordine, mediante trasmissione TCP/IP, la segnalazione di eventuali vetture non assicurate, non revisionate, rubate, ecc. I dispositivi possono essere usati sia in modalità fissa, purché gestita da un operatore, oppure in movimento, ossia montati direttamente all'interno delle vetture di servizio. Una volta ricevuta la segnalazione, per le forze di polizia diventa molto più facile intervenire, conoscendo già in anticipo la vettura da controllare, e sanzionare le eventuali irregolarità.

In realtà si potrebbe fare ancora meglio eliminando il passaggio “identificazione targa sospetta - segnalazione alle forze dell’ordine”, che rallenta leggermente la procedura di intervento, permettendo invece ai dispositivi elettronici a distanza di sanzionare direttamente le violazioni. Sarebbe bello ma non si può, perché la normativa vigente non consente di applicare sanzioni per la mancata copertura assicurativa in automatico. Non è infatti un caso che le compagnie, rappresentate dall’ANIA, stiano spingendo per una modifica in tal senso.

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