09/01/2018
INCIDENTE SULLA PISTA DA SCI
È noto a tutti che la diffusione dello sci e di recenti alcune sue varianti come lo snowboard, produce sempre di più un fenomeno turistico/sportivo di massa sulle piste da sci che purtroppo, anche se non considerato giuridicamente come uno “sport pericoloso” comporta una serie di rischi ed eventi funesti di meritevole interesse per gli amanti di sport invernale, a giudicare soprattutto degli incidenti che si verificano ai mal capitati, il più delle volte legati alla condotta tenuta dagli sciatori sulle piste.
A tale proposito la Federazione Internazionale ha diramato ufficialmente quelle che sono le “Norme di Condotta dello sciatore e del fondista” le quali rappresentano un codice di comportamento al quale ogni sciatore è sempre tenuto a rispettare.
La legge prevede che gli sciatori debbano tenere una condotta che non costituisca pericolo per l’incolumità altrui, come ad esempio, che la velocità sia particolarmente moderata nei tratti di pista in vicinanza di ostacoli o fabbricati, in prossimità di biforcazioni, strettoie o incroci, in condizioni di affollamento o in presenza di principianti, in condizioni di scarsa visibilità (nebbia, foschia, nevicata) oltre a tutta una serie di comportamenti simili ad un conducente di veicoli e non solo; In caso di collisione con altrui sciatori è importante ricordare l’art. 19 della legge 363/2003 nel richiamare una norma simile a quella prevista dall’art. 2054 c.c., in materia di incidenti stradali, che presume, fino a prova contraria, che ciascuno abbia concorso in eguali misura a provocare l’incidente (concorso di colpa al 50%).
In questo contesto risulta molto importante la Legge 24 dicembre 2003, n. 363 (Legge Nazionale sulla Sicurezza in Montagna) la quale enunclea anche gli obblighi dei gestori degli impianti da sci (c.d. aree sciabili attrezzate) di assicurare agli utenti la pratica dell’attività sportiva e ricreativa con la messa in sicurezza delle piste e la segnalazione delle situazioni di pericolo, ottemperando alla manutenzione ordinaria e straordinaria di queste, in quanto, salvo che il fatto costituisca reato, non rispettando i predetti doveri, i gestori sono passibili di sanzione amministrativa e sono anche responsabili civilmente per la regolarità e la sicurezza dell’esercizio delle piste (eccezion fatta per quelle per lo sci di fondo), nonche non possono consentire l’apertura degli impianti al pubblico senza avere previamente stipulato apposito contrattto di assicurazione ai fini della responsabilità civile per danni agli utenti e a terzi per fatti derivanti da responsabilità del gestore in relazione all’uso di dette aree.
In caso di incidente sciistico di chi è la responsabilità? Chi paga i danni subiti?
Gli eventi dannosi nei quali si può rimanere coinvolti, al di là delle più comuni cadute accidentali dovute spesso alla nostra imperizia, possono ricondursi a diverse ipotesi di responsabilità, ovvero quella del gestore degli impianti da sci, quella del maestro/scuola di sci e quella di un altro sciatore che colposamente si scontra con noi.
Quest’ultimo viene configurato l’evento più frequente di incidente dulle piste da sci e qual’ora sia riconducibile alla negligenza, imprudenza di uno dei soggetti coinvolti, chi subisce le conseguenze dell’evento dannoso, per un illecito da terzi, potrà far valere i propri diritti chiededndo il risarcimento dei danni subiti (danni patrimoniali, come ad esempio, attrezzature, vestiario, spese mediche, lucro cessante, ecc., oppure non patrimoniale come le lesioni personali o danno alla salute) ai sensi dell’art. 2043 c.c.: “qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altrui un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”. Quindi, in caso di scontro con altro sciatore, per responsabilità di quest’ultimo, la domanda di risarcimento va indirizzata direttamente allo stesso, che sarà tenuto a risarcire i danni, augurandoci che sia coperto da polizza assicurativa RC verso terzi, in maniera tale che sia quest’ultima a pagare i danni causati dal proprio assicurato e a risarcire il danneggiato, scongiurandoci di arrivare davanti al giudice per far valere i propri diritti obbligando il responsabile al risarcimento, in quanto le cose si fanno più complicate…….
Come si evince da queste poche righe, l’argomento trattato siccome apre diverse ipotesi di responsabilità, può anche essere molto articolato, pertanto è consigliabile affidarsi tempestivamente ad un professionista in materia di infortunistica, per farsi consigliare ed eventualmente assistere per intraprendere fin da subito la strada giusta e tutelare i vostri interessi.