28/12/2023
*COLAVERO FINANCE*
*studio di consulenza asssicurativa*
*INFORMA*
*Novità della RCA* alla luce delle disposizioni del decreto legislativo n. 184 del 22 novembre 2023 che *divengono completamente operative da oggi 28 dicembre 2023*... circa: l'obbligo di assicurare i veicoli fermi anche su aree private. Nuove caratteristiche sulla possibilità di sospensione delle polizze RCA
Ci tengo ad informaTi su alcune importanti innovazioni concernenti l'assicurazione sulla responsabilità civile auto.
Le disposizioni del decreto legislativo n. 184 del 22 novembre 2023 divengono completamente operative il 28 dicembre 2023. Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 13 dicembre 2023, il decreto, finalizzato all'adeguamento alle direttive europee (UE) 2021/2118, apporta varie modifiche al contesto dell'assicurazione responsabilità civile per veicoli a motore. *Tra le principali novità, vi è l'estensione dell'obbligo di copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi anche ai veicoli fermi o parcheggiati in aree private con delle deroghe e vengono ampliati i veicoli soggetti ad assicurazione obbligatoria.*
*NUOVA NORMATIVA SULL'OBBBLIGO DI ASSICURAZIONE PER LA RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO: VEICOLI COINVOLTI*
In particolare, il requisito di copertura assicurativa stabilito dall'articolo 193, comma 1, del Codice della Strada, conforme alle attuali disposizioni di legge sulla responsabilità civile verso terzi, fa ora riferimento alla modifica dell'articolo 1, comma 1, lettera rrr) del Codice delle Assicurazioni Private. Quest'ultimo articolo elenca i veicoli soggetti all'obbligo della responsabilità civile auto e comprende:
*Qualsiasi veicolo a motore alimentato esclusivamente da una forza meccanica che circola sulla superficie terrestre*, ma non su rotaia, con una velocità di progetto massima superiore a 25 km/h, oppure con un peso netto massimo superiore a 25 kg e una velocità di progetto massima superiore a 14 km/h.
*Qualsiasi rimorchio destinato a essere utilizzato con un veicolo di cui sopra*, indipendentemente dal fatto che sia agganciato o meno.
*I veicoli elettrici leggeri individuati mediante specifico decreto* del Ministro delle Imprese e del Made in Italy e del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, in collaborazione con il Ministro dell'Interno, da adottarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 184 (ovvero entro il 28 marzo 2024, anche se la scadenza potrebbe non essere sempre rispettata). In questa categoria di veicoli dovrebbero rientrare anche i monopattini elettrici.
Un'altra modifica fondamentale riguarda l'articolo 122, intitolato "Veicoli a motore", in cui vengono precisati i veicoli soggetti all'obbligo di copertura assicurativa per la responsabilità civile. Nel primo comma, seguendo le pertinenti pronunce dei giudici della Corte di Giustizia Europea e della Corte di Cassazione Italiana, viene eliminato il riferimento, precedentemente in vigore, secondo cui i veicoli dovevano trovarsi in circolazione su strade di uso pubblico per essere coperti. Ora è sufficiente che i veicoli siano "utilizzati conformemente alla funzione del veicolo in quanto mezzo di trasporto al momento dell'incidente".
Di conseguenza, *la norma ora dà maggiore importanza alla funzione dei mezzi, eliminando la distinzione tra aree pubbliche e private.* Da questo momento in avanti, tutti i veicoli che si trovano anche solo all'interno di aree private sono tenuti ad avere una polizza assicurativa, in quanto potenzialmente in grado di causare danni a terzi, indipendentemente dal fatto che siano fermi o in movimento, come confermato dai successivi commi 1-bis e 1-ter.
Resta comunque la possibilità di stipulare una singola polizza per una pluralità di veicoli (libro matricola) a condizione che tutti i veicoli siano "analiticamente individuati".
DEROGHE
L'articolo successivo, ovvero l'art. 122-bis, comma 1, del Codice delle Assicurazioni Private, introduce deroghe specifiche all'obbligo precedentemente indicato, precisamente per i seguenti casi:
Veicoli ufficialmente radiati dalla circolazione;
Veicoli per i quali è temporaneamente o permanentemente vietato l'uso a seguito di un provvedimento adottato dall'autorità competente;
Veicoli non idonei all'uso come mezzi di trasporto, anche solo potenziale;
Veicoli il cui utilizzo è stato volontariamente interrotto in seguito a una comunicazione inviata all'impresa di assicurazione ai sensi del DPR 445/2000.
*Persiste la possibilità di sospendere volontariamente la polizza assicurativa per mancato utilizzo, per un periodo massimo complessivo di 10 mesi nell'anno,* raggiungibile anche attraverso più proroghe consecutive da comunicare entro 10 giorni prima della scadenza della sospensione (con un ampliamento a 11 mesi, con termine di comunicazione ridotto a 5 giorni, per motoveicoli, ciclomotori, autoveicoli e macchine agricole d'epoca e di interesse storico e collezionistico iscritti negli appositi registri, come stabilito dall'art. 122-bis, comma 2).
Al momento risultano comunque ancora poco chiare le modalità di controllo da parte delle autorità e di applicazione delle eventuali sanzioni. Per individuare un veicolo non assicurato e fermo in un’area privata si dovrà ricorrere a una verifica incrociata dei dati PRA e ANIA? O si interverrà solo su segnalazione? E come saranno irrogate le multe? Sono dubbi, non di poco conto, che ci aspettiamo vengano risolti con l’emanazione di una specifica circolare.
*Rimango sempre a disposizione per qualsiasi richiesta di informazioni o per qualsiasi richiesta nell'ambito assicurativo*
Sperando di aver fatto cosa gradita. Ti saluto.
Adriano
Colavero Finance Consulenza Assicurativa
Studio di consulenza Assicurativa
Via Guglielmo Marconi n.5
73020 Carpignano Salentino
Cell. 339.1906071
email: [email protected]