Polo RC Medica Cagliari

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👉Essere un medico significa prendersi cura della salute degli altri, giorno dopo giorno. Ma cosa succederebbe se si veri...
30/05/2023

👉Essere un medico significa prendersi cura della salute degli altri, giorno dopo giorno. Ma cosa succederebbe se si verificasse un imprevisto che potrebbe mettere in pericolo la tua professione e la tua tranquillità finanziaria?

👉L'assicurazione professionale del medico può offrirti una protezione fondamentale contro i rischi che possono sorgere durante la tua attività lavorativa, sia come Dipendente Pubblico o Privato, che come Libero Professionista.

👉Immagina di poter esercitare la tua professione con fiducia, sapendo che sei protetto da reclami legali, errori professionali e situazioni di emergenza impreviste.

👉Con un'assicurazione professionale adeguata, puoi concentrarti sulla cura dei tuoi pazienti senza il timore di conseguenze finanziarie devastanti.

👉Un'assicurazione professionale del medico ti offre la copertura per eventuali errori medici, negligenza professionale, danni a terzi e persino difesa legale. Che tu sia un medico Specializzando o Specializzato, un chirurgo o un medico di base, abbiamo una polizza adatta alle tue esigenze specifiche. Anche per tutte le professioni sanitarie non mediche, quali Infermieri, Oss, ecc...

👉Non rischiare di vedere compromessa la tua carriera e il tuo futuro a causa di un evento imprevisto. Proteggi il tuo impegno e la tua reputazione con un'assicurazione professionale del medico che ti offre tranquillità e sicurezza.

👉Non aspettare che sia troppo tardi. Contattaci e scopri come possiamo aiutarti a proteggere la tua attività professionale.

👉Se sei già assicurato ti aiutiamo a verificare che le coperture siano adeguate e coerenti con il tuo rischio reale, inoltre completiamo la tua copertura attraverso le soluzioni di Tutela Legale (fortemente suggerita), contro gli infortuni e i contaggi accidentali con la 3 Virus.

Restiamo a tua disposizione

Mauro Antonio Mura

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Medici e altro personale sanitarioConsulenza per le Assicurazioni di Responsabilità Professionale del: ✅ Medico Libero P...
16/09/2022

Medici e altro personale sanitario
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14/04/2022

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Amministrazione difensiva, nuovo incubo per i medici. Con notifica immediata a rischio privacy e reputazione
L’articolo 13 della Legge Gelli impone l’immediata comunicazione a tutto il personale coinvolto nel contenzioso appena scatta la denuncia. Operatori sanitari già pieni di segnalazioni con rischi per reputazione, assicurazione e privacy. L’analisi di Francesco Del Rio (Consulcesi & Partners)

di Ciro Imperato
Amministrazione difensiva, nuovo incubo per i medici. Con notifica immediata a rischio privacy e reputazione
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Medici e operatori sanitari hanno un nuovo incubo: l’amministrazione difensiva. Lontana parente della più conosciuta medicina difensiva, questa nuova fastidiosa prassi sta diventando l’ennesima fonte di stress psico-fisico (ma non solo e capiremo poi perché) per quei professionisti già provati dalle annose criticità e poi dal Covid.

Tra gli effetti già tangibili della piena operatività della Legge 24/17 sulla responsabilità professionale c’è infatti l’applicazione dell’articolo 13, che prevede letteralmente l’obbligo di comunicazione all’esercente la professione sanitaria del giudizio basato sulla sua responsabilità. Tradotto dal “legalese” questo significa che ad ogni denuncia per casi di malpractice tutti coloro che hanno avuto a che fare con il paziente in questione, ricevono immediatamente comunicazione scritta.

Privacy, questa sconosciuta
Dunque, se prima si scopriva di essere coinvolti in un procedimento solo nel tratto finale, ora se ne ha subito notizia. Secondo le segnalazioni raccolte da Consulcesi&Partners, la stima oscilla tra le 6/7 segnalazioni mensili di denunce, in cui poi la gran parte delle posizioni dei coinvolti verrà stralciata, senza considerare la statistica nazionale secondo cui il 95% delle cause intentate finisce con un nulla di fatto. Il problema, però, si faccia attenzione, non è solo psicologico. Non si tratta semplicemente di trascorrere notti insonni (alternate a quelle in corsia…) a pensare ad un procedimento che potrebbe anche durare tantissimi anni.

C’è infatti un problema di privacy che innesca anche un profilo di rischio per la reputazione ed una immancabile ricaduta assicurativa. Pur nascendo con il nobile intentato di creare una sinergia tra struttura e dipendente in caso di azioni risarcitorie, l’articolo 13 nella sua applicazione è di fatto divenuto una meccanica e fredda comunicazione automatica: una notifica avverte del coinvolgimento e, spesso, viene allegata anche la denuncia con tutti con nomi, cognomi e tutti i dati sensibili in bella vista ed a disposizione di tutti con chiare ricadute anche sul piano reputazionale. Ma non è ancora tutto. La notifica rappresenta infatti già quello che in tema di polizze per la responsabilità professionale è definito “fatto noto” che dovrebbe essere comunicato alla propria compagnia assicurativa con evidenti ripercussioni; dall’aumento del premio all’esclusione di queste fattispecie fino all’inefficacia della copertura.

Una bella grana, insomma, che secondo l’avvocato Francesco Del Rio di Consulcesi & Partners impone al personale sanitario, che lavora nel pubblico, di muoversi con grande attenzione.

L’analisi a cura dell’avvocato Del Rio
Art. 13 L. n. 24/17: i medici travolti dalla gestione “difensiva” delle Aziende Sanitarie
Fino a qualche tempo fa, ossia prima dell’entrata in vigore della L. n. 24/17, la gestione dell’azione di rivalsa per danno erariale indiretto risultava, francamente, meno problematica per il medico dipendente pubblico. Infatti, costui veniva coinvolto (magari a distanza di molti anni) soltanto nel momento in cui, effettivamente, l’azienda sanitaria aveva provveduto ad assumere un onere economico a seguito di un accertato caso di responsabilità, che lo vedeva potenzialmente coinvolto, per cui riceveva un preavviso di rivalsa per danno erariale in cui gli si ingiungeva il pagamento delle somme versate al danneggiato preconizzando la colpa grave.

Si ricordi, infatti, che proprio ragionando in termini di prescrizione dell’azione di rivalsa, la giurisprudenza contabile ha affermato, ormai in modo consolidato, che la prescrizione inizia a decorrere solo dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, ossia dalla data di emissione del titolo di pagamento al terzo danneggiato, atteso come soltanto da questo istante si realizza l’effettivo depauperamento del patrimonio dell’amministrazione.

Certamente, questa procedura scontava il fatto che il sanitario rimanesse, per anni, completamente all’oscuro di tutti gli accadimenti connessi alla richiesta risarcitoria formulata dal paziente e all’eventuale contenzioso scaturito con l’azienda datrice di lavoro ma, di fatto, il suo coinvolgimento assumeva rilievo giuridico soltanto nel momento in cui la struttura avesse materialmente sostenuto una spesa.

Con l’avvento della legge n. 24/17, il panorama è completamente mutato producendo, da un lato, una maggiore efficienza e trasparenza della macchina amministrativa, ma nel contempo provocando una serie di conseguenze non sempre piacevoli ed, in ogni caso, giuridicamente rilevanti, oltre che psicologicamente e professionalmente importanti.

La norma
Questo il testo dell’art. 13 attualmente in vigore.

Art. 13 – Obbligo di comunicazione all’esercente la professione sanitaria del giudizio basato sulla sua responsabilità
Le strutture sanitarie e sociosanitarie di cui all’articolo 7, comma 1, e le imprese di assicurazione che prestano la copertura assicurativa nei confronti dei soggetti di cui all’articolo 10, commi 1 e 2, comunicano all’esercente la professione sanitaria l’instaurazione del giudizio promosso nei loro confronti dal danneggiato, entro quarantacinque giorni dalla ricezione della notifica dell’atto introduttivo, mediante posta elettronica certificata o lettera raccomandata con avviso di ricevimento contenente copia dell’atto introduttivo del giudizio.
Le strutture sanitarie e sociosanitarie e le imprese di assicurazione entro quarantacinque giorni comunicano all’esercente la professione sanitaria, mediante posta elettronica certificata o lettera raccomandata con avviso di ricevimento, l’avvio di trattative stragiudiziali con il danneggiato, con invito a prendervi parte.

L’omissione, la tardività o l’incompletezza delle comunicazioni di cui al presente comma preclude l’ammissibilità delle azioni di rivalsa o di responsabilità amministrativa di cui all’articolo 9.

In estrema sintesi è stato introdotto l’obbligo per le strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche o private, nonché per i rispettivi istituti assicuratori, di inviare all’esercente la professione sanitaria una comunicazione formale – e quindi a mezzo Pec o R.R. – che sono in corso delle trattative con il paziente danneggiato, ovvero che l’azienda ha ricevuto la notizia di un atto giudiziale con riferimento ad un trattamento sanitario che lo vede interessato.

L’eventuale omissione, tardività o incompletezza di questa comunicazione comporta la decadenza delle azioni di rivalsa o di responsabilità amministrativa.

La prassi “difensiva” nella gestione amministrativa delle comunicazioni ex art. 13
Come si può agevolmente intendere, ciò che prima rappresentava il tratto finale e soprattutto eventuale di un lungo percorso, è stato posto ora in una fase piuttosto anticipata, con l’ulteriore aggravio per cui l’eventuale decorso del breve termine concesso all’azienda per la comunicazione comporta l’inammissibilità della successiva (e vorremmo dire, in quel momento meramente ipotetica) azione di rivalsa, con ovvie ripercussioni, sempre a titolo di danno erariale, a carico di coloro che fossero incorsi in responsabilità per aver fatto spirare il termine senza colpevolmente attivarsi.

La ristrettezza del termine, lo scarso numero di risorse amministrative, la farraginosità dei flussi gestionali dei comitati di valutazione rischi insediati presso le strutture sanitarie hanno quindi inesorabilmente comportato il ricorso ad una gestione, che parafrasando un termine abusato in medicina, “difensiva” di questo incombente, con un profluvio davvero imponente di comunicazioni a tutti i sanitari che, in qualsiasi modo, possono aver partecipato al trattamento incriminato.

Quali problematiche deve affrontare il medico
Nel corso di questi mesi, abbiamo registrato numerosi contatti da parte di medici che, nel giro di pochi mesi, si sono visti recapitare decine di comunicazioni del genere, addirittura per casi del tutto distanti rispetto alla loro specifica competenza, con conseguenze in termini di disagio professionale e psicologico di non poco rilievo. Infatti, occorre ricordare che queste comunicazioni, a tacer di improvvide risposte ricevute nei corridoi degli ospedali, non sono affatto prive di rilievo giuridico (anzi), e non solo.

Conseguenze di natura psicologica, dacché visti i canali digitali utilizzati, le comunicazioni pervengono al sanitario direttamente sulla posta certificata collegata al personale dispositivo telefonico. Inoltre, con questa modalità, si viene a conoscenza (soprattutto quando viene allegato l’atto giudiziale introduttivo notificato dal legale del paziente) del potenziale coinvolgimento di altre figure professionali, con conseguenti ripercussioni sia in termini di tutela della privacy che della personale onorabilità propria ed altrui.

Infine, si rammenti che il pervenimento di una siffatta comunicazione assume decisivo rilievo anche in termini assicurativi, venendo a costituire quello che, nel mondo delle polizze di responsabilità professionale sanitaria e per colpa grave, viene definito “fatto noto”.

Infatti, qualora avesse in corso una polizza di Responsabilità Civile per colpa grave, il sanitario dovrebbe comunque mettere a conoscenza la propria Compagnia assicurativa di tutte le comunicazioni ricevute così come, durante le trattative per la sottoscrizione di un nuovo contratto, dovrebbe compilare il predisposto questionario notiziando puntualmente il futuro assicuratore dell’esistenza di queste potenziali pendenze.

I rischi
È fin troppo evidente che, nel secondo caso, l’assicuratore potrà agevolmente proporre un prodotto, che esclude la copertura per i “fatti noti”, ovvero valorizzare adeguatamente il maggior rischio con un congruo aumento del premio proposto, mentre nel primo potrebbe usufruire della prima scadenza contrattuale utile per risolvere (come sta accadendo) la polizza in corso, confidando nel fatto che la semplice comunicazione ex art. 13 della L. n. 24/17 non costituisce sinistro a termini di contratto, per poi opporre l’inefficacia della copertura allorché pervenga (spesso alcuni anni dopo) la notizia dell’effettiva apertura della procedura contabile.

Insomma, vien da dire che quello che, nell’intento del legislatore, voleva rappresentare uno potenziale strumento di condivisione sinergica struttura/dipendente sanitario rispetto alle iniziative risarcitorie provenienti da terzi, consentendo a quest’ultimo di rimanere costantemente informato di tutto l’iter seguito nel caso che lo vedeva coinvolto, si è trasformato in un freddo automatismo comunicativo “autotutelante” che, lontano dalla lettura banalizzante proposta dagli Uffici aziendali, sta producendo inevitabili ripercussioni psicologiche sui sanitari che, già altamente stressati da condizioni di lavoro sempre più gravose, devono ora occuparsi anche della gestione di tutte queste comunicazioni attivando le necessarie tutele, anche assicurative, per non rischiare di veder compromessi i propri interessi economici e professionali.

L’articolo 13 della Legge Gelli impone l’immediata comunicazione a tutto il personale coinvolto nel contenzioso appena scatta la denuncia. Operatori sanitari già pieni di segnalazioni con rischi per reputazione, assicurazione e privacy. L’analisi di Francesco Del Rio (Consulcesi & Partners)

👨‍⚕️👩‍⚕️🏥  Atti invasiviNella compilazione di un questionario assicurativo cosa intendono le compagnie assicurative per ...
11/10/2021

👨‍⚕️👩‍⚕️🏥 Atti invasivi

Nella compilazione di un questionario assicurativo cosa intendono le compagnie assicurative per atti invasivi diagnostici e terapeutici?

In fase di stipula di una polizza di assicurazione, è importante avere chiare le definizioni di atti invasivi diagnostici e terapeutici e di interventi chirurgici a cui le diverse Compagnie rimandano nel definire piani tariffari e condizioni delle polizze Rc.

Mentre alcune Compagnie riportano indicazioni precise segnalando, tra le condizioni di una polizza Rc, una netta distinzione tra i due tipi di interventi, altre compagnie ricalcano la disciplina medica, lasciando al medico il compito di definire il proprio operato.

Nonostante tale differenziazione, è possibile individuare delle definizioni che possano almeno dare al medico una indicazione orientativa tenendo però sempre presente che ogni prodotto assicurativo va analizzato singolarmente.

Gli interventi chirurgici non ambulatoriali sono le operazioni mediche svolte facendo ricorso alla sala operatoria e/o per le quali sia necessario ricorrere all’anestesia sia totale che spinale.

Gli atti invasivi diagnostici e terapeutici sono tutti gli atti medici non svolti in sala operatoria e/o senza anestesia totale o spinale.

Sono definiti tali inoltre tutti gli interventi che comportano il prelievo cruento di tessuti per indagini istologiche e quelli che provocano una cruentazione di tessuti per favorire l’inserimento di strumentario medico all’interno dell’organismo.

Fonte Newsletter Assimedici
Assimura è partner di Assimedici e di Underwriting Agency
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🔴SARDEGNA ZONA ROSSA DAL 12 APRILE 🟢 Le agenzie di Assicurazioni, in quanto Servizi Essenziali, restano aperte.Le regole...
11/04/2021

🔴SARDEGNA ZONA ROSSA DAL 12 APRILE
🟢 Le agenzie di Assicurazioni, in quanto Servizi Essenziali, restano aperte.

Le regole da seguire
SCUOLA
✅ Aperti asili nido e micronidi, nella zona rossa è assicurato in presenza anche lo svolgimento dell’attività scolastica delle materne, elementari e medie ma in quest’ultimo caso solo per gli alunni del primo anno.
❌ Le attività didattiche della seconda e terza media e delle scuole superiori si svolgono esclusivamente in modalità a distanza.
✅ Resta sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali.
SPOSTAMENTI
Ci si può spostare solo per ragioni legate al lavoro, a esigenze di salute o un'altra inderogabile e dimostrabile necessità.
✅ È sempre consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione.
❌ Vietati gli spostamenti per far visita ad amici o parenti autosufficienti (cosa invece permessa nella zona rossa a Pasqua) e, in generale, tutti gli spostamenti verso abitazioni private abitate diverse dalla propria non dovuti a motivi di lavoro, necessità o salute.
BAR E RISTORANTI
❌ È sempre vietato consumare cibi e bevande all’interno dei ristoranti e delle altre attività di ristorazione (compresi bar, pasticcerie, gelaterie etc.) e nelle loro vicinanze.
✅ Dalle 5 alle 22 è consentita la vendita con asporto di cibi e bevande, come segue: dalle 5 alle 18 senza restrizioni; dalle 18 alle 22 è vietata ai soggetti che svolgono come attività prevalente quella di bar senza cucina (e altri esercizi simili – codice Ateco 56.3).
✅ La consegna a domicilio è consentita senza limiti di orario, ma deve comunque avve**re nel rispetto delle norme sul confezionamento e sulla consegna dei prodotti.
✅ È consentita, senza limiti di orario, anche la consumazione di cibi e bevande all’interno degli alberghi e delle altre attività ricettive, per i soli clienti che vi alloggiano.
ATTIVITÀ PRODUTTIVE E COMMERCIALI
Sono aperte tutte le attività presenti in questa lista: https://bit.ly/3dMIhYR
✅ Consentiti i mercati all'aperto diretti alla vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici.
✅ Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie.
❌ Chiusi parrucchieri, barbieri e centri estetici.
❌ Chiusi cinema, musei e altri luoghi di cultura.
✅ Le funzioni religiose con la partecipazione di persone invece si possono svolgere, purché nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo con le rispettive confessioni.
SPORT
❌ Le attività di palestre e piscine, centri benessere e centri termali sono sospese. Fanno eccezione le prestazioni che rientrano nei livelli essenziali di assistenza per le attività riabilitative o terapeutiche e per gli allenamenti degli atleti, professionisti e non professionisti, che devono partecipare a competizioni ed eventi riconosciuti di rilevanza nazionale con provvedimento del Coni o del Cip.
❌ Allo stesso modo, sono sospese l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, sia all’aperto che al chiuso.
✅ L’attività motoria all’aperto è consentita solo se è svolta individualmente e in prossimità della propria abitazione. È obbligatorio rispettare la distanza di almeno un metro da ogni altra persona e indossare dispositivi di protezione individuale. Sono sempre vietati gli assembramenti.
✅ Nell’area rossa è consentito svolgere l’attività sportiva esclusivamente nell’ambito del territorio del proprio Comune, dalle 5 alle 22 , in forma individuale e all’aperto, mantenendo la distanza interpersonale di due metri.
✅ È tuttavia possibile, nello svolgimento di un’attività sportiva che comporti uno spostamento (per esempio la corsa o la bicicletta), entrare in un altro Comune, purché tale spostamento resti funzionale unicamente all’attività sportiva stessa e la destinazione finale coincida con il Comune di partenza.
Il non rispetto delle suddette regole è sanzionato con multe dai 400 ai 1000 euro
Per ulteriori chiarimenti, si invita alla consultazione delle FAQ del Governo:

Se non puoi o non vuoi ve**re in ufficio, clicca sul link e richiedi una una videoconsulenza:
👉 https://assimura.it/news-servizio-videoconsulenza
✅ Per tutto Aprile video consulenza per le famiglie.
👉Come affrontare gli imprevisti
👉Il futuro dei figli
👉La copertura Inail é sufficiente?
Tante domande e risposte.

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💥 21 Marzo Giornata Mondiale della sindrome di Down👉 Sai cos’è la sindrome di Down?La sindrome di Down è una condizione ...
21/03/2021

💥 21 Marzo Giornata Mondiale della sindrome di Down
👉 Sai cos’è la sindrome di Down?
La sindrome di Down è una condizione genetica caratterizzata dalla presenza di un cromosoma in più nella coppia identificata con il numero 21 – da qui il termine Trisomia 21
Genetico non vuol dire ereditario. La sindrome di Down nel 98% dei casi infatti non è ereditaria.
L’alterazione cromosomica comporta una forma di disabilità con un grado variabile di ritardo nello sviluppo mentale, fisico e motorio.
✅ Alcuni piccoli suggerimenti per approcciarsi alle persone con sindrome di Down o alle loro famiglie:
🔴 NO: Affetto dalla sindrome di Down – Vittima della sindrome di Down
🟢 SI: Ha la sindrome di Down – Con la sindrome di Down
🔴 NO: Un bambino Down – Un ragazzo Down – Una persona Down
🟢 SI: Un bambino/ragazzo/persona con sindrome di Down o che ha la sindrome di Down
🔴 NO: Ritardato - handicappato mentale - sottosviluppato
🟢 SI: Con disabilità intellettiva
🔘 Le domande della gente:
1️⃣ La sindrome di Down è una malattia ?
👉 No è una condizione Genetica
2️⃣ Ma le persone con sindrome di Down quanto vivono?
👉 Oggi, le persone con sindrome di Down hanno una buona aspettativa di vita, circa 10 anni in meno rispetto alla media della popolazione.
3️⃣ Le persone con sindrome di Down riescono a raggiungere obiettivi di vita di inclusione sociale e lavorativa?
👉 Certo tanti, con il giusto supporto, raggiungono i loro obiettivi e aumentano le opportunità sia nello sport, che nella vita quotidiana (esistono progetti di vita Indipendente e Semi indipendente) che nel lavoro.
4️⃣ Le persone con sindrome di Down sono sempre felici?
👉 Sono persone come tutti noi, hanno il loro carattere più o meno forte e gli sbalzi di umore, sono normalmente più tolleranti e pacifici soprattutto da adulti.
Per onorare questa giornata donerò ad una associazione locale che si occupa di persone con sindrome di Down, parte degli introiti delle nuove vendite della giornata del 22 marzo 2021.
Mauro Mura

Anche noi vogliamo dire con forza"STOP VIOLENZA SULLE DONNE"La vera forza è il rispetto.Assimura Smart Digital AgencyVia...
25/11/2020

Anche noi vogliamo dire con forza
"STOP VIOLENZA SULLE DONNE"

La vera forza è il rispetto.

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Disabili, Corte Costituzionale: assegno mantenimento insufficiente per vivere
26/06/2020

Disabili, Corte Costituzionale: assegno mantenimento insufficiente per vivere

I 285,66 euro mensili previsti dalla legge per le persone totalmente inabili al lavoro per effetto di gravi disabilità, non sono sufficienti a soddisfare i bisogni primari della vita. È...

Indirizzo

Via Pierluigi Da Palestrina, 82 Pt
Cagliari
09129

Orario di apertura

Lunedì 09:00 - 13:00
15:30 - 18:30
Martedì 09:00 - 13:00
15:30 - 18:30
Mercoledì 09:00 - 13:00
15:30 - 18:30
Giovedì 09:00 - 13:00
15:30 - 18:30
Venerdì 09:00 - 13:00

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