Consulenza Del Lavoro Soriano Giovanni

Consulenza Del Lavoro Soriano Giovanni Informazioni di contatto, mappa e indicazioni stradali, modulo di contatto, orari di apertura, servizi, valutazioni, foto, video e annunci di Consulenza Del Lavoro Soriano Giovanni, Anzio.

Servizi di assistenza e consulenza in materia di lavoro e amministrazione del personale (instaurazione e svolgimento rapporti di lavoro, analisi dei costi, elaborazione prospetti paga, dichiarazioni annuali, controllo e conteggi buste paga ecc...)

16/02/2025

DIMISSIONI DI FATTO DEL DIPENDENTE: COMUNICAZIONE E TRATTENUTA GIORNI DI ASSENZA.

Si può delineare una procedura da seguire nelle ipotesi in cui il dipendente abbandoni il posto di lavoro senza presentare le dimissioni e omettendo di inviare al Ministero del Lavoro la comunicazione telematica delle stesse.
In primo luogo, il datore di lavoro deve conteggiare i giorni di assenza ingiustificata (partendo da quello in cui il dipendente non ha lavorato neanche per un tempo breve) e verificare il superamento del 15° giorno (prudenzialmente si ritiene che si tratti di giorni lavorativi e non di calendario), salvo che il Ccnl applicato in azienda non disciplini diversamente tale fattispecie.
A questo punto, il datore di lavoro comunica la situazione all’Ispettorato del lavoro territorialmente competente, in base alla sede di lavoro, utilizzando l’apposito modulo allegato alla nota Inl 579/25 e, in seguito, può risolvere il rapporto di lavoro con causale "dimissioni", con la trasmissione del modello unilav (è consigliabile indicare la data corrispondente al 16° giorno di assenza).
Circa il momento in cui fare la comunicazione, si ritiene che attendere la fine del turno di lavoro del sedicesimo giorno possa essere opportuno, per avere la certezza che l’assenza si sia protratta per oltre quindici giorni, come vuole la norma.
il rapporto si risolve a meno che l’Inl, sentito il lavoratore nei 30 giorni successivi, riscontri che il silenzio del lavoratore è giustificabile, ritenendo il recesso inefficace e offrendo al dipendente la possibilità di ricostituire il rapporto di lavoro.
In attesa dell'eventuale pronuncia dell'Inl, il datore di lavoro procede comunque con la predisposizione del cedolino paga, trattenendo tutte le giornate di assenza dalla retribuzione, liquidando le competenze finali e trattenendo il preavviso secondo le disposizioni contrattuali. Trattandosi di dimissioni, non è dovuto il contributo di licenziamento.
In fase di redazione del flusso uniemens da trasmettere all’Inps, il datore di lavoro deve ricordare di inserire il nuovo codice “1Y” nel campo avente il significato di “risoluzione rapporto di lavoro ex articolo 26, D.Lgs. 151/2015, comma 7 bis”.

ALIQUOTE FISCALI 2025La legge di bilancio 2025 rende strutturali le modifiche già introdotte dal decreto legislativo 30 ...
28/12/2024

ALIQUOTE FISCALI 2025

La legge di bilancio 2025 rende strutturali le modifiche già introdotte dal decreto legislativo 30 dicembre 2023, n.216 per il 2024. In particolare le nuove aliquote per scaglioni di reddito applicabili per il calcolo dell’imposta lorda sul reddito delle persone fisiche, sono le seguenti:

28/12/2024

CUNEO FISCALE: DAL 1° GENNAIO 2025 LE NUOVE REGOLE IN BUSTA PAGA.

Il cuneo fiscale può essere definito come il rapporto tra la somma delle imposte e dei contributi (a carico del datore di lavoro e del lavoratore) e il costo del lavoro complessivo. Un elevato cuneo fiscale determina quindi un'elevata incidenza dell'imposizione fiscale e contributiva sul costo del lavoro e, di conseguenza, un minor netto erogato in busta paga al dipendente.
La legge di bilancio 2025 non ripropone l'esonero contributivo presente in busta paga per tutto il 2024, che viene sostituito da due misure tra loro complementari.
A) un bonus a favore dei lavoratori dipendenti con un reddito complessivo non superiore a 20.000, escluse le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati. In particolare a tali soggetti è riconosciuta una somma, che non concorre alla formazione del reddito, calcolata in percentuale decrescente per scaglioni al crescere del reddito e rapportata all’intero anno:
a) 7,1 per cento, se il reddito di lavoro dipendente non è superiore a 8.500 euro;
b) 5,3 per cento, se il reddito di lavoro dipendente è superiore a 8.500 euro ma
non a 15.000 euro;
c) 4,8 per cento, se il reddito di lavoro dipendente è superiore a 15.000 euro.
B) per i redditi complessivi superiori alla soglia di euro 20.000, sono invece previste delle ulteriori detrazioni dall' imposta lorda (vedi immagine per il calcolo).
Si tratta di misure tra loro complementari, “disegnate in modo tale da garantire benefici non inferiori a quelli della decontribuzione del 2024, mitigando l’effetto soglia e correggendo le distorsioni insite nel sistema decontributivo.”
Esempio.
Con la legge di bilancio 2025:
Reddito da lavoro dipendente 24,500.00
Ipotizziamo un reddito complessivo pari a euro 37,500.00.
Il bonus non spetta mentre spetta una detrazione di imposta dalla imposta lorda pari ad euro 312.50. L’imposta lorda 2025 è pari a 5.322,50 e l’imposta netta pari a 3.092,12.

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Arriva a Natale in busta paga il bonus da 100 euro, totalmente esente da imposte e contributi, che il Governo ha deciso ...
01/12/2024

Arriva a Natale in busta paga il bonus da 100 euro, totalmente esente da imposte e contributi, che il Governo ha deciso di destinare ai dipendenti che ne facciano richiesta dopo aver verificato il possesso dei requisiti. La principale novità riguarda l’estensione della platea dei beneficiari: il bonus spetta a tutti i lavoratori che hanno figli fiscalmente a carico ma non è cumulabile tra i genitori. Vediamo quali sono i requisiti e il modulo da compilare e presentare in azienda per richiedere il bonus.
DI SEGUITO IL LINK PER IL DOWNLOAD DEL MODULO AGGIORNATO:
https://1mgzysoq3i0r9hnj.myfritz.net:40084/nas/filelink.lua?id=8a76af69e921cff4

LINK DOCUMENTAZIONE DETTAGLIATA CON REQUISITI E CALCOLO:
https://1mgzysoq3i0r9hnj.myfritz.net:40084/nas/filelink.lua?id=84a4374706a565cb

DECRETO LAVORO 05/05/2023 (Decreto legge n. 48/2023)il 4 maggio 2023 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto...
27/05/2023

DECRETO LAVORO 05/05/2023 (Decreto legge n. 48/2023)
il 4 maggio 2023 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto legge n.48/2023 “cd. decreto lavoro” che introduce misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro.
Tutte le informazioni nella scheda sintetica disponibile al seguente link:
https://1mgzysoq3i0r9hnj.myfritz.net:40084/nas/filelink.lua?id=d9a9741d4bc92caa

Esonero lavoratori dipendenti per l’anno 2023:LINK AL DOCUMENTO COMPLETO: https://1mgzysoq3i0r9hnj.myfritz.net:40084/nas...
20/02/2023

Esonero lavoratori dipendenti per l’anno 2023:

LINK AL DOCUMENTO COMPLETO:
https://1mgzysoq3i0r9hnj.myfritz.net:40084/nas/filelink.lua?id=04f629e4cc881113

La legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di Bilancio 2023) ha previsto che: “In via eccezionale, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, l’esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore è incrementato di un ulteriore punto percentuale, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l'importo mensile di 1.923 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima.
L’esonero a carico dei lavoratori è riconosciuto:
nella misura di 2 punti percentuali, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l'importo mensile di 2.692 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima;
nella misura di 3 punti percentuali, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l'importo mensile di 1.923 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima.
Possono beneficiare dell’incentivo di cui all’articolo 1, comma 281, della legge di Bilancio 2023:
tutti i lavoratori dipendenti di datori di lavoro, pubblici e privati, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore purché vengano rispettati i limiti della retribuzione mensile, da intendersi come retribuzione imponibile ai fini previdenziali, di 2.692 euro (ai fini della riduzione di due punti percentuali) e di 1.923 euro (ai fini della riduzione di tre punti percentuali).
Sono esclusi dal beneficio i rapporti di lavoro domestico.
Nelle ipotesi in cui il lavoratore, nel corso di un mese, svolga la propria prestazione lavorativa presso distinti datori di lavoro, il calcolo del massimale della retribuzione imponibile che dà diritto all’applicazione dell’esonero deve essere considerato autonomamente per ogni rapporto di lavoro, in relazione ai distinti datori di lavoro, con riferimento al medesimo mese. Pertanto, in tali ipotesi il massimale di retribuzione imponibile da considerare ai fini della valutazione circa la spettanza dell’esonero sarà pari a 2.692 euro o 1.923 euro per ognuno dei rapporti di lavoro ammessi al beneficio.

Riduzione dei contributi a carico dei lavoratori dipendenti: modalità di fruizione.https://1mgzysoq3i0r9hnj.myfritz.net:...
21/05/2022

Riduzione dei contributi a carico dei lavoratori dipendenti: modalità di fruizione.

https://1mgzysoq3i0r9hnj.myfritz.net:40084/nas/filelink.lua?id=18a7511c78670f00

In via eccezionale, per i periodi di paga dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022, la Legge di Bilancio2022 (art. 1, c. 121, L. 234/2021) ha stabilito una riduzione dello 0,8% della quota dei contributi previdenziali IVS a carico del lavoratore dipendente.
Nel documento completo scaricabile dal link si può visualizzare la tabella con il riepilogo dei beneficiari, condizioni, misura e compatibilità dell'esonero contributivo alla luce delle prime indicazioni operative INPS, che si è espresso anche sulla compilazione del flusso UNIEMENS.

Decreto Aiuti: contro il caro prezzi arriva il bonus da 200 euroLavoratori dipendentiA condizione che abbiano fruito del...
21/05/2022

Decreto Aiuti: contro il caro prezzi arriva il bonus da 200 euro

Lavoratori dipendenti
A condizione che abbiano fruito dell'esonero dello 0,80% (art. 1, c. 121, L. 234/2021) sui contributi a
loro carico per almeno un mese nel primo quadrimestre 2022 e che attestino di non essere titolari del
bonus in quanto contemporaneamente appartenenti anche ad altre categorie che lo ricevono d'ufficio
dall'INPS (quali pensionati o beneficiari del RdC), i lavoratori dipendenti riceveranno “in via automatica”
il bonus con le retribuzioni erogate nel mese di luglio 2022.
Il bonus spetta una sola volta, anche se si è titolari di più rapporti di lavoro; i datori di lavoro che
anticipano il trattamento lo porteranno a conguaglio con le denunce contributive mensili, seguendo le
istruzioni che saranno fornite dall'INPS; l'indennità non è cedibile, pignorabile o sequestrabile e non
costituisce reddito né ai fini fiscali, né ai fini dell'accesso a prestazioni previdenziali e assistenziali.
I lavoratori domestici, a domanda, riceveranno il bonus direttamente dall'INPS.
Titolari di pensione o assegno sociale, pensioni di invalidità, misure di accompagnamento alla
pensione con decorrenza entro il 30 giugno 2022
A questi soggetti, a condizione che siano residenti in Italia e dispongano di un reddito imponibile ai fini
IRPEF non superiore a € 35.000 per l'anno 2021, il bonus sarà erogato d'ufficio dall'INPS o dall'ente
previdenziale dal quale normalmente ricevono la prestazione previdenziale o assistenziale “principale”; gli
enti erogheranno il bonus sulla base delle informazioni di cui dispongono, fermo restando che il requisito
reddituale sarà soggetto a successiva verifica e gli eventuali indebiti saranno notificati agli interessati
entro un anno dalla verifica stessa.
Percettori di NASPI, DIS-COLL e disoccupazione agricola
Il bonus sarà erogato direttamente dall'INPS.
Collaboratori coordinati e continuativi
A condizione che il contratto di collaborazione sia attivo alla data del 18 maggio 2022, i collaboratori
coordinati e continuativi già iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata, che non siano titolari di
trattamenti pensionistici o assistenziali per i quali è già prevista l'erogazione d'ufficio, il bonus sarà
concesso dall'INPS a domanda.
Nuclei beneficiari di Reddito di cittadinanza
A condizione che nel nucleo non vi siano soggetti percettori del bonus ad altro titolo, il bonus sarà
accreditato d'ufficio dall'INPS con la mensilità di RdC di luglio 2022.
Percettori delle indennità per COVID-19
I soggetti che abbiano già percepito le indennità previste dai Decreti “Sostegni” e/o “Sostegni-bis”,
rispettivamente di € 2.400 e € 1.600, vedranno accreditato il bonus in via automatica da parte
dell'INPS. Al di fuori di queste ipotesi, il beneficio sarà erogato a domanda alle seguenti categorie:
lavoratori stagionali, a tempo determinato, intermittenti o dello spettacolo che nel 2021 abbiano
svolto attività per almeno 50 giornate (50 contributi giornalieri per i lavoratori dello spettacolo) e
siano titolari di un reddito ai fini IRPEF non superiore a € 35.000;
titolari, nel 2021, di rapporti di lavoro autonomo occasionale, privi di partita IVA con accredito di
almeno un contributo mensile per lo stesso anno e già iscritti alla Gestione Separata;
incaricati delle vendite a domicilio, titolari di partita IVA attiva con reddito superiore a € 5.000 nel
2021, iscritti alla Gestione Separata preso l'INPS.
Condizioni per l'erogazione del bonus
Il Decreto Aiuti, all'art. 32, c. 17, stabilisce che le indennità di € 200 “di cui ai commi da 9 a 16 saranno
erogate successivamente all'invio delle denunce dei datori di lavoro di cui all'art. 31, comma 4”. Si tratta
delle denunce contributive mensili e la norma richiamata riguarda i lavoratori dipendenti che ricevono
l'anticipazione del bonus da parte dei datori di lavoro. Si deve rilevare che nei commi da 9 a 16 sono
inclusi, per esempio, anche i percettori di NASPI, per i quali naturalmente non vi sono denunce
contributive in assenza di prestazioni lavorative, o i percettori delle indennità per COVID-19 dei Decreti
“Sostegni” per i quali la norma stessa stabilisce l'erogazione automatica del bonus da parte dell'INPS,
senza richiedere che vi sia un'attuale forma di occupazione che comporti l'invio delle denunce UniEmens;
così come altre categorie, per le quali i requisiti richiesti sono riferiti all'anno 2021.
Ad un primo sguardo, tra tutti, restano solo, forse, i collaboratori coordinati e continuativi, per i quali è
richiesto un contratto attivo alla data di entrata in vigore del decreto e che non necessariamente, tuttavia,
percepiranno compensi entro luglio 2022. La norma dovrebbe dunque essere riferita a quei soggetti per i
quali vi sia un ritardo non ancora regolarizzato nelle denunce relative al 2021, necessarie per integrare
formalmente i requisiti richiesti, riferiti appunto all'anno 2021.
Natura del bonus
Le varie fattispecie di bonus spettano una sola volta, non sono quindi tra loro cumulabili e non
concorrono alla formazione del reddito complessivo ai fini fiscali.
Professionisti e autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'AGO
L'art. 33 del nuovo decreto istituisce un Fondo con una dotazione di 500 milioni di euro per l'anno
2022, destinato al bonus spettante ai lavoratori autonomi iscritti all'INPS (artigiani, commercianti, agricoli)
e liberi professionisti iscritti a casse di previdenza obbligatorie per legge, che non abbiano i requisiti per
fruire del bonus in altra forma. Per l'operatività del bonus per queste categorie occorrerà attendere
l'emanazione di un decreto interministeriale (previsto entro 30 giorni dall'entrata in vigore del DL
50/2022), in cui sarà stabilita, tra l'altro, la soglia di reddito imponibile relativo al 2021 oltre la quale non
si avrà diritto al bonus.

https://1mgzysoq3i0r9hnj.myfritz.net:40084/nas/filelink.lua?id=c45ac5dcd6d8bc17In data 25 marzo 2022 è stato pubblicato ...
02/04/2022

https://1mgzysoq3i0r9hnj.myfritz.net:40084/nas/filelink.lua?id=c45ac5dcd6d8bc17
In data 25 marzo 2022 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.L. n. 24/2022 contenente nuove misure anti-covid19 che vanno gradualmente, a partire dal 1 aprile, ad eliminare le restrizioni attualmente in vigore.
Lo stato di emergenza, deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020 e via via prorogato, come già preannunciato termina il 31 marzo 2022.
Nel link sovrastante la road map completa per le ripartenze.

Green_pass_in_azienda_dal_15_febbraio 04.02.2022Con gli ultimi decreti-legge emanati dal governo sono state introdotte p...
05/02/2022

Green_pass_in_azienda_dal_15_febbraio 04.02.2022
Con gli ultimi decreti-legge emanati dal governo sono state introdotte particolari e importanti novità per continuare a far fronte all’emergenza epidemiologica a cui il nostro Paese è stato sottoposto negli ultimi anni.
Tra queste spicca in modo particolare il nuovo obbligo vaccinale per gli ultracinquantenni.
Come può un datore di lavoro gestire in modo corretto le ultime riforme emanate dal governo? Vediamo di rispondere a questa domanda.

link alla documentazione completa:
https://1mgzysoq3i0r9hnj.myfritz.net:40084/nas/filelink.lua?id=6784b6464393c2af

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