21/05/2022
Decreto Aiuti: contro il caro prezzi arriva il bonus da 200 euro
Lavoratori dipendenti
A condizione che abbiano fruito dell'esonero dello 0,80% (art. 1, c. 121, L. 234/2021) sui contributi a
loro carico per almeno un mese nel primo quadrimestre 2022 e che attestino di non essere titolari del
bonus in quanto contemporaneamente appartenenti anche ad altre categorie che lo ricevono d'ufficio
dall'INPS (quali pensionati o beneficiari del RdC), i lavoratori dipendenti riceveranno “in via automatica”
il bonus con le retribuzioni erogate nel mese di luglio 2022.
Il bonus spetta una sola volta, anche se si è titolari di più rapporti di lavoro; i datori di lavoro che
anticipano il trattamento lo porteranno a conguaglio con le denunce contributive mensili, seguendo le
istruzioni che saranno fornite dall'INPS; l'indennità non è cedibile, pignorabile o sequestrabile e non
costituisce reddito né ai fini fiscali, né ai fini dell'accesso a prestazioni previdenziali e assistenziali.
I lavoratori domestici, a domanda, riceveranno il bonus direttamente dall'INPS.
Titolari di pensione o assegno sociale, pensioni di invalidità, misure di accompagnamento alla
pensione con decorrenza entro il 30 giugno 2022
A questi soggetti, a condizione che siano residenti in Italia e dispongano di un reddito imponibile ai fini
IRPEF non superiore a € 35.000 per l'anno 2021, il bonus sarà erogato d'ufficio dall'INPS o dall'ente
previdenziale dal quale normalmente ricevono la prestazione previdenziale o assistenziale “principale”; gli
enti erogheranno il bonus sulla base delle informazioni di cui dispongono, fermo restando che il requisito
reddituale sarà soggetto a successiva verifica e gli eventuali indebiti saranno notificati agli interessati
entro un anno dalla verifica stessa.
Percettori di NASPI, DIS-COLL e disoccupazione agricola
Il bonus sarà erogato direttamente dall'INPS.
Collaboratori coordinati e continuativi
A condizione che il contratto di collaborazione sia attivo alla data del 18 maggio 2022, i collaboratori
coordinati e continuativi già iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata, che non siano titolari di
trattamenti pensionistici o assistenziali per i quali è già prevista l'erogazione d'ufficio, il bonus sarà
concesso dall'INPS a domanda.
Nuclei beneficiari di Reddito di cittadinanza
A condizione che nel nucleo non vi siano soggetti percettori del bonus ad altro titolo, il bonus sarà
accreditato d'ufficio dall'INPS con la mensilità di RdC di luglio 2022.
Percettori delle indennità per COVID-19
I soggetti che abbiano già percepito le indennità previste dai Decreti “Sostegni” e/o “Sostegni-bis”,
rispettivamente di € 2.400 e € 1.600, vedranno accreditato il bonus in via automatica da parte
dell'INPS. Al di fuori di queste ipotesi, il beneficio sarà erogato a domanda alle seguenti categorie:
lavoratori stagionali, a tempo determinato, intermittenti o dello spettacolo che nel 2021 abbiano
svolto attività per almeno 50 giornate (50 contributi giornalieri per i lavoratori dello spettacolo) e
siano titolari di un reddito ai fini IRPEF non superiore a € 35.000;
titolari, nel 2021, di rapporti di lavoro autonomo occasionale, privi di partita IVA con accredito di
almeno un contributo mensile per lo stesso anno e già iscritti alla Gestione Separata;
incaricati delle vendite a domicilio, titolari di partita IVA attiva con reddito superiore a € 5.000 nel
2021, iscritti alla Gestione Separata preso l'INPS.
Condizioni per l'erogazione del bonus
Il Decreto Aiuti, all'art. 32, c. 17, stabilisce che le indennità di € 200 “di cui ai commi da 9 a 16 saranno
erogate successivamente all'invio delle denunce dei datori di lavoro di cui all'art. 31, comma 4”. Si tratta
delle denunce contributive mensili e la norma richiamata riguarda i lavoratori dipendenti che ricevono
l'anticipazione del bonus da parte dei datori di lavoro. Si deve rilevare che nei commi da 9 a 16 sono
inclusi, per esempio, anche i percettori di NASPI, per i quali naturalmente non vi sono denunce
contributive in assenza di prestazioni lavorative, o i percettori delle indennità per COVID-19 dei Decreti
“Sostegni” per i quali la norma stessa stabilisce l'erogazione automatica del bonus da parte dell'INPS,
senza richiedere che vi sia un'attuale forma di occupazione che comporti l'invio delle denunce UniEmens;
così come altre categorie, per le quali i requisiti richiesti sono riferiti all'anno 2021.
Ad un primo sguardo, tra tutti, restano solo, forse, i collaboratori coordinati e continuativi, per i quali è
richiesto un contratto attivo alla data di entrata in vigore del decreto e che non necessariamente, tuttavia,
percepiranno compensi entro luglio 2022. La norma dovrebbe dunque essere riferita a quei soggetti per i
quali vi sia un ritardo non ancora regolarizzato nelle denunce relative al 2021, necessarie per integrare
formalmente i requisiti richiesti, riferiti appunto all'anno 2021.
Natura del bonus
Le varie fattispecie di bonus spettano una sola volta, non sono quindi tra loro cumulabili e non
concorrono alla formazione del reddito complessivo ai fini fiscali.
Professionisti e autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'AGO
L'art. 33 del nuovo decreto istituisce un Fondo con una dotazione di 500 milioni di euro per l'anno
2022, destinato al bonus spettante ai lavoratori autonomi iscritti all'INPS (artigiani, commercianti, agricoli)
e liberi professionisti iscritti a casse di previdenza obbligatorie per legge, che non abbiano i requisiti per
fruire del bonus in altra forma. Per l'operatività del bonus per queste categorie occorrerà attendere
l'emanazione di un decreto interministeriale (previsto entro 30 giorni dall'entrata in vigore del DL
50/2022), in cui sarà stabilita, tra l'altro, la soglia di reddito imponibile relativo al 2021 oltre la quale non
si avrà diritto al bonus.