Studio Assicurativo Finanziario Silvia Milillo

Studio Assicurativo Finanziario Silvia Milillo Informazioni di contatto, mappa e indicazioni stradali, modulo di contatto, orari di apertura, servizi, valutazioni, foto, video e annunci di Studio Assicurativo Finanziario Silvia Milillo, Agente assicurativo, Via Magna Grecia 18/A, Bari.

Agenzia Plurimandataria, A000122926
Sezione : A - Agenti
Nominativo : MILILLO SILVIA
Data Iscrizione : 11 maggio 2007
Luogo Nascita : BARI (BA)
Data di Nascita : 21 giugno 1978

04/03/2026

1. Polizze emesse ante 1° aprile 2025 – perché non sono conformi e come intervenire

Il prodotto Catastrofi naturali Impresa è nato in una sua prima versione il 28 novembre 2024. Il 2 aprile 2025 il prodotto si è aggiornato e completato, per rispondere al 100% alle nuove disposizioni attuative del decreto legge (circolare n. 17/2025 del 31/03/2025).

Conseguentemente, alla prima scadenza di rata i clienti che avevano sottoscritto la prima versione di prodotto Catastrofi naturali Impresa devono passare alla nuova versione, per rendere la loro polizza perfettamente conforme alla norma.

Per tali polizze, quindi, non è prevista una proposta di rinnovo: l’adeguamento avverrà tramite sostituzione o rischio nuovo.

COSA FARE

L’adeguamento alla versione di prodotto corrente è gestibile con sostituzione o emissione a rischio nuovo, alla prima scadenza utile (es. rata).

In entrambi i casi, l’operatività è minima e puoi farlo tramite:

Sostituzione veloce: replica la configurazione della polizza di partenza. Dalla Cliente, selezioni “sostituzione” per la polizza desiderata e poi “recupera configurazione precedente”. Oppure, puoi fare questa operazione direttamente nel processo di sostituzione premendo “Sostituzione Veloce”.
Preventivo da polizza: crea un preventivo replicando la configurazione della polizza richiamata. Da “Monitoraggio Polizze Proposte”, selezioni la polizza desiderata e clicchi poi su “Duplica in preventivo”.

Partendo dalla configurazione originaria occorre quindi solo verificare la corretta gestione delle partite Macchinario, Arredi ed Enti particolari.

E se il premio dovesse aumentare per gli aggiornamenti tariffari?

Per queste polizze, la Compagnia garantirà la seguente scontistica per attutire i delta premi dovuti all’aggiornamento delle condizioni di tariffa (ferme le garanzie e il totale delle somme assicurate previste sulla polizza precedente):

se il nuovo premio atterra al premio minimo imponibile di 150€, si potrà applicare su quest’ultimo uno sconto fino al 50% (portando quindi di fatto il premio minimo imponibile a 75€)
in tutti gli altri casi, potrà applicare lo sconto necessario per compensare l’intero aumento a parità di condizioni.

Per agevolare il processo, dal 17 febbraio 2026 è stato aperto il codice ad hoc 999-Rinnovo portafoglio CatNat Impresa per il portafoglio PMI e Mid Corporate che consente in sostituzione di scontare in autonomia fino al 25%; per percentuali superiori, si va in Richiesta Direzionale.

Come di consueto eventuali casi particolari relativi al Retail PMI e Mid Corporate andranno approfonditi case by case con gli uffici assuntivi preposti.

Per evitare affollamento nell’operatività è importante che vi sia una preventiva attivazione delle attività, così da poter agire in tutta tranquillità con il supporto degli uffici assuntivi laddove fosse necessario il loro intervento.

È importante sottolineare che la fase di sostituzione è un’occasione per verificare attentamente che le esigenze del Cliente risultino correttamente presidiate, alla luce delle modifiche di prodotto occorse tra marzo e aprile 2025 (La nuova versione di Catastrofi naturali Impresa è più completa e perfettamente in linea con i requisiti di legge. Per una sintesi delle modifiche introdotte al prodotto dal 2 aprile leggi la circolare 17/2025 del 31/03/2025.). Un esempio su tutti: la definizione della partita Macchinario, da cui sono stati scorporati gli arredi e ricompresi gli ex “Enti particolari”, nella nuova versione di prodotto prevedono indennizzo a nuovo e medesimi sottolimiti applicati ai macchinari. Le polizze emesse prima della correzione, invece, prevedono indennizzo allo stato d’uso e sottolimiti ridotti, risultando quindi non conformi e potenzialmente inadeguate.

SUPPORTI OPERATIVI

Per aiutarti a identificare velocemente i soggetti interessati e ad organizzare il tuo lavoro, trovi la lista dedicata “Polizze emesse da 11/2024 a 03/2025 da sostituire”, su Matrix > Interrogazioni centralizzate > Catastrofi naturali Impresa.

Alcune cosa da sapere:

Il campo “stato” relativo alla polizza si aggiorna nel tempo, assumendo i valori “sostituita” o “non sostituita”
Il campo “SCAD PROSSIMA RATA” ti indica la prima data utile entro cui devi sostituire la polizza o emettere rischio nuovo.

Nel documento “Catastrofi naturali Impresa – FAQ e Vademecum Operativo” trovi una nuova sezione che illustra tutti i campi della lista. È nella pagina prodotto di Catastrofi naturali Impresa nella sezione "Documentazione tecnica”.


2. La nuova scadenza per le PMI

Il 31 marzo è la nuova data per l’entrata in vigore dell’obbligo di assicurarsi contro le catastrofi naturali (alluvione, inondazione e esondazione, sisma, frana) per le piccole e microimprese del settore turistico ricettivo e di somministrazione di alimenti e bevande (L. 30 dicembre 2023, n. 213 s.m.i.).


3. I nuovi post social per le PMI

13/02/2026

La sospensione della polizza RC Auto ai sensi dell'art. 122-bis del Codice delle Assicurazioni (introdotto dal D.lgs. 184/2023) permette di interrompere gratuitamente la copertura assicurativa per inutilizzo del veicolo. È un diritto garantito che consente fino a 10 mesi di pausa (11 per veicoli storici) per anno assicurativo, attivabile con autocertificazione tramite comunicazione scritta, con sospensione effettiva dalla registrazione nella banca dati del CED Motorizzazione.
Ecco i punti chiave della normativa:
Durata e proroghe: La sospensione può durare massimo 10 mesi all'anno, prorogabili più volte con preavviso di almeno 10 giorni prima della scadenza della sospensione in corso.
Requisiti: Il veicolo deve essere parcheggiato in un luogo privato o non soggetto a pubblico passaggio durante la sospensione.
Procedura: È necessario inviare una formale comunicazione scritta all'impresa di assicurazione.
Garanzie: La sospensione copre la RC Auto e solitamente anche le garanzie accessorie.
Riattivazione: La riattivazione deve avvenire in modo formale. La compagnia non risponde di danni causati durante la sospensione.
Sanzioni: Circolare con la polizza sospesa (violazione dell'art. 122-bis) comporta sanzioni elevate, aumentate della metà rispetto a quelle standard (art. 193 CdS), e il sequestro del veicolo.

01/12/2025

Codice della strada > TITOLO III - DEI VEICOLI > Art. 54. Autoveicoli. > Regolamento Art. 54
Regolamento Art. 54
Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada - Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (in Suppl. ord. alla Gazz. Uff., 28 dicembre 1992, n. 303) e successive modificazioni.

TITOLO III - DEI VEICOLI

Capo I - DEI VEICOLI IN GENERALE

Art. 201. - Autotreni attrezzati per carichi indivisibili (art. 54 C.s.).

1. Costituiscono un'unica unità, ai sensi dell'articolo 54, comma 1, lettera h), del codice, ed ai fini dell'applicazione dell'articolo 164, comma 2, del codice, gli autotreni costituiti da un autoveicolo e da un rimorchio per il trasporto specifico di imbarcazioni o di velivoli.

2. Costituiscono, altresì, un'unica unità gli autotreni attrezzati per il trasporto di elementi indivisibili autoportanti poggianti contemporaneamente su due dispositivi a ralla, ancorati rispettivamente sulla motrice e sul rimorchio, a loro volta collegati o meno tramite timone. Detti elementi devono essere in grado di reagire alle sollecitazioni trasversali e longitudinali conseguenti al trasporto stesso.

3. Il trasporto di elementi indivisibili autoportanti può inoltre essere effettuato mediante complessi di veicoli costituiti da un trattore per semirimorchio, un semirimorchio ed un rimorchio, quando il semirimorchio ed il rimorchio siano muniti di dispositivi a ralla sui quali appoggi il carico indivisibile, oppure ancora tramite complessi di veicoli costituiti da un trattore stradale e due rimorchi, quando i due rimorchi siano muniti di dispositivi a ralla sui quali appoggino gli elementi indivisibili.

4. I complessi previsti al comma 2, possono essere realizzati entro i limiti previsti dagli articoli 61 e 62 del codice. I complessi indicati al comma 3 possono essere realizzati solo ai sensi dell'articolo 63, comma 1, del codice, e pertanto solo se determinano il superamento dei limiti fissati dai predetti articoli 61 e 62. Qualora si verifichi eccedenza rispetto all'articolo 62 del codice, ciascuno dei veicoli costituenti il complesso deve rispondere alle norme fissate per la categoria di appartenenza dall'appendice I al titolo I.

5. La realizzazione dei complessi di cui al comma 4 deve avvenire nel rispetto delle specifiche tecniche determinate al riguardo dal Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C..

Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada - Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (in Suppl. ord. alla Gazz. Uff., 28 dicembre 1992, n. 303) e successive modificazioni.

TITOLO III - DEI VEICOLI

Capo I - DEI VEICOLI IN GENERALE

Art. 202. - Materiali trasportabili dai veicoli mezzi d'opera (art. 54 C.s.).

(Omissis) (1).

(1) Articolo abrogato dall'art. 11, legge 23 dicembre 1997, n. 454.

Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada - Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (in Suppl. ord. alla Gazz. Uff., 28 dicembre 1992, n. 303) e successive modificazioni.

TITOLO III - DEI VEICOLI

Capo I - DEI VEICOLI IN GENERALE

Art. 203. - Autoveicoli per trasporti specifici ed autoveicoli per uso speciale (art. 54 C.s.).

1. Sono classificati, ai sensi dell'articolo 54, comma 2, del codice, autoveicoli per trasporti specifici gli autoveicoli dotati di una delle seguenti carrozzerie permanentemente installate:

a) furgone isotermico, o coibentato, con o senza gruppo refrigerante, riconosciuto idoneo per il trasporto di derrate in regime di temperatura controllata;
b) carrozzeria idonea per il carico, la compattazione, il trasporto e lo scarico di rifiuti solidi urbani;
c) cisterne per il trasporto di liquidi o liquami;
d) cisterna, o contenitore appositamente attrezzato, per il trasporto di materiali sfusi o pulvirulenti;
e) telai attrezzati con dispositivi di ancoraggio per il trasporto di containers o casse mobili di tipo unificato;
f) telai con selle per il trasporto di coils;
g) betoniere;
h) carrozzerie destinate al trasporto di persone in particolari condizioni e distinte da una particolare attrezzatura idonea a tale scopo;
i) carrozzerie particolarmente attrezzate per il trasporto di materie classificate pericolose ai sensi dell'ADR o di normative comunitarie in proposito;
l) carrozzerie speciali, a guide carrabili e rampe di carico, idonee esclusivamente al trasporto di veicoli;
m) carrozzerie, anche ad altezza variabile, per il trasporto esclusivo di animali vivi;
n) furgoni blindati per trasporto valori;
o) altre carrozzerie riconosciute idonee per i trasporti specifici dal Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C..

2. Sono classificati, ai sensi dell'articolo 54, comma 2, del codice, per uso speciale i seguenti autoveicoli:

a) trattrici stradali;
b) autospazzatrici;
c) autospazzaneve;
d) autopompe;
e) autoinnaffiatrici;
f) autoveicoli attrezzi;
g) autoveicoli scala ed autoveicoli per riparazione linee elettriche;
h) autoveicoli gru;
i) autoveicoli per il soccorso stradale;
j) autoveicoli con pedana o cestello elevabile;
k) autosgranatrici;
l) autotrebbiatrici;
m) autoambulanze;
n) autofunebri;
o) autofurgoni carrozzati per trasporto di detenuti;
p) autoveicoli per disinfezioni;
q) auto pubblicitarie e per mostre pubblicitarie purché provviste di carrozzeria apposita che non consenta altri usi e nelle quali le cose trasportate non abbandonino mai il veicolo;
r) autoveicoli per radio, televisione, cinema;
s) autoveicoli adibiti a spettacoli viaggianti;
t) autoveicoli attrezzati ad ambulatori mobili;
u) autocappella;
v) auto attrezzate per irrorare i campi;
w) autosaldatrici;
x) auto con installazioni telegrafiche;
y) autoscavatrici;
z) autoperforatrici;
aa) autosega;
bb) autoveicoli attrezzati con gruppi elettrogeni;
cc) autopompe per calcestruzzo;
dd) autoveicoli per uso abitazione;
ee) autoveicoli per uso ufficio;
ff) autoveicoli per uso officina;
gg) autoveicoli per uso negozio;
hh) autoveicoli attrezzati a laboratori mobili o con apparecchiature mobili di rilevamento;
ii) altri autoveicoli dotati di attrezzature riconosciute idonee per l'uso speciale dal Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C..

3. Per gli autoveicoli non compresi nell'elenco di cui alla tariffa I annessa alla legge 21 maggio 1955, n. 463, aggiornato con decreto ministeriale 15 marzo 1958 è attribuita, nelle annotazioni delle rispettive carte di circolazione, una portata fittizia ai fini fiscali, determinata dalla differenza tra massa complessiva del veicolo e la tara dello stesso attrezzato con carrozzeria cassone o, in mancanza di tale versione, la tara dell'autotelaio incrementata del 20%.

17/11/2025

La pensione di base prevista sarà inferiore al reddito da lavoro, in media tra il 50% e il 60% del reddito lordo dell'ultimo anno, con un tasso di sostituzione che può variare in base al sistema di calcolo pensionistico (retributivo, contributivo, misto), all'anzianità contributiva e a fattori come l'ammontare dei contributi versati e l'età pensionabile. Per calcolare la percentuale esatta, è necessario utilizzare lo strumento di simulazione offerto dall'INPS o da altri enti previdenziali.
Fattori che influenzano il tasso di sostituzione
Sistema di calcolo: Il sistema contributivo, applicato ai lavoratori più giovani, prevede in genere un tasso di sostituzione inferiore rispetto al retributivo.
Anzianità contributiva: Maggiore è il numero di anni di contributi versati, maggiore sarà la pensione. Con il sistema retributivo, ad esempio, il massimo è l'80% della retribuzione media dopo 40 anni di contributi.
Importo dei contributi: La quantità di contributi versati, in particolare con il sistema contributivo, determina in gran parte l'importo della pensione. Un montante contributivo più elevato si traduce in una pensione più alta.
Coefficiente di trasformazione: Nel sistema contributivo, la pensione viene calcolata applicando al montante contributivo accumulato un coefficiente di trasformazione che varia in base all'età del pensionamento.
Eventuali integrazioni: Se si desidera mantenere un tenore di vita simile a quello avuto quando si lavorava, è consigliabile valutare l'adesione a fondi pensione integrativi.

11/11/2025

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15/09/2025

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15/09/2025

*Rateizzazione possibile solo a fronte del pagamento di un premio lordo annuo del valore pari o superiore a €252,00 per Helvetia Protezione Oggi (Formula Persona) e maggiore o uguale a €108 Helvetia Protezione Oggi (Formula Mobilità). Per informazioni sulle modalità e sui costi associati alla ...

15/09/2025

La polizza garantisce il rimborso delle spese sanitarie sostenute per ricovero, intervento chirurgico o day hospital resi necessari da malattia o infortunio, parto o interruzione terapeutica della gravidanza. È sempre garantita una copertura privilegiata: assistenza sul posto o rimpatrio in caso di...

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SILVIA MILILLO STUDIO ASSICURATIVO E FINANZIARIO
VIA MAGNA GRECIA, 18/A – 70126 BARI
TEL 080.5589678 - Cell. 329.2681464
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orari LUN MER VEN 9:00 -13:00 / 16:30 - 18:30 MAR e GIO 9:00 - 18:00
SAB e DOM chiuso

Come possiamo aiutarti? CONTATTACI Dove siamo Via Magna Grecia, 18/a 70126 Bari BA Contatti 329 268 1464 Whatsapp [email protected] Orari Mattina: 9.00 – 14.00 Pomeriggio: su appuntamento Sab e Dom CHIUSO

09/05/2025

L’indirizzo [email protected] non è in alcun modo riconducibile all’IVASS e le
eventuali comunicazioni provenienti da tale indirizzo rappresentano una truffa.
Un intermediario ha segnalato all’Istituto di aver ricevuto dall’indirizzo e-mail
[email protected] una comunicazione in cui si chiedeva di registrare nel Portale
Nuovo RUI un nuovo dominio internet “assegnato gratuitamente”. Il suddetto dominio si è
rivelato un indirizzo di secondo livello falso.
Si raccomanda di segnalare nel più breve tempo possibile all’IVASS l’eventuale ricezione di
comunicazioni dall’indirizzo [email protected] e di non dare seguito alle stesse.
Nel caso in cui a seguito di comunicazioni analoghe a quella segnalata siano stati registrati
nel Portale Nuovo RUI siti internet di cui non si è titolari, si chiede con urgenza di rimuoverli
dal Registro, dandone tempestiva informativa all’Istituto all’indirizzo [email protected].

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Lunedì 09:00 - 14:00
Martedì 09:00 - 14:00
Mercoledì 09:00 - 14:00
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