Studio Commercialista Guccione Daniele

Studio Commercialista Guccione Daniele Informazioni di contatto, mappa e indicazioni stradali, modulo di contatto, orari di apertura, servizi, valutazioni, foto, video e annunci di Studio Commercialista Guccione Daniele, Corso Aldo Moro, 96, Belmonte Mezzagno.

20/01/2026

Lo studio offre servizio di assistenza e predisposizione domande per la Rottamazione quinquies delle cartelle pagamento. La richiesta potrà essere inviata dal 21/01/2026 ed entro il 30/04/2026. Per qualsiasi informazione potete contattare lo Studio.

17/12/2024

Si informano i Signori Clienti e Non che lo Studio rimarrà chiuso per le festività natalizie dal 23 Dicembre al 01 Gennaio. Ne approfittiamo per augurare a tutti voi BUONE FESTE!!!!!🎄🎄🎄

10/12/2024

Obbligo di assicurazione contro i rischi catastrofali al 31 marzo 2025

Il differimento si è reso necessario per adeguare il decreto attuativo alle indicazioni del Consiglio di Stato


/ Cecilia PASQUALE
Martedì, 10 dicembre 2024

È stato approvato ieri dal Consiglio dei Ministri il decreto legge c.d. “Milleproroghe”, che contiene, tra l’altro, l’oramai inevitabile (perché manca il decreto attuativo) slittamento del termine per adempiere l’obbligo di dotarsi di una polizza contro i rischi “catastrofali” da parte delle imprese individuate dalla norma, che viene ora rinviato al 31 marzo 2025.

L’obbligo è stato introdotto dalla legge di bilancio 2024 (art. 1 commi 101 - 111 della L. 213/2023), che indicava come termine ultimo per adeguarsi il 31 dicembre 2024 e demandava a un decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze e del Ministro delle Imprese e del made in Italy la definizione delle modalità attuative e di altri aspetti rilevanti per l’operatività della disposizione.

La bozza del decreto (si veda “Limiti di tolleranza al rischio per le assicurazioni che stipulano polizze catastrofali” del 23 settembre 2024) è stata sottoposta al Consiglio di Stato, che ha evidenziato l’esigenza di alcuni approfondimenti funzionali alla sua attuazione pratica (tra gli altri, i giudici amministrativi hanno suggerito di precisare su chi gravi l’obbligo assicurativo in caso di affitto e usufrutto di azienda); lo slittamento del termine si rende, quindi, necessario per recepire le osservazioni contenute nel parere.

La disposizione, si ricorda, nasce con l’obiettivo di garantire un ristoro economico alle imprese in caso di calamità naturali, così da porre il rischio di questi eventi e i relativi costi non solo a carico dello Stato (che comunque assume il ruolo di coassicuratore), ma anche di soggetti privati.

Attualmente (dunque senza considerare le eventuali indicazioni che saranno contenute nel decreto attuativo), l’obbligo di stipula:
- riguarda le imprese con sede legale in Italia e quelle aventi sede legale all’estero con una stabile organizzazione in Italia, che siano tenute all’iscrizione nel Registro delle imprese ex art. 2188 c.c., ma sono escluse da questo adempimento le imprese agricole ex art. 2135 c.c., per le quali opera il Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteoclimatici, istituito dall’art. 1 comma 515 ss. della L. 234/2021;
- riguarda i beni individuati all’art. 2424 comma 1 c.c., sezione Attivo, voce B-II, n. 1, 2 e 3, vale a dire terreni e fabbricati; impianti e macchinari; attrezzature industriali e commerciali.

Le polizze in oggetto devono essere destinate alla copertura di danni direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale. La norma specifica la tipologia di evento di danno qualificante il sinistro assicurabile, elencando nominativamente i sismi, le alluvioni, le frane, le inondazioni e le esondazioni.

La stipula dell’assicurazione in oggetto è obbligatoria e dell’inadempimento a detto obbligo si deve tener conto “nell’assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche”, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali.

Occorre meglio definire i destinatari dell’obbligo in casi dubbi
Da ultimo, si osserva che lo schema di decreto, nella sua versione sottoposta al Consiglio di Stato, prevedeva che l’adeguamento alle previsioni di legge dei testi di polizza dovesse avvenire entro e non oltre 90 giorni dalla data di pubblicazione; questo significa che, per coerenza tra le tempistiche, il regolamento dovrebbe essere emanato almeno 90 giorni prima della scadenza del termine ultimo per l’adeguamento.

Se fosse mantenuta questa indicazione anche nella nuova versione del testo, il decreto dovrebbe essere emanato entro fine anno.

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28/06/2024

Il MIMIT, con avviso del 13/06 alle Camere di Commercio, ha disposto la proroga della scadenza del diritto annuale 2024 dal 30/06 al 31/07

Iniziata la campagna dei dichiarativi 730/2024. Predisponiamo le vostre dichiarazioni in modo veloce ed efficiente. Per ...
23/05/2024

Iniziata la campagna dei dichiarativi 730/2024. Predisponiamo le vostre dichiarazioni in modo veloce ed efficiente. Per appuntamenti ed info contattare lo Studio

05/04/2024

Leggi la guida alla dichiarazione dei redditi 2024: elenco di redditi esenti, esenzioni per abitazione principale e come verificare la situazione.

04/04/2024

Vuoi Aprire una nuova attività nel settore alimentare?
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O iscriviti al nostro corso per la vendita e Somministrazione di Alimenti e Bevande SAB ex-REC.
Il Corso Inizierà ad Aprile, per info contattare lo studio
Ti Aspettiamo!

08/01/2024

A breve inizierà il primo corso del 2024 per la Vendita e Somministrazione di Alimenti e Bevande (corso sab).
Il Corso SAB REC è un requisito importante per l'apertura di nuove attività nel settore alimentare.
Il nostro corso abilitante, riconosciuto dalla regione, ti permetterà di aprire qualsiasi tipo di attività che comprenda la preparazione, vendita e somministrazione sia di alimenti che di bevande.
Per info e disponibilità posti potete contattare lo Studio, ti verranno fornite tutte le informazioni utili alla tua nuova apertura.

30/11/2023

Acconto IVA 2023 alla cassa il 27 dicembre

di Sandra Pennacini

Come ogni anno, entro il 27 dicembre i contribuenti IVA sono chiamati al versamento dell’acconto. Anche quest’anno per l’adempimento non si rilevano novità.

L’acconto dovrà essere versato con codice tributo 6013 per i contribuenti mensili, e 6035 per i contribuenti trimestrali, solo se di ammontare superiore ad euro 103,29.

Per determinare l’ammontare dovuto è possibile fare ricorso al più conveniente delle tre metodologie di seguito riportate:
calcolo storico: l’acconto è pari all’88% dell’IVA a debito che emerge dalla liquidazione dell’anno precedente (dicembre per i mensili, IV trimestre per trimestrali speciali, annuale per trimestrali normali), senza tenere conto dell’acconto versato per il 2022 e di eventuali crediti precedenti. Non rileva l’eventuale adeguamento ISA. In caso di cambio di periodicità il riferimento storico deve essere adattato (1/3 del trimestre in caso di passaggio da trimestrale a mensile, oppure somma di ottobre, novembre e dicembre in caso di passaggio da mensile a trimestrale);
calcolo previsionale: l’acconto è pari all’88% dell’IVA che si presume sarà a debito per la liquidazione IVA di riferimento (dicembre 2023, IV trimestre 2023 o annuale 2023). Si presti attenzione ai contribuenti trimestrali normali, per i quali occorre “prevedere” anche le eventuali rettifiche effettuate in sede di dichiarazione IVA;
liquidazione al 20 dicembre 2023: l’acconto è pari al 100% del saldo a debito emergente da una specifica liquidazione IVA effettuata alla data del 20/12, considerando, per l’aspetto IVA vendite, tutte le operazioni effettuate, anche se non ancora fatturate, mentre per quanto riguarda l’aspetto IVA acquisti considerando tutte le fatture ricevute e registrate sul registro IVA entro tale data.
Nel caso di acconto calcolato con liquidazione IVA dedicata al 20 dicembre 2023 occorre prestare molta attenzione al fatto che la norma fa espresso riferimento alle operazioni effettuate, e non solo a quelle fatturate / registrate. Ad esempio, nel caso di beni mobili consegnati con DDT entro il 20 dicembre 2023, per i quali il contribuente ha deciso di emettere fattura differita, ci si trova dinnanzi ad una operazione effettuata ma a fronte della quale, legittimamente, la fattura non è ancora stata emessa. Ebbene, anche queste tipologie di operazioni, il cui termine di fatturazione e registrazione effettivamente non è ancora scaduto, dovranno entrare nel computo della liquidazione IVA ‘speciale’ del 20 dicembre ai fini del calcolo dell’acconto IVA.

Stesso ragionamento vale per le operazioni effettuate per le quali è possibile giovarsi del differimento dei termini di registrazione, ad esempio per gli autotrasportatori conto terzi. Tali contribuenti, in caso di acconto analitico, dovranno considerare non solo le fatture emesse nel corso del terzo trimestre 2023, annotate dal 1° ottobre al 20 dicembre, ma anche quelle emesse dal 1° ottobre al 20 dicembre che verranno annotate nel primo trimestre 2024.

Non devono versare acconto IVA:
i contribuenti che nel 2023 sono “non IVA”, ovvero forfettari e in regime di vantaggio, o i contribuenti persone fisiche che hanno locato l’unica azienda posseduta
i contribuenti sprovvisti di un dato sul quale effettuare il conteggio con criterio storico, ovvero coloro i quali nel 2022 non erano titolari di partita IVA, oppure erano in tale anno in regime di vantaggio o forfettario
i contribuenti che non sono tenuti ad effettuare la liquidazione IVA per la quale il versamento dell’acconto si rende dovuto, e quindi, per i mensili, i cessati entro il 30 novembre 2023, e per i trimestrali i cessati entro il 30 settembre 2023.
In caso di mancato o insufficiente versamento la sanzione applicabile è pari al 30% (art. 13 D.lgs. 471/1997), ridotta alla metà se il versamento avviene entro 90 giorni. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione è ulteriormente ridotta a un importo pari a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. A queste sanzioni è poi ulteriormente possibile applicare le riduzioni previste dall’articolo 13 del D.Lgs. 472/1997 (ravvedimento operoso).
© FISCAL FOCUS Informati S.r.l.

17/11/2023

Iniziati i lavori di calcolo Saldo IMU 2023 con scadenza pagamento il giorno 18/12/2023. Per info e consulenze contattare lo studio

03/08/2023

Si informano i Sig.ri Clienti e non che lo Studio rimarrà chiuso per le ferie estive dal 07 al 27 Agosto.
Buone Vacanze!

Indirizzo

Corso Aldo Moro, 96
Belmonte Mezzagno
90031

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Giovedì 10:00 - 13:00
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