09/04/2026
APE e nuove regole: serve rifarlo?
Il quadro normativo sulla prestazione energetica degli edifici sta per essere aggiornato. Il nuovo Decreto “Requisiti Minimi” 2025 ha ottenuto l’intesa in Conferenza Unificata Stato-Regioni (30 luglio 2025) e diventerà efficace dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e decorsi 180 giorni. In pratica: le novità impatteranno su come si calcola l’efficienza energetica degli immobili.
Si aggiorna la metodologia ufficiale di valutazione e l’“edificio di riferimento” diventa più realistico (es. considerazione dei ponti termici).
Il risultato finale dell’APE potrà variare in alcuni casi.
Controlli più rigorosi sull’involucro: aggiornati i limiti/verifiche su trasmittanze e parametro H’t per nuove costruzioni e ristrutturazioni importanti.
Spinta alla modernizzazione: il pacchetto di novità si allinea alle direttive europee e integra anche temi come infrastrutture di ricarica EV (per gli edifici con posti auto).
Gli APE esistenti restano validi: di norma hanno validità 10 anni salvo lavori che modificano le prestazioni o mancate manutenzioni impiantistiche. Non c’è un obbligo automatico di rifarlo solo perché la normativa si aggiorna.
I nuovi APE (emessi dopo l’entrata in vigore del decreto) saranno redatti con le nuove regole e potrebbero dare esiti diversi rispetto al passato, in meglio o in peggio a seconda del caso.
L’APE va rifatto solo quando vendi o affitti l’immobile e l’attestato è scaduto o mancante; hai fatto interventi che cambiano la prestazione (es. nuovi infissi, cappotto, p***a di calore) o vuoi allinearlo ai nuovi criteri per avere una fotografia aggiornata (utile in trattativa, annunci, pratiche edilizie o finanziarie).
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