18/08/2026
La decisione, depositata il 9 luglio 2026, riguarda una vicenda maturata nel contesto della missione NATO in Kosovo, all’interno del Regional Command West, e affronta un tema centrale nel diritto penale : il limite entro cui un militare può contestare o non eseguire un ricevuto da un superiore.
Un Capitano, comandante della Compagnia trasmissioni, avrebbe più volte inoltrato comunicazioni verso unità o enti esterni senza prima interessare il proprio superiore, un Colonnello comandante del Battaglione di Supporto Logistico.
Secondo la contestazione, il Colonnello aveva stabilito che tutte le pratiche di natura tecnico-amministrativa e logistica dovessero passare preventivamente dalla sua attenzione prima di essere comunicate all’esterno del Battaglione.
Il Tribunale Militare di Roma, con sentenza del 10 dicembre 2024, aveva ritenuto il Capitano responsabile del reato contestato. La Corte Militare di Appello di Roma, il 1° ottobre 2025, aveva confermato integralmente la condanna.
La difesa del Capitano ha sostenuto che l’ordine impartito dal Colonnello fosse illegittimo, perché le attività oggetto delle comunicazioni sarebbero rientrate nell’ambito COMSEC, cioè nella sicurezza delle comunicazioni.
La Cassazione ha respinto questa impostazione, richiamando il principio secondo cui l’ordine militare è penalmente rilevante, ai fini della disobbedienza, quando è funzionale al servizio o alla .
La Corte ha richiamato anche l’orientamento della Corte costituzionale, secondo cui la tutela penale della disobbedienza non mira a proteggere il prestigio personale del superiore, ma il corretto funzionamento dell’apparato militare.
In altri termini, non ogni ordine è automaticamente assistito da tutela penale, ma lo è quando trova fondamento nell’interesse del servizio e non in ragioni personali o private.