15/11/2018
Le procedure esecutive costituiscono lo strumento con cui i creditori possono procedere all’aggressione dei beni patrimoniali del debitore insolvente, in virtù del principio di responsabilità patrimoniale generica ex art. 2740 cod.civ.
Vi sono ipotesi in cui dalla procedura esecutiva di vendita forzata dei beni del debitore non derivi un effettivo soddisfacimento del creditore, poiché può succedere che dal procedimento di aggiudicazione si verifichi una vera e propria “svendita”, con relativi svantaggi sia per il creditore, sia per il debitore, che rischia di non essere liberato dal proprio debito, se, per esempio, risulti titolare di un unico bene (spesso “prima casa”).
Un possibile rimedio a tali situazioni che consente di soddisfare le esigenze di entrambe le parti è dato da un’operazione complessa che consiste nella vendita del bene immobile da parte del debitore ad un terzo promissario acquirente, che sia al di fuori della procedura esecutiva, con la contestuale estinzione del processo di espropriazione.
Il ricavato della vendita sarà, infatti, utilizzato dal debitore per soddisfare le pretese dei creditori, procedente ed eventuali intervenuti, liberare il bene dal vincolo di indisponibilità ed estinguere la procedura di espropriazione immobiliare. In questo modo, si soddisfa, da un lato, l’interesse del debitore alla liberazione dal proprio debito. Dall’altro, l’interesse dei creditori, procedente ed eventuali intervenuti, a ricevere quanto spetta loro per soddisfare le proprie ragioni.
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