CED Torino1976 Centro Elaborazione Dati

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19/04/2019

Istruzioni per il pagamento dell'imposta di bollo per le fatture elettroniche in scadenza il 23 aprile: importo e modalità di versamento.

04/04/2019

Proroga Invio dati fatture e Esterometro.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, firmato il 27/02/2019, è stata prorogata al 30/04/2019 la trasmissione dell'Invio dati fatture riferito al IV trimestre 2018 e dell'Esterometro dei mesi di gennaio e febbraio 2019.

04/04/2019

Proroga Comunicazione liquidazioni IVA periodiche.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, firmato il 27/02/2019, è stata prorogata al 10/04/2019 la trasmissione della Comunicazione delle liquidazioni IVA periodiche (LIPE/IVP) riferite al IV trimestre 2018.

14/01/2019

FATTURA ELETTRONICA: e se il tuo cliente non ti ha comunicato né PEC né Codice univoco?
L'Agenzia delle Entrate ha chiarito la questione stabilendo che l'emittente fattura potrà indicare, come codice univoco, "0000000" (sette volte lo 0).
In tal modo il Servizio di Interscambio (SDI) dell'Agenzia delle entrate, provvederà a recapitare nel cassetto fiscale del ricevente la fattura dell'emittente.
Occorre, comunque, che l'emittente (chi emette fattura) informi il cliente che la fattura gli è stata recapitata nel cassetto fiscale.
Nel contempo dovrà sollecitare il cliente a dotarsi di PEC e/o di Codice Univoco.

29/12/2018

LA FATTURA ELETTRONICA PER I CONTRIBUENTI FORFETTARI E DI VANTAGGIO
Salvo sorprese dell’ultima ora, il 1° gennaio 2019 scatta l’obbligo di emissione della fattura elettronica esteso a tutte le cessioni di beni e prestazioni di servizi tra imprese e verso i consumatori finali.
Ma i contribuenti ammessi ai regimi agevolati (di vantaggio e forfettario) come dovranno comportarsi?
Chiariamo subito che i soggetti IVA agevolati (ovvero: regime di vantaggio, di cui art. 27 commi1 e 2 del DL 98/2011 e regime forfetario, di cui art. 1 commi 54/89 della L. 190/2014) sono esonerati dall’obbligo di emissione di fattura elettronica (salvo che nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni - (art. 1 comma 209 L. 244/2007).
Chi, invece, dovrà emettere fattura nei confronti dei soggetti di cui sopra, nel campo “Codice Destinatario”, inserirà il codice convenzionale “0000000” (7 zeri), così come chiarito dall’Agenzia delle Entrate con provvedimento n. 89757/2018.
Le fatture elettroniche emesse nei confronti dei soggetti “agevolati”, saranno reperibili in apposita area riservata sul Sito dell’Agenzia delle Entrate, ma potranno anche essere ricevute in formato cartaceo.
Riepilogando, i soggetti di cui ai regimi agevolati:
• sono esonerati dall’obbligo di emettere le fatture in formato elettronico e possono continuare con le modalità finora adottate;
• possono ritirare le fatture, emesse nei loro confronti, in formato cartaceo o, in alternativa, quelle in formato elettronico, accedendo all’area riservata del Sito dell’Agenzia delle entrate.

21/11/2018
A partire dal prossimo 1.1.2019 l’obbligo difatturazione elettronica verrà esteso alle operazioni tra soggetti privati: ...
21/11/2018

A partire dal prossimo 1.1.2019 l’obbligo di
fatturazione elettronica verrà esteso alle operazioni tra soggetti privati: tutti i soggetti residenti o
stabiliti in Italia dovranno emettere fattura elettronica per le cessioni di beni e per le prestazioni
di servizi effettuate nei confronti di soggetti residenti o stabiliti in Italia.
A supporto di tale processo, nell’arco degli ultimi mesi l’Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione
alcune funzionalità utili per agevolare il cambiamento. In particolare, con Provvedimento
n.291241/2018 dello scorso 5 novembre, sono state pubblicate le modalità di conferimento e revoca
delle deleghe attraverso le quali gli operatori economici possono delegare ai loro consulenti
intermediari l’utilizzo dei seguenti servizi di fatturazione elettronica:
1. Consultazione e acquisizione delle FE o loro duplicati informatici
2. Consultazione dei dati rilevanti ai fini IVA
3. Registrazione dell'indirizzo telematico
4. Fatturazione elettronica e conservazione delle FE
5. Accreditamento e censimento dispositivi
Nello specifico, si evidenzia che attraverso la delega numero 4 è possibile gestire segnatamente il
servizio di conservazione sostitutiva proposto dall’AdE, mentre la delega al primo servizio
fondamentalmente comprende tutte le funzionalità previste nelle due successive. Infatti, attivando la
delega numero 1, sarà possibile, per lo Studio, nella sua qualità di intermediario delegato:
 ricercare, consultare e acquisire tutte le fatture elettroniche emesse e ricevute attraverso il SdI;
 consultare i dati trasmessi con cd. “Esterometro” (comunicazioni operazioni transfrontaliere);
 consultare le comunicazioni dei prospetti di liquidazione trimestrale dell’IVA;
 consultare i dati IVA delle fatture emesse e ricevute, rilevabili dai Dati fatture trasmessi e ricevuti;
 consultare gli elementi di riscontro fra quanto comunicato con i prospetti di liquidazione
trimestrale dell’IVA e i dati delle fatture emesse e ricevute;
FATTURAZIONE ELETTRONICA B2B
 consultare le notifiche e le ricevute del processo di trasmissione/ricezione delle fatture
elettroniche e dei dati delle fatture transfrontaliere, delle comunicazioni dei dati rilevanti ai fini
IVA, delle comunicazioni dei prospetti di liquidazione periodica dell’IVA;
 indicare al SdI l’indirizzo telematico preferito per la ricezione dei file, cioè una PEC o un “codice
destinatario” a 7 cife;
 generare il codice a barre bidimensionale (QR-Code) per l’acquisizione automatica delle
informazioni anagrafiche IVA e del relativo indirizzo telematico.
Alcune delle funzionalità sopra citate sono assolutamente fondamentali per il nostro Centro Elaborazione Dati, al fine di garantire la corretta esecuzione dell’attività di consulenza alla base del mandato professionale
conferito.
Per quanto riguarda le modalità di attribuzione delle deleghe, le alternative poste dall’AdE sono:
1) presentazione del modello per il conferimento della delega da parte del delegante, presso un
qualsiasi ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate;
2) conferimento delle deleghe da parte del delegante attraverso le specifiche funzionalità disponibili
nella propria area riservata accessibile agli utenti abilitati al servizio Entratel o Fisconline.
La seconda modalità, evidentemente, è più comoda da praticare.
Si raccomanda, pertanto, di abilitarsi quanto prima al canale Fisconline, se ancora sprovvisti delle credenziali. Per le necessarie informazioni, consultare il sito dell’AdE alla pagina
https://telematici.agenziaentrate.gov.it/Abilitazione/Fisconline.jsp
In ogni caso, per ulteriori approfondimenti, il CED Torino1976 rimane, come sempre, a più completa
disposizione.

Società e, piú in generale, tutti i soggetti diversi dalle Persone fisiche (c.d. Pnf), che presentano la dichiarazione dei sostituti d'imposta per un numero massimo di 20 soggetti percipienti

Il contribuente che occupa l’immobile senza contratto di comodato registrato può beneficiare dell’Ecobonus. È la sintesi...
09/09/2018

Il contribuente che occupa l’immobile senza contratto di comodato registrato può beneficiare dell’Ecobonus. È la sintesi della sentenza n. 1281/12/2018 della Commissione tributaria dell’Emilia Romagna che dà ragione al contribuente in merito a una questione (quella riguardante la registrazione del contratto di comodato) da sempre dibattuta.
(Leggi tutto su https://www.fisco7.it/2018/09/la-registrazione-del-comodato-non-e-vincolante-per-la-detrazione-del-55/ )

Può beneficiare dell'ecobonus anche il contribuente che occupa l’immobile senza contratto di comodato registrato. Ecco i chiarimenti del Fisco.

Riportiamo un'utile informazione per chi si occupa della gestione di Associazioni.
11/08/2018

Riportiamo un'utile informazione per chi si occupa della gestione di Associazioni.

Versamenti oltre 1000 euro: sufficiente il registro delle entrate e delle uscite per essere in regola. A dirlo le Entrate

29/07/2018

Nuovi tentativi di phishing a danno dei contribuenti

In caso di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi, il responsabile è sempre il Contribuente se non prova d...
08/05/2018

In caso di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi, il responsabile è sempre il Contribuente se non prova di aver "vigilato" sull'operato del Commercialista.

Indirizzo

Via Martiri Della Libertà 41/3
Brusasco-Cavagnolo
10020

Orario di apertura

Lunedì 15:00 - 18:30
Martedì 15:00 - 18:30
Mercoledì 15:00 - 18:30
Giovedì 15:00 - 18:30
Venerdì 15:00 - 18:30

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