Infortunistica Studio G.

Infortunistica Studio G. INFORTUNISTICA STUDIO G è un Patrocinatore Stragiudiziale Professionista ai sensi della legge n°4/2013.

Nasce per offrire a tutti coloro che hanno subito un danno i migliori servizi nel campo del patrocinio stragiudiziale. Il nostro obbiettivo è diventare un riferimento sempre maggiore per la popolazione dell'alto Veronese, dando un servizio di qualità, eticamente irreprensibile e ad alto valore aggiunto grazie ai partner convenzionati.

11/02/2019

E’ risaputo che la legge n. 990/1969, inserita nel Codice delle Assicurazioni, D.lgs. n. 209/2005, ha introdotto l’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per i danni der…

INCIDENTE SULLA PISTA DA SCIÈ noto a tutti che la diffusione dello sci e di recenti alcune sue varianti come lo snowboar...
09/01/2018

INCIDENTE SULLA PISTA DA SCI

È noto a tutti che la diffusione dello sci e di recenti alcune sue varianti come lo snowboard, produce sempre di più un fenomeno turistico/sportivo di massa sulle piste da sci che purtroppo, anche se non considerato giuridicamente come uno “sport pericoloso” comporta una serie di rischi ed eventi funesti di meritevole interesse per gli amanti di sport invernale, a giudicare soprattutto degli incidenti che si verificano ai mal capitati, il più delle volte legati alla condotta tenuta dagli sciatori sulle piste.
A tale proposito la Federazione Internazionale ha diramato ufficialmente quelle che sono le “Norme di Condotta dello sciatore e del fondista” le quali rappresentano un codice di comportamento al quale ogni sciatore è sempre tenuto a rispettare.
La legge prevede che gli sciatori debbano tenere una condotta che non costituisca pericolo per l’incolumità altrui, come ad esempio, che la velocità sia particolarmente moderata nei tratti di pista in vicinanza di ostacoli o fabbricati, in prossimità di biforcazioni, strettoie o incroci, in condizioni di affollamento o in presenza di principianti, in condizioni di scarsa visibilità (nebbia, foschia, nevicata) oltre a tutta una serie di comportamenti simili ad un conducente di veicoli e non solo; In caso di collisione con altrui sciatori è importante ricordare l’art. 19 della legge 363/2003 nel richiamare una norma simile a quella prevista dall’art. 2054 c.c., in materia di incidenti stradali, che presume, fino a prova contraria, che ciascuno abbia concorso in eguali misura a provocare l’incidente (concorso di colpa al 50%).
In questo contesto risulta molto importante la Legge 24 dicembre 2003, n. 363 (Legge Nazionale sulla Sicurezza in Montagna) la quale enunclea anche gli obblighi dei gestori degli impianti da sci (c.d. aree sciabili attrezzate) di assicurare agli utenti la pratica dell’attività sportiva e ricreativa con la messa in sicurezza delle piste e la segnalazione delle situazioni di pericolo, ottemperando alla manutenzione ordinaria e straordinaria di queste, in quanto, salvo che il fatto costituisca reato, non rispettando i predetti doveri, i gestori sono passibili di sanzione amministrativa e sono anche responsabili civilmente per la regolarità e la sicurezza dell’esercizio delle piste (eccezion fatta per quelle per lo sci di fondo), nonche non possono consentire l’apertura degli impianti al pubblico senza avere previamente stipulato apposito contrattto di assicurazione ai fini della responsabilità civile per danni agli utenti e a terzi per fatti derivanti da responsabilità del gestore in relazione all’uso di dette aree.
In caso di incidente sciistico di chi è la responsabilità? Chi paga i danni subiti?
Gli eventi dannosi nei quali si può rimanere coinvolti, al di là delle più comuni cadute accidentali dovute spesso alla nostra imperizia, possono ricondursi a diverse ipotesi di responsabilità, ovvero quella del gestore degli impianti da sci, quella del maestro/scuola di sci e quella di un altro sciatore che colposamente si scontra con noi.
Quest’ultimo viene configurato l’evento più frequente di incidente dulle piste da sci e qual’ora sia riconducibile alla negligenza, imprudenza di uno dei soggetti coinvolti, chi subisce le conseguenze dell’evento dannoso, per un illecito da terzi, potrà far valere i propri diritti chiededndo il risarcimento dei danni subiti (danni patrimoniali, come ad esempio, attrezzature, vestiario, spese mediche, lucro cessante, ecc., oppure non patrimoniale come le lesioni personali o danno alla salute) ai sensi dell’art. 2043 c.c.: “qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altrui un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”. Quindi, in caso di scontro con altro sciatore, per responsabilità di quest’ultimo, la domanda di risarcimento va indirizzata direttamente allo stesso, che sarà tenuto a risarcire i danni, augurandoci che sia coperto da polizza assicurativa RC verso terzi, in maniera tale che sia quest’ultima a pagare i danni causati dal proprio assicurato e a risarcire il danneggiato, scongiurandoci di arrivare davanti al giudice per far valere i propri diritti obbligando il responsabile al risarcimento, in quanto le cose si fanno più complicate…….
Come si evince da queste poche righe, l’argomento trattato siccome apre diverse ipotesi di responsabilità, può anche essere molto articolato, pertanto è consigliabile affidarsi tempestivamente ad un professionista in materia di infortunistica, per farsi consigliare ed eventualmente assistere per intraprendere fin da subito la strada giusta e tutelare i vostri interessi.

INCIDENTE CAUSATO DA INSIDIA STRADALE E CATTIVA MANUTENZIONESpesso ci capita che durante la percorrenza delle strade di ...
07/08/2017

INCIDENTE CAUSATO DA INSIDIA STRADALE E CATTIVA MANUTENZIONE
Spesso ci capita che durante la percorrenza delle strade di molte delle nostre città, con qualsiasi mezzo, auto, moto, bici o semplicemente a piedi, ci si rende conto quanto queste siano poco sicure, non solo per il traffico moderno ma purtroppo anche da una carente manutenzione stradale, che spesso risulta essere la causa scatenante di incidenti stradali.
I casi più frequenti sono quelli causati da buche, deterioramento del manto stradale, marciapiedi dissestati, lavori pubblici non adeguatamente segnalati, caduta alberi, presenza di neve o ghiaccio e altri ancora.
In molti di questi casi, chi è il responsabile al quale chiedere i danni?
Vediamo cosa dice la legge! Secondo l’art. 2051 c.c., ognuno è responsabile delle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito.
Questo significa che la legge prevede una presunzione di colpa a colui che detiene o ne è il proprietario di una qualsiasi cosa/oggetto e quindi ha l’obbligo di vigilare e mettere in atto tutte le precauzioni possibili in modo che essa non arrechi danni ad altrui. Quindi siccome le strade e i marciapiedi sono sotto l’obbligo di tutela da parte dell’ente pubblico gestore della strada (Comune, Provincia, Regione) o anche di aziende che hanno effettuato lavori o altro, è a questi che il danneggiato potrà rivolgere la sua richiesta per ottenere un risarcimento dei danni subiti quanto essi sono diretti responsabili.
Anche l’art. 2043 c.c. prevede che ogni soggetto e quindi anche la P.A. è tenuto a non ledere l’altrui diritto e pertanto deve vigilare che sul bene non insista una situazione di pericolo occulto, non visibile e ne prevedibile (insidia o trabocchetto).
Tutto questo dal punto di vista teorico perchè poi, nello specifico dipende da caso a caso e spesso non è raro che al danneggiato gli venga negato il risarcimento. Esempio, in relazione alle disposizioni di legge, dove il risarcimento è dovuto solo in mancanza di prove per caso fortuito, significa che il cittadino deve dimostrare di aver proceduto sempre con l’ordinaria diligenza e attenzione che non poteva prevedere il pericolo altrimenti si sarebbe fermato o cambiato percorso, e nel caso del pedone, con scarpe adatte che non amplificano il danno. In altri termini, se ero in sovrappensiero e camminavo con i tacchi alti, il risarcimento non è dovuto. Inoltre stando a quanto emerso da recenti sentenze di cassazione (n. 12174 del 6/2016) è stato introdotto un principio rivoluzionario nella materia di risarcimento conseguente a incidenti di questo tipo. Cioè che l’utente della strada non solo deve dimostrare l’esistenza di un pericolo occulto sulla strada, ma deve dimostrare che non conosceva la strada e che quindi non si trattava di un percorso abituale. Pertanto il risarcimento del danno è escluso tutte le volte che l’incidente si verifica vicino casa o lavoro in quanto sussiste una presunzione di conoscenza della strada da parte del malcapitato.
In ogni caso va sottolineato che qual’ora fosse accertata la responsabilità del gestore della strada, il risarcimento può essere diminuito in proporzione alla condotta del danneggiato che in qualche modo abbia contribuito al verificarsi dell’evento dannoso e che questo per colpa si sia posto in una situazione di pericolo creando egli stesso le condizioni, non avvedendosi per poterle evitare.
Concludendo, per ottenere un risarcimento dipende dalla dimostrazione delle circostanze concrete nelle quali il sinistro è avvenuto. E’ quindi necessario, immediatamente dopo il sinistro, raccogliere tutte le prove, quali: fare intervenire le Autorità di pubblica sicurezza, perchè questi redigano un verbale che riporta, in base ai rilievi, testimonianze e quant’altro la dinamica, le condizioni del tratto stradale, ecc.
E’ fondamentale, se vi è la possibilità, scattare delle foto del luogo del sinistro, delle condizioni del mezzo, nonchè possibili testimoni che hanno assistito all’evento. In caso di lesioni personali, recarsi nel più vicino Pronto Soccorso non solo per sottoporsi alle prime cure mediche ma per la certificazione del tipo di lesioni subite.
Quindi una volta raccolto tutti questi elementi di prova ed individuato l’ente proprietario della strada si potrà procedere ad una eventuale richiesta di risarcimento nel termine generico ultimo di prescrizione di cinque anni.

30/03/2017
Informazioni utili .
29/03/2017

Informazioni utili .

Molto spesso chi subisce un incidente si rende subito conto, a proprie spese, cosa vuol dire muoversi in un sistema risarcitorio complesso dove se non opportunamente assistito, resta preda di valutazioni di parte avvertendo così un senso di impotenza e frustrazione.

Indirizzo

Via G. Arduino, 5
Caprino Veronese
37013

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