Massarenti Cristiana

Massarenti Cristiana Dottore Commercialista - Revisore Contabile - Consulente del lavoro - Esperto enti non profit Lo Studio Massarenti è nato nel 1995.

Titolare dello studio è la Dottoressa Cristiana Massarenti. Un percorso di studi complesso ed articolato associato ad esperienze lavorative diversificate della professionista nel settore dell’organizzazione del lavoro e nella gestione ed amministrazione di aziende, garantiscono soluzioni chiare e puntuali ai problemi fiscali, del lavoro, amministrativi e gestionali dei clienti dello studio. Un app

roccio pragmatico, un confronto costante con il cliente, l'analisi delle alternative, la scelta della soluzione più appropriata ai problemi, la rapidità delle risposte fornite, sono i requisiti che il cliente trova rivolgendosi allo studio. È specializzato in fiscalità degli enti non profit. Professionisti qualificati del settore contabile, amministrativo, giuridico e del lavoro supportano la professionista nello svolgimento della propria attività di dottore commercialista, revisore contabile e consulente del lavoro. Studio specializzato in diritto e fiscalità degli enti non profit: associazioni non riconosciute, associazioni riconosciute, fondazioni, comitati, organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), organizzazioni non governative(ONG), imprese sociali, associazioni di promozione sociale, cooperative sociali, organizzazioni di volontariato, società ed associazioni sportive dilettantistiche, istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, istituti di patronato, associazioni pro-loco. Si occupa, inoltre, di consulenza gestionale ed amministrativa, consulenza contrattuale, consulenza del lavoro, contenzioso tributario e del lavoro, servizi di elaborazione dati contabili, servizi amministrativi, servizi di elaborazione paghe. Per maggiori informazioni visitate il nostro sito www.studiomassarenti.it.

26/03/2026

✅Chi agisce per conto dell’ente risponde anche dei debiti fiscali. Lo chiarisce la Cassazione

La Cassazione chiarisce quando, chi opera per un’associazione, può essere coinvolto nei debiti tributari e quali elementi devono essere dimostrati per escludere il coinvolgimento personale

SINTESI: In base all’art. 38 cod. civ., delle obbligazioni assunte dall’associazione (che derivano ex lege al momento del verificarsi dei requisiti per il sorgere dell’obbligazione tributaria) rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell’associazione. Secondo questa Corte, infatti, quello che rileva ai fini dell’accertamento della responsabilità personale e solidale del legale rappresentante dell’associazione non riconosciuta in materia tributaria è, non solo l’ingerenza di tale soggetto nell’attività dell’ente che rappresenta, ma anche il corretto adempimento degli obblighi tributari sul medesimo incombenti, dovendosi in concreto accertare se il rappresentante, pur non essendosi ingerito nell’attività negoziale dell’ente, abbia comunque provveduto all’espletamento di tutte le verifiche necessarie per il corretto adempimento degli obblighi tributari, solo in tal caso potendo andare immune da corresponsabilità (Cass. n. 4478 del 2018). Con riferimento all’adempimento degli obblighi di natura tributaria non è, pertanto, possibile imporre all’amministrazione finanziaria, a fronte di cariche formalmente ricoperte in termini rappresentativi o gestori, un onere della prova che, a ben vedere, può essere assolto solamente da chi sia chiamato a rispondere ai sensi dell’art. 38 cod. civ. Spetta, quindi, a chi ricopre formalmente compiti gestori o di rappresentanza dell’associazione dimostrare la presenza di un eventuale riparto di competenze interne tali da consentire di individuare il soggetto preposto all’osservanza degli obblighi derivanti dalla normativa tributaria (impregiudicata, in ogni caso, la necessità di verificarne il corretto e puntuale adempimento).

Ordinanza n. 5347 del 10 marzo 2026 (udienza del 27 maggio 2025)
Cassazione civile, sezione V – Presidente Nonno Giacomo Maria
Onere della prova – Quando nelle associazioni non riconosciute i doveri inerenti all’adempimento degli obblighi di natura tributaria non vengano espletati personalmente dagli associati che assumono compiti gestori o di rappresentanza, essi sono tenuti comunque a verificare il loro corretto adempimento da parte di terzi

📍ISCRIZIONE DELLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHENEGLI ELENCHI 5 PER MILLEAi fini dell’accesso al 5 per mille per...
18/03/2026

📍ISCRIZIONE DELLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE
NEGLI ELENCHI 5 PER MILLE

Ai fini dell’accesso al 5 per mille per l’anno finanziario 2026, le associazioni sportive dilet-tantistiche in possesso dei previsti requisiti, che non sono presenti nell’elenco permanente pubblicato dal CONI, devono presentare la domanda di iscrizione, in via telematica:
• entro il 10.4.2026;
• mediante l’applicativo disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate e del CONI.

Qualora emergessero errori di iscrizione, sarà possibile richiedere le relative correzioni:
• all’ufficio del CONI territorialmente competente;
• entro il successivo 30.4.2026.

📍 PERCHE' SI CHIAMA "TERZO SETTORE"?Un interessante intervento del Prof. Zamagni, inventore delle ONLUS (Fonte Terzjus)P...
10/03/2026

📍 PERCHE' SI CHIAMA "TERZO SETTORE"?

Un interessante intervento del Prof. Zamagni, inventore delle ONLUS (Fonte Terzjus)

Prof. Zamagni, partiamo da una curiosità. Perché si parla di Terzo settore, e quali sarebbero il primo e il secondo?
«L’espressione è stata inventata dagli americani nel 1973, per far riferimento a tutte quelle iniziative che vengono collocate, appunto, al posto numero tre: il primo settore è il mercato, il secondo lo Stato, e infine queste organizzazioni di volontariato, di associazionismo vario, il cui compito è facilitare l’attività e il lavoro svolto dagli altri due settori. La concezione americana di Terzo settore è di tipo residualista: vuol dire che se queste organizzazioni se ci sono, bene, però la società potrebbe funzionare anche senza di loro.»

Scusi, ma il primo settore non è lo Stato? «In Europa sì, ma in America il primo settore è il mercato e il secondo lo Stato. Ho citato apposta l’America per dire che noi siamo andati a traino, nonostante abbiamo una tradizione ben più antica. Le organizzazioni del Terzo settore in Italia esistono dal 1200 con le confraternite di matrice francescana. Prima di adeguarci le chiamavamo OMI, organizzazioni a movente ideale. Noi non abbiamo mai avuto una concezione bipolare Stato-mercato, ma un ordine sociale basato su tre pilastri: Stato, mercato e comunità.»

Della riforma del Terzo settore si parla da molti anni, la legge delega risale al 2016, poi il Codice del 2017, quindi l’iter dei vari decreti attuativi. Cosa succede dal 1° gennaio 2026?
«È entrato in vigore il nuovo regime fiscale per gli enti del Terzo settore. Ma ci sono aspetti ben più importanti che molti non colgono.»

❗️ COMUNICATO AGENZIA ENTRATE COLLEGAMENTO POS ❗️Comunicato stampa del 5 marzo 2026Registratori di cassa e Pos, al via i...
05/03/2026

❗️ COMUNICATO AGENZIA ENTRATE COLLEGAMENTO POS ❗️

Comunicato stampa del 5 marzo 2026
Registratori di cassa e Pos, al via il collegamento online. Attivo il servizio web per i commercianti: prima comunicazione entro il 20 aprile

È stato attivato, sul sito dell’Agenzia delle Entrate, il nuovo servizio per permettere il collegamento tra registratori telematici (Rt) e strumenti di pagamento elettronico, reso obbligatorio dalla Legge di Bilancio 2025 per le operazioni effettuate dal 1° gennaio 2026. Non si tratta di un collegamento fisico, ma di un abbinamento “virtuale” tramite un servizio online, disponibile da oggi in area riservata sul sito dell’Agenzia. Disponibile anche una guida dedicata per gli operatori e per i loro intermediari, che spiega passo dopo passo come procedere per completare la comunicazione e alcune Faq di chiarimento su casistiche specifiche.

Come collegare Rt e Pos - Per abbinare registratori telematici e Pos, l’esercente, anche tramite intermediario, deve accedere al portale “Fatture e corrispettivi” e associare, tramite il servizio “Gestione collegamenti”, la matricola del registratore telematico già censito in Anagrafe tributaria con i dati identificativi degli strumenti di pagamento elettronico di cui risulta titolare. Per rendere più semplice l’operazione, all’esercente viene mostrato l’elenco degli strumenti di pagamento elettronico di cui risulta titolare, preventivamente comunicati all’Agenzia dagli operatori finanziari. Nel caso in cui la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri non siano effettuate tramite un registratore telematico ma utilizzando la procedura web dell’Agenzia (“Documento Commerciale on line”), il collegamento può essere realizzato tramite lo stesso servizio.

Le scadenze da rispettare - Per gli strumenti di pagamento già in uso al 1° gennaio 2026 o utilizzati tra l’1 e il 31 gennaio 2026, è previsto un termine di 45 giorni a partire da oggi: per completare la registrazione c’è tempo, quindi, fino al prossimo 20 aprile. Per la prima associazione o per eventuali variazioni, invece, l’abbinamento dovrà essere effettuato a partire dal sesto giorno del secondo mese successivo alla data di effettiva disponibilità dello strumento di pagamento elettronico e comunque entro l’ultimo giorno lavorativo dello stesso mese. Quindi se un nuovo Pos inizia a operare a marzo, andrà collegato al registratore telematico tra il 6 e il 31 maggio.

Una guida operativa a disposizione degli esercenti - Per rendere più agevole l’uso del servizio da parte degli esercenti, l’Agenzia delle Entrate, sul proprio sito, ha messo a disposizione una guida operativa in cui, anche attraverso immagini e tabelle, sono illustrati i passi per portare a termine l’abbinamento. Sempre sul sito dell’Agenzia, sono consultabili le Faq dedicate a diversi argomenti: ad esempio la possibilità di collegare uno stesso strumento di pagamento a più registratori di cassa telematici; l’esclusione dall’obbligo per gli esercenti che utilizzano il Pos esclusivamente per pagamenti relativi a operazioni esonerate dall’obbligo di emissione del documento commerciale; gli identificativi degli strumenti di pagamento elettronico necessari per effettuare il collegamento.

Roma, 5 marzo 2026

05/03/2026

🆕COLLEGAMENTO TRA POS E STRUMENTI DI CERTIFICAZIONE DEI CORRISPETTIVI IN ARRIVO!

È atteso per oggi, 5 marzo 2026, in base alle anticipazioni fornite, il rilascio da parte dell’Agenzia delle Entrate del servizio web che consentirà il collegamento tra POS e strumenti di certificazione dei corrispettivi.

Nello specifico, per gli esercenti che utilizzano i registratori telematici, il servizio sarà accessibile dall’area riservata all’interno del portale Fatture e Corrispettivi.

Per chi utilizza la procedura “Documento commerciale online”, invece, il collegamento andrà effettuato mediante una nuova funzionalità attivata all’interno della procedura medesima.

Per quanto riguarda le tempistiche, si ricorda che decorrono dalla data di rilascio del servizio i 45 giorni per effettuare l’abbinamento dei POS già attivi o attivati nel mese di gennaio 2026 (cfr. provv. Agenzia delle Entrate n. 424470/2025). Considerando come riferimento il 5 marzo, dunque, la prima scadenza sarebbe quella del 19 aprile.

01/03/2026

💣Da marzo STOP all'obbligo di conservare per 10 anni le ricevute POS!

Dal presente mese di marzo (la data precisa sarà resa nota con un avviso pubblicato sul sito internet dell’Agenzia Entrate) non sarà più obbligatorio conservare per dieci anni le ricevute cartacee dei pagamenti effettuati con Pos.

Siamo innanzi a una novità, che segnerà un ulteriore passo verso la sburocratizzazione e l'informatizzazione dei rapporti fiscali e amministrativi, previste dal decreto Pnrr approvato dal Consiglio dei ministri il 29 gennaio scorso. Peraltro, tale provvedimento arriva in un momento storico di grande crescita dei pagamenti elettronici in Italia.

Il cuore della riforma è contenuto nell'art. 8 dell'appena citato decreto, il quale introduce la digitalizzazione delle ricevute Pos. Finora la prassi imponeva di custodire la ricevuta, emessa dal dispositivo elettronico di esercenti e professionisti, per un periodo pari a quello previsto per le scritture contabili - appunto dieci anni - in base all'art. 2220 del c.c.. Vero è che questa disposizione disciplina la conservazione delle scritture contabili obbligatorie, ma - nel corso del tempo - era stata estesa anche alle ricevute Pos, nonostante queste ultime non siano veri e propri documenti contabili.

La ricevuta Pos, infatti, rappresenta soltanto una prova dell'avvenuto pagamento elettronico con carta. Non è uno scontrino fiscale, non è una fattura e non è necessaria ai fini della redazione del bilancio o della dichiarazione dei redditi. Proprio per questo, molte associazioni di categoria ne avevano contestato l'obbligo di conservazione, ritenendolo un aggravio burocratico non strettamente giustificato.

Ora, con la nuova disciplina del decreto Pnrr, questa impostazione viene superata a partire da inizio marzo. Infatti, tra pochi giorni, nel sito web dell'Agenzia delle Entrate sarà resa disponibile la funzione di abbinamento digitale, tra terminali Pos e registratori di cassa.

Nei prossimi giorni tratteremo diffusamente tale argomento.

Studio Massarenti

19/02/2026

✔️Caduta per l’acqua sul pavimento in palestra, niente risarcimento se è mancata la prudenza

Lo ha stabilito la Cassazione con l’ordinanza n. 3652, depositata oggi 19 febbraio 2026, in un caso di scivolata sul tappetino dopo la doccia.

No al risarcimento del danno da parte della palestra per la scivolata all'uscita dalla doccia a causa del tappetino arrotolato e di una chiazza d’acqua sul pavimento. La Cassazione con ordinanza n. 3652 del 19 febbraio 2026, mette un argine alla responsabilità del gestore della struttura sportiva laddove il “pericolo” per gli utenti sia da mettere nel conto e comunque visibile come nel caso concreto.

Da IlSole24H del 19/02/2026

Il prezzo di un utilizzo indebito dello schermo associativo può essere molto alto
29/01/2026

Il prezzo di un utilizzo indebito dello schermo associativo può essere molto alto

Le Fiamme Gialle della Compagnia di Casale Monferrato hanno concluso una complessa attività di...

BAR INTERNO RISERVATO AI SOCI APS: PARTITA IVA SI' O NO?Un'associazione di promozione sociale (Aps), ente del terzo sett...
19/01/2026

BAR INTERNO RISERVATO AI SOCI APS: PARTITA IVA SI' O NO?

Un'associazione di promozione sociale (Aps), ente del terzo settore (Ets), iscritta al Registro unico degli enti del terzo settore (Runts), è formata da soci anziani e svolge attività ricreative per gli stessi (serate di ballo, giochi di società eccetera). Si chiede se anche il bar gestito direttamente dai soci, all'interno dei locali della sede dell'associazione, e avente come unici avventori i soci stessi, possa essere gestito, come l'attività istituzionale, senza apertura di partita Iva, ma con il solo codice fiscale.

La risposta è positiva. In base all'articolo 85, comma 4, del Dlgs 117/1017, Codice del terzo settore, Cts, per le associazioni di promozione sociale, «non si considera in ogni caso commerciale, anche se effettuata a fronte del pagamento di corrispettivi specifici, la somministrazione di alimenti o bevande effettuata presso le sedi in cui viene svolta l'attività istituzionale da bar e esercizi similari, a condizione che tale attività sia prevista dallo statuto, sia strettamente complementare a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, sia effettuata nei confronti dei soli soci e che per lo svolgimento di tale attività non ci si avvalga di alcuno strumento pubblicitario o comunque di diffusione di informazioni a soggetti terzi, diversi dai soci».
Non essendo considerata, quindi, un'attività commerciale, la conduzione del bar, gestito dai soci e riservato ai soli soci, non rientra nella previsione di imponibilItà Iva (articolo 4 del Dpr 633/1972) e, quindi, non necessita dell’apertura della partita Iva. Se, però, i requisiti di decommercializzazione indicati non vengono rispettati, l'attività del bar diventa commerciale e s’impone l'obbligo di aprire la partita Iva.

NB: Se invece la somministrazione avvenisse anche nei confronti di NON soci, non si potrebbe applicare l'articolo 85 sopra citato.

Fonte: L'esperto Risponde IlSole24H del 19-01-2026

Le imprese culturali: un'interessante opportunità
14/01/2026

Le imprese culturali: un'interessante opportunità

Dal 30 settembre 2025 le imprese culturali e ricreative (ICC) sono iscrivibili in una apposita sezione del Registro delle Imprese.

📍 Un ETS quando perde la qualifica di ente non commerciale?Gli ETS non commerciali sono enti che, in via esclusiva o pri...
05/01/2026

📍 Un ETS quando perde la qualifica di ente non commerciale?

Gli ETS non commerciali sono enti che, in via esclusiva o principale svolgono le attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del Codice del Terzo Settore – D. Lgs. 117/2017 (si tratta di n. 26 attività, dagli interventi e servizi sociali alla ricerca scientifica, da interventi e prestazioni sanitarie agli interventi per la difesa dell'ambiente, dalla promozione della cultura alla tutela del patrimonio artistico, dalla beneficenza alle attività umanitarie e così via) nel seguente modo:
- in forma gratuita;
oppure
- dietro il pagamento di corrispettivi specifici che non superano il 6% dei costi effettivi per produrre i servizi o beni resi.
Pertanto, un servizio che costa all’associazione Euro 1.000,00, non potrà essere "venduto" a un prezzo superiore a 1.000,00 + (6% di euro 1.000 = 60) = Euro 1.060,00 e per non più di 🔎tre esercizi consecutivi.
Se non vengono rispettati questi vincoli l'ente perde la qualifica di ente non commerciale e non potrà più godere di eventuali regimi agevolativi o di favore.
Tuttavia, l'ente, in questo caso rimane iscritto nel RUNTS!

Per approfondire visita il nostro blog su www.studiomassarenti.it

Indirizzo

Piazza San Francesco D'Assisi, 12
Casale Monferrato

Orario di apertura

Lunedì 08:30 - 12:30
14:30 - 18:30
Martedì 08:30 - 12:30
14:30 - 18:30
Mercoledì 08:30 - 12:30
14:30 - 18:30
Giovedì 08:30 - 12:30
14:30 - 18:30
Venerdì 08:30 - 12:30
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Telefono

014271980

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