26/03/2026
✅Chi agisce per conto dell’ente risponde anche dei debiti fiscali. Lo chiarisce la Cassazione
La Cassazione chiarisce quando, chi opera per un’associazione, può essere coinvolto nei debiti tributari e quali elementi devono essere dimostrati per escludere il coinvolgimento personale
SINTESI: In base all’art. 38 cod. civ., delle obbligazioni assunte dall’associazione (che derivano ex lege al momento del verificarsi dei requisiti per il sorgere dell’obbligazione tributaria) rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell’associazione. Secondo questa Corte, infatti, quello che rileva ai fini dell’accertamento della responsabilità personale e solidale del legale rappresentante dell’associazione non riconosciuta in materia tributaria è, non solo l’ingerenza di tale soggetto nell’attività dell’ente che rappresenta, ma anche il corretto adempimento degli obblighi tributari sul medesimo incombenti, dovendosi in concreto accertare se il rappresentante, pur non essendosi ingerito nell’attività negoziale dell’ente, abbia comunque provveduto all’espletamento di tutte le verifiche necessarie per il corretto adempimento degli obblighi tributari, solo in tal caso potendo andare immune da corresponsabilità (Cass. n. 4478 del 2018). Con riferimento all’adempimento degli obblighi di natura tributaria non è, pertanto, possibile imporre all’amministrazione finanziaria, a fronte di cariche formalmente ricoperte in termini rappresentativi o gestori, un onere della prova che, a ben vedere, può essere assolto solamente da chi sia chiamato a rispondere ai sensi dell’art. 38 cod. civ. Spetta, quindi, a chi ricopre formalmente compiti gestori o di rappresentanza dell’associazione dimostrare la presenza di un eventuale riparto di competenze interne tali da consentire di individuare il soggetto preposto all’osservanza degli obblighi derivanti dalla normativa tributaria (impregiudicata, in ogni caso, la necessità di verificarne il corretto e puntuale adempimento).
Ordinanza n. 5347 del 10 marzo 2026 (udienza del 27 maggio 2025)
Cassazione civile, sezione V – Presidente Nonno Giacomo Maria
Onere della prova – Quando nelle associazioni non riconosciute i doveri inerenti all’adempimento degli obblighi di natura tributaria non vengano espletati personalmente dagli associati che assumono compiti gestori o di rappresentanza, essi sono tenuti comunque a verificare il loro corretto adempimento da parte di terzi