Consulenza del Lavoro Commercialista - Studio Fedriani

Consulenza del Lavoro Commercialista - Studio Fedriani Dal 1952 offriamo consulenze amministrative, servizi per elaborazione dati, contabilità, paghe ,contributi,dati aziendali. Pronti ad aiutarvi !

Il Commercialista è il professionista che si occupa di analisi di bilancio; certificazione bilanci; consulenza commerciale; consulenza di direzione aziendale; consulenza fiscale; consulenze amministrative; consulenze contabili; perizie; piani finanziari; revisione di bilanci; servizi per il commercio; studi di fattibilità per la creazione di nuove imprese

Il consulente del lavoro è il punto di i

ncontro tra dipendente, azienda e istituzioni pubbliche. Specializzato nel risolvere i problemi in materia di gestione del personale. L'ambito della consulenza di questo professionista ricopre tutti gli aspetti della vita dell'impresa:
-la costituzione del rapporto di lavoro (valutazione degli aspetti contabili, economici, giuridici, assicurativi, previdenziali e sociali);
-la gestione del personale tramite rilevazione presenze ed elaborazione busta paga e dei rapporti con gli Istituti (INPS, INAIL, DPL, Agenzia delle Entrate);
-la risoluzione del rapporto di lavoro con eventuale relativa assistenza nelle vertenze extragiudiziali;
-stesura e gestione di contratti di appalto, subfornitura e di rete.

QUESITOD: Si chiede se sia possibile comunicare anticipatamente la volontà di recesso al termine del periodo formativo. ...
05/05/2025

QUESITO

D: Si chiede se sia possibile comunicare anticipatamente la volontà di recesso al termine del periodo formativo. Es.: il periodo formativo si conclude il 30/04, ma il recesso dal 30/04 con preavviso lavorato decorrente dal 1/05 viene comunicato il 28/04 con una lettera dove si specifica che l'azienda comunica che al termine del periodo formativo ovvero il 30, appunto, che cesserà il rapporto di apprendistato e che da tale data inizierà il preavviso previsto dal CCNL pari a 20 giorni per cui il rapporto si risolverà effettivamente alla data del 20/05. Non stiamo cessando anticipatamente rispetto alla data del periodo formativo ovvero al 30/04, ma solo comunicando anticipatamente, cioè il 28/04, il licenziamento.

R: L'articolo 42, co. 4, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, dispone che, al termine del periodo di apprendistato, le parti possono recedere dal contratto, ai sensi dell'articolo 2118 del codice civile con preavviso decorrente dal medesimo termine. Durante il periodo di preavviso continua a trovare applicazione la disciplina del contratto di apprendistato. Se nessuna delle parti recede il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. La soluzione prospettata nel quesito è corretta: deve infatti ritenersi che la norma voglia tutelare il dipendente, che ha diritto a lavorare regolarmente il preavviso (o a percepire la relativa indennità sostitutiva nel caso in cui il datore intenda procedere in tal senso); comunicare il recesso qualche giorno prima non intacca affatto la tutela del dipendente, quindi la soluzione adottata è corretta.

DIMISSIONI PER FATTI CONCLUEDENTI, NIENTE NASPI.L’articolo 19 della legge 13 dicembre 2024, n. 203  stabilisce che: “In ...
18/04/2025

DIMISSIONI PER FATTI CONCLUEDENTI, NIENTE NASPI.

L’articolo 19 della legge 13 dicembre 2024, n. 203 stabilisce che: “In caso di assenza ingiustificata del lavoratore protratta oltre il termine previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicato al rapporto di lavoro o, in mancanza di previsione contrattuale, superiore a quindici giorni, il datore di lavoro ne dà comunicazione alla sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro, che può verificare la veridicità della comunicazione medesima. Il rapporto di lavoro si intende risolto per volontà del lavoratore e non si applica la disciplina prevista dal presente articolo. Le disposizioni del secondo periodo non
si applicano se il lavoratore dimostra l'impossibilità, per causa di forza maggiore o per fatto imputabile al datore di lavoro, di comunicare i motivi che giustificano la sua assenza”.

Tale disposizione ha riconosciuto espressamente la possibilità che il rapporto di lavoro si concluda per effetto delle cosiddette dimissioni per fatti concludenti (o dimissioni implicite), consentendo al datore di lavoro di ricondurre un effetto risolutivo al comportamento del lavoratore consistente in una assenza ingiustificata, prolungata per un certo periodo di tempo.
Tale effetto risolutivo non discende automaticamente dall’assenza ingiustificata, ma si verifica solo nel caso in cui il datore di lavoro decida di prenderne atto, valorizzando la presunta volontà dismissiva del rapporto da parte del lavoratore e facendone derivare la conseguenza prevista dalla norma.
Per quanto concerne la durata dell’assenza che può determinare la configurazione delle dimissioni per fatti concludenti, l’articolo 19 prevede che la stessa, in mancanza di specifica previsione nel CCNL applicato al rapporto di lavoro, debba essere superiore a quindici giorni.
Laddove il datore intenda procedere ad una risoluzione del rapporto al verificarsi della condizione prevista dal contratto (l’assenza protratta per la durata determinata dallo stesso CCNL

BONUS LAVORATRICI MADRIInps - Messaggio 31 gennaio 2025, n. 401Per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre ...
10/02/2025

BONUS LAVORATRICI MADRI

Inps - Messaggio 31 gennaio 2025, n. 401
Per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026, è previsto un esonero del 100% dei contributi previdenziali per invalidità, vecchiaia e superstiti, a carico della lavoratrice madre di tre o più figli, fino al mese del compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo, con un limite massimo annuo di 3.000 euro, riparametrato su base mensile. Questo beneficio è valido per i contratti a tempo indeterminato, esclusi quelli domestici.

In precedenza, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, l'esonero del 100% era esteso anche alle madri con due figli, fino al mese del compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo, alle stesse condizioni contrattuali. Tuttavia, questa misura sperimentale non è più applicabile dal 1° gennaio 2025. Infatti, l'esonero per le madri con due figli, previsto dall'articolo 1, comma 181 della legge di Bilancio 2024, è terminato il 31 dicembre 2024.

L'esonero per le madri con tre o più figli, invece, previsto dall'articolo 1, comma 180 della legge di Bilancio 2024, è valido fino al 31 dicembre 2026, e si applica anche se la nascita (oppure l'adozione o l'affido) del terzo o successivo figlio avviene nel corso del 2025 o del 2026. In tali ipotesi, la decontribuzione in trattazione troverà applicazione a decorrere dal mese di realizzazione di tale evento, sempre che le lavoratrici madri siano titolari di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

IMPORTANTE
Per gli anni 2025 e 2026, l'esonero previsto dalla legge di Bilancio 2025 non è cumulabile con l'esonero totale previsto per le madri con tre o più figli dalla legge di Bilancio 2024.

Novità della Legge di Bilancio 2025 (Legge n. 207/2024)
L'articolo 1, commi 219 e 220, della legge di Bilancio 2025, introduce un esonero contributivo parziale per le lavoratrici dipendenti (esclusi i rapporti di lavoro domestico), con reddito imponibile non superiore a 40.000 euro annui, a partire dal 2025.
Questo esonero si applica alle madri con due o più figli, fino al mese del compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo. A partire dal 2027, questo esonero si estenderà fino al diciottesimo anno di età del figlio più piccolo.
Le modalità attuative di questa nuova misura saranno definite da un decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze. L'INPS fornirà ulteriori indicazioni dopo l'adozione del suddetto decreto

INDENNITA' E DIARIELa tracciabilità del pagamento delle spese di trasferta riguarda anche il lavoratore: solo se c’è que...
24/01/2025

INDENNITA' E DIARIE
La tracciabilità del pagamento delle spese di trasferta riguarda anche il lavoratore: solo se c’è questo requisito i rimborsi di tali spese non concorrono a formare il reddito dell’interessato. Lo stabilisce il comma 5 dell’articolo 51 del Tuir (Dpr 917/1986), ora modificato dalla legge di Bilancio 2025 (la 207/2024). Vale quindi il principio stabilito dalla stessa legge ai fini della deducibilità di tali rimborsi da parte dell’azienda che li eroga: le spese di trasferta per vitto, alloggio, viaggio e trasporto con autoservizi pubblici non di linea (come taxi e noleggio con conducente) hanno effetti favorevoli sul reddito imponibile solo se sostenute con i sistemi di pagamento attualmente riconosciuti dalla normativa come tracciabili (si veda l’articolo a sinistra). Quali sono gli impatti sulla busta paga del dipendente? L’azienda potrà rimborsare in busta paga le spese sostenute durante la trasferta secondo tre modalità. 1 In caso di spese di trasferta sostenute con un pagamento tracciabile, il datore di lavoro provvederà a corrispondere i rimborsi (senza prelievo fiscale e contributivo) direttamente sul netto del dipendente.
2 In caso di spese sostenute in contanti, il datore di lavoro provvederà a corrispondere i rimborsi lordi, assoggettandoli a imposte e contributi: l’importo netto rimborsato sarà inferiore rispetto all’esborso del dipendente in trasferta.
3 Inoltre, potrebbe esserci una terza modalità, utilizzabile ove sia difficoltoso il pagamento tracciato (si pensi a trasferte in alcuni Paesi esteri). In questi casi, a fronte di spese sostenute in contanti, il datore di lavoro potrà provvedere a corrispondere i rimborsi, assoggettandoli a imposte e contributi, ma previa loro lordizzazione in modo da non gravare sul netto del dipendente. Rimangono escluse dagli obblighi di tracciabilità le indennità di trasferta e le diarie corrisposte per le trasferte fuori dal territorio del Comune in cui è ubicata la sede di lavoro.
Nella busta paga, queste indennità saranno esenti da imposte e contributi entro determinati limiti: 46,48 euro al giorno (77,47 euro per le trasferte all’estero), al netto delle spese di viaggio e di trasporto; 30,99 euro al giorno (51,65 per le trasferte all’estero) in caso di rimborso delle spese di alloggio ovvero di quelle di vitto oppure di alloggio o vitto fornito gratuitamente; 15,49 euro al giorno (25,82 per le trasferte all’estero) in caso di rimborso sia delle spese di alloggio sia di quelle di vitto ovvero per rimborsi di altre spese anche non documentabili purché analiticamente attestate dal dipendente (come, per esempio, lavanderia, telefono, parcheggio, mance eccetera).

DIMISSIONI PER FATTI CONCLUDENTI: una nuova procedura con qualche dubbio ancora da chiarire.Il 12 gennaio 2025 è entrato...
23/01/2025

DIMISSIONI PER FATTI CONCLUDENTI: una nuova procedura con qualche dubbio ancora da chiarire.

Il 12 gennaio 2025 è entrato in vigore il Collegato Lavoro (legge n. 203/2024), che ha introdotto numerose novità in materia di lavoro al fine di semplificare alcune procedure per la gestione dei rapporti di lavoro.
Tra queste è presente una procedura che permette al datore di lavoro di recedere dal rapporto di lavoro qualora il lavoratore abbandoni, per un determinato periodo, il posto di lavoro e non fornisca adeguata motivazione, tale da giustificare l’assenza (ad esempio, un certificato di malattia, un impedimento a rientrare in Italia da un Paese estero, ecc.).
Tale procedura era attesa dal lontano 2016 e cioè da quando il
D.Lgs. n. 151 del 2015 aveva reso obbligatoria la procedura di dimissioni telematica e cioè l’obbligo, da parte dei lavoratori, di presentare le proprie dimissioni esclusivamente con una procedura online sulla piattaforma predisposta dal Ministero del Lavoro, pena l’inefficacia delle dimissioni stesse (art. 26, del D.Lgs. n. 151/2015).

LA PROCEDURA
L’art. 19, della legge n. 203/2024, va a modificare l’art. 26, del
D.Lgs. n. 151/2015, sulle dimissioni telematiche, introducendo il comma 7-bis.

In particolare, in caso di allontanamento ingiustificato del lavoratore dalla postazione lavorativa per un periodo superiore a quello consentito dal CCNL applicato tra le parti, ovvero in mancanza di tale indicazione oltre i 15 giorni, il datore di lavoro è abilitato a ritenere che l’assenza sia dovuta ad una volontà del lavoratore a dimettersi e come tale potrà procedere in questo modo:

1. invia una comunicazione all’Ispettorato del Lavoro territorialmente competente sul rapporto di lavoro;

2. effettua, entro i 5 giorni successivi alla data di decorrenza della cessazione, la comunicazione obbligatoria telematica al Centro per l’Impiego. Il giustificativo del recesso dovrà essere: “dimissioni volontarie”.

Numerose però sono le criticità della procedura di cui sopra.

02/11/2021

Si estende la platea che può accedere a Cigs, fondi di solidarietà e Fis

La pandemia ha posto in evidenza alcuni limiti della normativa in materia di integrazione salariale e ha indotto il Governo a varare una miniriforma. Le variazioni sono contenute nella bozza del disegno di legge di Bilancio per il 2022, che potrà variare nel corso dell’iter parlamentare.

Lo spirito riformatore è quello di fornire una copertura più ampia alle imprese operanti nel nostro tessuto sociale. Dal 2022, dunque, le aziende - attraverso l’intreccio applicativo della Cigo, della Cigs, dell’assegno ordinario e del Fondo di integrazione salariale – avranno una maggiore tutela.

Per far questo si agisce, in particolare, sui fondi di solidarietà e sulla Cigs, modificandone le condizioni per l’accesso. La prima importante modifica, in tal senso, è costituita dall’inserimento del comma 3-bis, all’articolo 20, del Dlgs 148/2015. La disposizione prevede l’estensione della Cigs ai datori di lavoro che non accedono ai fondi di solidarietà bilaterali (articolo 26), ai bilaterali alternativi (articolo 27) e neanche al fondo territoriale intersettoriale delle province autonome di Trento e di Bolzano (articolo 40). L’ampliamento del campo di operatività dell’integrazione salariale, compresi i costi dei relativi contributi, riguarda le aziende che, nel semestre precedente la data di inoltro dell’istanza, hanno occupato mediamente più di 15 dipendenti. Le casuali di richiesta di intervento sono le stesse della Cigs.

Tali nuove regole fagocitano le altre disposizioni che identificano il limite dimensionale delle imprese individuato per l’accesso alla Cigs. Quest’ultime restano in vigore sino alla fine del 2021. Tale scelta privilegia, per esempio, le aziende commerciali, le agenzie di viaggio e turismo che oggi devono occupare più di 50 dipendenti. Dal prossimo anno basteranno 15,1 addetti.

Parallelamente, si amplia la copertura dei fondi di solidarietà bilaterali che dovranno essere istituiti anche per i datori di lavoro che occupano solo un dipendente.

Vi è poi un altro passaggio dell’articolato normativo che stravolge il punto di vista introdotto nel 2015 dal Dlgs 148. Infatti, con espresso riferimento all’operatività dei fondi, il criterio oggi seguito si basa sul fatto che gli stessi agiscono a favore delle aziende operanti in settori non coperti da Cigo/Cigs. Con la riforma le cose cambiano: infatti, il nuovo comma 1-bis, aggiunto all’articolo 26 del Dlgs 148, dispone che i fondi agiscano se l’azienda non è coperta dalla Cigo. Tutti i fondi già costituiti alla data del 1° gennaio 2022 dovranno adeguarsi alle nuove regole entro il 31 dicembre del prossimo anno.

In mancanza di costituzione dei fondi di solidarietà, ovvero di adeguamento alle nuove regole di quelli già operanti, i datori di lavoro privi di tutela confluiranno nel Fis che, a sua volta, agirà anche per le aziende con un solo lavoratore.

02/11/2021

Illustre Signor Ministro,

nel corso dell’ultimo mese i Consulenti del Lavoro, per il mio tramite, Le hanno fatto perve**re richiesta di slittamento
dell’odierna scadenza, relativa alla presentazione del modello 770/2021.

Purtroppo, devo rilevare che quella richiesta - peraltro sostenuta da un iter di valutazione che ha prodotto effetti positivi
- è caduta nel vuoto. Il Suo Ministero ha infatti ritenuto di non concedere, alla principale categoria interessata da questo
adempimento, la possibilità di prorogare di 30 giorni il termine di presentazione delle dichiarazioni.

Mi corre l’obbligo di ricordarLe chi sono i Consulenti del Lavoro: 26 mila professionisti che oggi gestiscono 1.800.000
aziende e hanno in delega 8 milioni di rapporti di lavoro.

I numeri, che possono sembrare utili ai soli fini statistici, raccontano invece la storia e l’impegno di una Categoria che è
il punto di riferimento del mondo del lavoro italiano.

Nella gestione dei rapporti di lavoro non c’è nessun altro operatore che possa dimostrare di avere l’esperienza e la visione
delle problematiche connesse agli adempimenti lavoristici maturata dai Consulenti del Lavoro.

Questa premessa è necessaria per confermarLe che oggi i più importanti stakeholder del Ministero dell’economia e delle
Finanze e dell’Agenzia delle Entrate nella fornitura dei dati relativi alle dichiarazioni dei sostituti d’imposta sono al lavoro per
concludere l’invio delle trasmissioni telematiche.

La mancata concessione della proroga ci ha costretti ancora una volta a mettere sotto stress i nostri collaboratori e i nostri
iscritti, avendo dovuto mantenere aperti a oltranza i nostri studi professionali nell’arco dell’ultimo week end, quello caratterizzato
a Roma dall’incontro dei grandi del pianeta per il G20.

Comprendo che le tematiche del G20 abbiano distolto l’attenzione rispetto a quella che può sembrare solo una scadenza
per una dichiarazione compilativa, ma che tale non è.

Non lo è perché gli effetti della pandemia si sono prodotti anche sul documento di cui parliamo, rendendolo molto più
complicato. Siamo stati infatti obbligati a tortuose ricostruzioni di quelli che sono stati gli effetti dei provvedimenti governativi
assunti nel 2020, a causa delle molteplici sospensioni e posticipazioni dei versamenti delle imposte e delle ritenute alla fonte sui
redditi da lavoro dipendente e loro assimilati.

Voglio chiarire peraltro, che nel momento in cui si inoltra una richiesta di proroga, la stessa viene prima attentamente
valutata e ponderata. Non siamo soliti formulare istanze con mero scopo dilatorio. Abbiamo un profondo rispetto delle regole e
dei ruoli istituzionali; quindi non abbiamo in generale alcun problema a rispettare le scadenze.

Ma chiediamo altrettanto rispetto per una professione dagli alti contenuti sociali, non a caso considerata “essenziale” dai
vari Dpcm che hanno regolamentato i periodi di lockdown, con conseguente ininterrotta prosecuzione dell’attività necessaria a
fornire gli indispensabili servizi professionali a imprese e lavoratori

I nostri studi sono rimasti sempre aperti, allora e oggi, nonostante tutto.

Abbiamo fatto la nostra parte, servendo il Paese con orgoglio, responsabilità e abnegazione. Senza guardare agli orari di
lavoro, nonostante tanti nostri collaboratori nel corso degli ultimi 18 mesi siano risultati positivi; facendo il nostro dovere,
nonostante tanti di noi si siano ammalati e alcuni, a causa del Covid, oggi non siano più tra noi.

Le persone, gli imprenditori, i cittadini per questo hanno nei Consulenti del Lavoro un punto di riferimento importante.

L’anno 2020 e questi mesi del 2021 ci hanno visti infatti impegnati nel mettere in sicurezza milioni di lavoratori che hanno
percepito, grazie all’attività dei Consulenti del Lavoro, i sussidi e le indennità emergenziali di cassa integrazione.

L’INPS ha dichiarato che oltre 8 miliardi di ore di cassa integrazione sono state pagate tra il 2020 e il 2021. Di queste,
l’85% è arrivato sul conto corrente bancario dei lavoratori per effetto dell’impegno dei Consulenti del Lavoro.

I Consulenti del Lavoro, però, devono essere messi nelle condizioni di poter lavorare al meglio per contribuire alla crescita
del Paese.

La concentrazione di adempimenti, la complessità degli stessi, la reiterazione di provvedimenti emergenziali, hanno inciso
profondamente sulla tenuta psicologica, organizzativa e operativa dei nostri studi, peraltro non adeguatamente sostenuti da sussidi
e bonus riconosciuti ad altre categorie di lavoratori.

Tenuto conto che questa mia Le giungerà a scadenza ormai superata - ma sicuramente onorata da tutti i Consulenti del
Lavoro, nonostante le tante difficoltà qui rappresentate - Le chiedo di avviare immediatamente i lavori di un tavolo per la riscrittura
del calendario fiscale per gli anni a ve**re.

Un tavolo che sia permanente e serva anche per il monitoraggio dell’evoluzione delle varie procedure, onde evitare il
ripetersi delle situazioni per cui oggi Le scrivo. Richiesta già più e più volte formulata da tutte le professioni dell’area economico-
contabile al Suo Ministero e all’Agenzia delle Entrate, anche nel rispetto delle previsioni dello Statuto del Contribuente.

Nel salutarLa, Le esprimo tutto il mio rammarico per la vicenda, certa che terrà in considerazione quanto oggi ho dovuto
rappresentarLe con grande dispiacere.


IL PRESIDENTE
F.to (Dott.ssa Marina E. Calderone)

23/10/2020

In 8 mesi di emergenza sanitaria (23 febbraio – 23 ottobre) sono stati pubblicati 244 documenti ufficiali (più di diecimila pagine) che hanno trattato la materia lavoro.
_______________________________________
LEGISLATORE (Governo e Parlamento)
– 7 Leggi
– 15 Decreti Legge
– 21 D.P.C.M.
– 19 Protocolli anti-contagio
_______________________________________
INPS
– 35 circolari
– 82 messaggi
_______________________________________
INAIL
– 12 circolari
– 5 istruzioni operative
_______________________________________
AGENZIA DELLE ENTRATE
– 13 circolari
– 4 risposte ad interpello
– 6 risoluzioni
– 2 provvedimenti
_______________________________________
MINISTERO DEL LAVORO
– 5 circolari
– 7 Decreti ministeriali
– varie faq
_______________________________________
ISPETTORATO DEL LAVORO
– 12 note
– 1 decreto direttoriale

05/08/2020

Quanti problemi non risolti!

Il Governo e, poi, il Parlamento si sono trovati a gestire una situazione di crisi, generata dalla pandemia, senza precedenti: di questo va dato atto ma, al contempo, a fronte della decretazione di urgenza e di alcuni chiarimenti amministrativi (oggi non parlerò delle integrazioni salariali sulle quali, pure, ci sarebbe tanto da dire), alcune strade nuove ma impervie (e, sostanzialmente, corrette) vengono rese ardue da interpretazioni che, invece di seguire la strada del buon senso, seguono quella di una rigida interpretazione che non tiene conto della realtà concreta delle aziende che si trovano di fronte a situazioni di estrema difficoltà. Cominciamo dallo “smart-working” nella sua versione “semplificata”. Tutti i media ne parlano continuamente sottolineando gli effetti benefici sulla organizzazione del lavoro (spesso, si tratta di soluzioni semplicistiche che, comunque, non è questa la sede per approfondire le singole questioni) e la stessa Pubblica Amministrazione prevede che circa la metà del personale (ma anche di più) lo potrà utilizzare dal prossimo anno. Indubbiamente, a regime, la strada maestra del “lavoro agile” dovrà , per forza, essere quella disegnata dagli articoli compresi tra il 18 ed il 23 della legge n. 81/2017, magari “corroborata” da accordi collettivi che rafforzino le misure di tutela del lavoratore correlate, non soltanto ai diritti individuali, ma alla disconnessione ed al rispetto della normativa sulla sicurezza in materia di lavoro con specifico richiamo al D.L.vo n. 81/2008 che la legge del 2017, in qualche punto, sembra dimenticare. Ora, se questo è il futuro prossimo (che ci si augura molto vicino perché significa che saremo fuori dallo stato di emergenza) ci dobbiamo, però, soffermare su una interpretazione apparsa in una FAQ del Ministero del Lavoro sul termine della fase semplificata del lavoro agile (una volta le amministrazioni parlavano con circolari, ora la moda è quella delle FAQ che appaiono, senza firma, sul sito istituzionale e che, come tali (cosa già avvenuta in passato), possono essere cancellate o sostituite. Ebbene, dando una interpretazione oltremodo restrittiva alla norma si fissa al 31 luglio p.v. la data finale della fase di emergenza, come previsto dall‘art. 1, comma 1, del D.L. n. 19/2020, in un momento in cui lo stesso Presidente del Consiglio prevede un sostanziale allungamento del termine al 31 dicembre 2020. Si poteva, benissimo, sostenere che il 31 luglio era l’ultimo giorno per comunicare alla struttura telematica del Dicastero le modalità “semplificate” e che tale modalità sarebbero continuate fino al 31 dicembre, quantomeno per quelle aziende che hanno programmato l’organizzazione del lavoro in tal modo fino a quella data che risulta da un altro passaggio della norma (scritta in maniera non chiara). L’interpretazione ministeriale che, ripeto, sarà, quasi sicuramente, superata dall’allungamento temporale sopraindicato, rischia di avere effetti devastanti su quelle imprese, grandi ma anche medio - piccole, per le quali il lavoro agile (sarebbe più giusto, però, chiamarlo telelavoro) ha rappresentato una via d’uscita che ha anche contemperato le esigenze dell’azienda e della famiglia (in speciale modo, delle dipendenti donne). Occorrerà, infatti, (la data è il 1 agosto) sanificare gli ambienti, rendere le postazioni in linea con quanto previsto dal protocollo sulla sicurezza, organizzare il lavoro alla luce delle difficoltà operative che, in molti settori, appaiono di grosso spessore e, soprattutto, convocare tutto il personale in smart-working con rischi di assembramento negli uffici non ancora completamente attrezzati. Si dirà: ma il datore di lavoro ed il singolo lavoratore, se sono convinti della bontà di tale organizzazione delle prestazioni, possono stipulare un contratto tra le parti che riprenda i contenuti della legge n. 81/2017. È vero, e probabilmente così sarà fatto se le parti si renderanno pienamente conto della bontà di tale scelta: ma perché precipitare il tutto entro il prossimo 31 luglio, per gli imprenditori privati che hanno una serie di problemi da affrontare (mercato da riconquistare, nuove scelte produttive, provvedimenti integrativi da chiedere ulteriormente in un momento in cui il “plafond” complessivo è già stato fruito, verifica dei lavoratori eccedentari in un momento nel quale non si può, sostanzialmente, recedere dal rapporto di lavoro, ecc.)? La seconda questione che intendo, brevemente affrontare è quella dei licenziamenti per giustificato motivo oggettivo sospesi fino al 17 agosto: sospensione che appare costituzionale ex art. 38 Cost. laddove, attraverso un ammortizzatore sociale quale quello previsto per il COVID-19, viene assicurato un trattamento di sostegno al reddito equiparabile a quello della disoccupazione involontaria di cui parla il predetto articolo. Non lo è più, a mio avviso, laddove gli ammortizzatori sono finiti e i costi sono a carico del datore che intende cessare l’attività e che magari, ha già posto in liquidazione l’azienda ed ha riconsegnato la licenza di esercizio. Che fare, atteso che i licenziamenti operati in questo periodo sono nulli ex lege? La via appare stretta ed impervia ma, un piccolo spiraglio, lo si intravvede nel messaggio n. 2261 dell’Inps del 1 giugno 2020, laddove si riconosce il trattamento di NASPI al lavoratore ingiustamente licenziato per giustificato motivo oggettivo in un momento in cui la legge lo vieta, con l’unica riserva da parte dell’Istituto, di una restituzione nel caso in cui, a seguito di giudizio o di accordo extra giudiziale, il lavoratore venga reintegrato con il pagamento delle mensilità relative al periodo in cui è stato lontano dall’azienda. Lo spiraglio che ho, sommariamente, descritto, può ben collegarsi, ad esempio, alla previsione contenuta nell’art. 6, comma 1, del D.Lvo n. n. 23/2015 laddove è previsto che la conciliazione facoltativa, secondo l’iter procedurale ivi ben specificato, si applichi a tutti i licenziamenti previsti dalla norma: quindi, non soltanto quelli per giusta causa, giustificato motivo oggettivo e giustificato motivo soggettivo (art. 3) ma anche per quelli nulli per previsione di legge, per motivo discriminatorio o ritorsivo, o perché adottati in forma orale o perché carenti del motivo giustificativo nei licenziamenti dei disabili ex articoli 4 e10 della legge n. 68/1999 o degli inidonei ex articoli 41 e 42 del D.L.vo n. 81/2008 (art. 2). Da ciò ne discende che, con il consenso dell’interessato, si possa giungere ad una soluzione conciliativa, da sottoscrivere “in sede protetta “, ove il lavoratore accetta il licenziamento (magari, con un incentivo economico) e dichiara di non impugnare il recesso neanche per motivi formali. Tale procedura è stata ritenuta possibile dall’interpello n. 1/2014, riferito al fatto che non era stata seguito l’iter previsto dall’art. 7 della legge n. 604/1966 in merito al tentativo obbligatorio di conciliazione per il caso del licenziamento per giustificato motivo oggettivo. Il lavoratore ha diritto alla NASPI (non è scritta da alcuna parte che l’interessato sia tenuto, per forza, ad impugnare il licenziamento), come ricorda anche l’interpello n. 13/2015. Passo al terzo argomento che riguarda l’apprendistato ed i contratti a termine alla luce delle novità introdotte in sede di conversione del D.L.n. 34. Il Legislatore, con il comma 1-bis all’art. 93 ha previsto una sorta di proroga obbligatoria strettamente correlata alla durata della sospensione o della riduzione di orario per motivo COVID-19 per : a) l’apprendistato di primo livello (art. 43 del D.L.vo n. 81/2015); b) l’apprendistato per alta formazione e ricerca (art. 45 del D.L.vo n. 81/2015); c) il contratto a tempo determinato; d) la somministrazione a tempo determinato. Si tratta di una disposizione che presenta diverse sfaccettature da esaminare. Comincio dalle due forme di apprendistato che, ricordo, secondo l’art. 41 del D.L.vo n. 81/2015 è un contratto a tempo indeterminato finalizzato alla formazione ed alla occupazione dei giovani. Qui c'è una sostanziale equiparazione con quanto afferma per il contratto di apprendistato professionalizzante l’art. 2, comma 4, del D.L.vo n. 148/2015 ove il datore di lavoro è obbligato a recuperare le ore di integrazione salariale (per il professionalizzante la norma riguarda tutte le forme integrative di sostegno del reddito, per le altre due tipologie, invece, soltanto l’ammortizzatore -qualunque esso sia-, legato alla pandemia). La norma ci può stare perché si ci trova di fronte ad un contratto a tempo indeterminato finalizzato alla formazione dei giovani. Diverso, a mio avviso, è il discorso che riguarda il contratto a termine. Qui ci si trova di fronte ad un rapporto che è nato per soddisfare una esigenza temporanea del datore di lavoro e che già, alla scadenza, potrebbe aver fruito della proroga o del rinnovo ai soli fini del godimento dell’ammortizzatore sociale (art. 19-bis). Ora, il Legislatore impone una proroga per effetto di una disposizione di legge (e, quindi, anche oltre il limite massimo di 4) per un periodo analogo alla sospensione, senza aver previsto una sorta di neutralizzazione del periodo (il periodo in integrazione salariale vale, a tutti gli effetti, per una serie di istituti tra cui l’anzianità aziendale). Mi chiedo, a questo punto: ma se le esigenze del datore di lavoro sono venute meno (penso ad un contratto a tempo determinato per ragioni sostitutive ove, il titolare del posto è rientrato in servizio dalla malattia, dall’infortunio o dalla maternità) che senso ha la proroga se il datore di lavoro non ha la possibilità di un proficuo inserimento? E la proroga dovrebbe essere per le stesse mansioni già svolte: ma se non ha la postazione e, magari, ne ha un’altra per mansioni o livello diversi come si fa a parlare di proroga, trovandosi di fronte ad un rinnovo che risponde, stando al dettato normativo, ad altri requisiti? E se per effetto della proroga obbligatoria si superano i sei mesi (perché conta anche il periodo di integrazione salariale ove il lavoratore è, a tutti gli effetti, dipendente, non essendoci stata alcuna esplicita neutralizzazione) scatta il diritto di precedenza per una assunzione a tempo indeterminato secondo la previsione dell’art. 24? Lo stesso discorso vale anche per la donna in astensione obbligatoria che, per di più, può vantare un diritto di precedenza anche per un rapporto a termine? La risposta è positiva e ciò potrebbe creare qualche problema operativo. La proroga per legge riguarda anche i contratti a termine stagionali che hanno una disciplina diversa rispetto a quelli normali: ma se, attraverso il prolungamento del contratto, si arriva oltre il momento in cui l’attività stagionale è terminata, cosa succede? E, poi, fermo restando che la durata complessiva, quindi anche oltre il termine, incide sulla computabilita’ per l’applicazione di istituti legali e contrattuali (art. 27 del D.L.vo n. 81/2015), cosa succede nel collocamento dei disabili ove per il calcolo dei dipendenti validi si tiene conto dei contratti a tempo determinato superiori ai sei mesi? Da ultimo, due parole sulla somministrazione a termine: le considerazioni sono, in parte, simili a quelle che ho fatto per il contratto a tempo determinato. C’è da aggiungere che, in caso di proroga, occorrerà, oltre che il consenso dell’interessato, anche un nuovo contratto, che è di natura commerciale, tra utilizzatore ed agenzia del Lavoro e che riguarderà l’impiego del lavoratore per tutto il tempo previsto dalla proroga

Indirizzo

235, Via Libarna
Arquata Scrivia
15061

Orario di apertura

Lunedì 09:00 - 13:00
14:00 - 18:30
Martedì 09:00 - 13:00
14:00 - 18:30
Mercoledì 09:00 - 13:00
14:00 - 18:30
Giovedì 09:00 - 13:00
14:00 - 18:30
Venerdì 09:00 - 13:00
14:00 - 18:30

Telefono

+390143600901

Sito Web

Notifiche

Lasciando la tua email puoi essere il primo a sapere quando Consulenza del Lavoro Commercialista - Studio Fedriani pubblica notizie e promozioni. Il tuo indirizzo email non verrà utilizzato per nessun altro scopo e potrai annullare l'iscrizione in qualsiasi momento.

Condividi