FIDES Società Fiduciaria

FIDES Società Fiduciaria FIDES fiduciaria opera nel settore della consulenza giuridica e tributaria in ambito finanziario e p

FIDES Società fiduciaria presta l'attività di amministrazione di beni di terzi. Indipendente da gruppi finanziari e bancari, di emanazione professionale, è autorizzata e vigilata dal Ministero dello Sviluppo Economico ai sensi della legge n. 1966 del 1939 e del DM 16 gennaio 1995. La società fiduciaria è un operatore finanziario vigilato, sottoposto a controlli amministrativi ed antiriciclaggio da

lle autorità competenti e l'unico soggetto professionalmente autorizzato in Italia all'amministrazione di beni per conto dei propri clienti. Tutte le disponibilità finanziarie di proprietà dei clienti sono separate dal patrimonio della società fiduciaria e depositate obbligatoriamente presso banche od altri intermediari finanziari autorizzati individuati dal cliente

FIDES nasce dall'esperienza professionale dei suoi promotori maturata nel settore della consulenza giuridica e tributaria in ambito finanziario e patrimoniale

"Il Contratto Fiduciario: 4 dei 1000 Benefici"FIDES Società Fiduciaria , di natura professionale e indipendente, opera n...
29/10/2019

"Il Contratto Fiduciario: 4 dei 1000 Benefici"

FIDES Società Fiduciaria , di natura professionale e indipendente, opera nel settore dei servizi fiduciari da diversi anni, ed è frutto dell'esperienza trentennale dei suoi promotori nel settore della consulenza tributaria e giuridica in ambito finanziario e patrimoniale.

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Si è concluso Venerdì scorso il Convegno di studi su  "I TRUST DOPO LE SENTENZE TRIBUTARIE DELLA CORTE DI CASSAZIONE" in...
28/10/2019

Si è concluso Venerdì scorso il Convegno di studi su
"I TRUST DOPO LE SENTENZE TRIBUTARIE DELLA CORTE DI CASSAZIONE" in cui FIDES Società fiduciaria e Bastianelli & Associati Trust Company hanno fornito il loro contribuito organizzativo e scientifico all'evento.

La tavola rotonda è stata l’occasione per fare il punto sulla fiscalità dei secondo gli orientamenti maggioritari della di legittimità.

Sono disponibili gli atti del convegno
Per riceverli SCRIVI ORA a [email protected]

18/10/2019

Convegno di studi:
"I TRUST DOPO LE SENTENZE TRIBUTARIE DELLA CASSAZIONE"
25 ottobre 2019
Ancona, presso la sede ISTAO

Convegno gratuito accreditato presso gli Ordini
Vedasi locandina al link http://istao.it/trust

25 ottobre 2019, Ancona presso ISTAO - Business School Convegno gratuito:"I TRUST DOPO LE SENTENZE TRIBUTARIE DELLA CORT...
04/10/2019

25 ottobre 2019, Ancona presso ISTAO - Business School
Convegno gratuito:
"I TRUST DOPO LE SENTENZE TRIBUTARIE DELLA CORTE DI CASSAZIONE"

Per iscrizione:
vedasi locandina

di Ottobre 02, 20192 Ottobre 20194 Convegno di studi I TRUST DOPO LE SENTENZE TRIBUTARIE DELLA CORTE DI CASSAZIONE 25 ottobre 2019 ore 14.30 ISTAO, VillaFavorita Iscrizione Locandina Programma ore 14,30 Registrazione partecipanti ore 15,00 INDIRIZZI DI SALUTO Prof. Pietro Marcolini, Presidente ISTAO...

FIDES Società Fiduciaria segue, oltre all’amministrazione dei beni di terzi, anche gli adempimenti presso l’anagrafe tri...
18/03/2019

FIDES Società Fiduciaria segue, oltre all’amministrazione dei beni di terzi, anche gli adempimenti presso l’anagrafe tributaria relativi alle comunicazioni cui sono soggette le società di partecipazione finanziaria e non finanziaria (art. 7 Dpr 605/73). (www.fidesfiduciaria.it)

Il D.Lgs. 142/2018 (decreto Atad) ha definito “società di partecipazione non finanziaria”, le società che esercitano in via esclusiva o prevalente l’assunzione di partecipazioni in soggetti diversi dagli intermediari finanziari.
La prevalenza (e quindi l’obbligo di comunicazione all’anagrafe tributaria) sussiste qualora, in base ai dati del bilancio approvato relativo all’ultimo esercizio chiuso, la società presenti:
a) un ammontare complessivo delle partecipazioni e
b) un ammontare complessivo di altri elementi patrimoniali connessi alla partecipazione (p.es. finanziamenti soci)
superiore al 50% del totale dell’attivo patrimoniale.

La novità amplia il numero dei soggetti che si qualificano come holding ai fini fiscali, tenuti alle comunicazioni telematiche dei flussi all’archivio dei rapporti finanziari in quanto è sufficiente ora superare solo il test patrimoniale e per un solo esercizio.

Scrivici ora per un preventivo a [email protected]

"Piani Individuali di Risparmio (PIR) nelle ultime modifiche legislative"Il Convegno, organizzato da AIAF Associazione I...
15/03/2019

"Piani Individuali di Risparmio (PIR) nelle ultime modifiche legislative"
Il Convegno, organizzato da AIAF Associazione Italiana per l'Analisi Finanziaria , vuol porre l'accento sulle principali novità introdotte dal legislatore in ambito .
Tra i relatori sarà presente anche il dott. Maurizio Bastianelli, Dottore Commercialistica, Presidente di FIDES Società Fiduciaria e socio AIAF, il quale affronterà il tema del in amministrato e degli enti di previdenza obbligatoria.

Il convegno gratuito si terrà presso Arca sgr, Via Disciplini 3, Milano.
Iscrizione obbligatoria sul sito AIAF: www.aiaf.it

Scopri di più sulla gamma di servizi proposti da FIDES Società fiduciaria
www.fidesfiduciaria.it

Tutto da rifare per la fiscalità indiretta dei trust? La Cassazione, sez. V, con ord. 734/2019 del  15 gennaio 2019 ha r...
18/01/2019

Tutto da rifare per la fiscalità indiretta dei trust?
La Cassazione, sez. V, con ord. 734/2019 del 15 gennaio 2019 ha ritenuto immediatamente assoggettabile ad imposta sulle donazioni i trasferimenti al trustee di un trust liberale i cui beneficiari (condizionati ad eventi futuri ed incerti) erano il disponente stesso e/o i parenti fino al quarto grado.
La Corte accoglie il ricorso dell’Agenzia delle entrate, soccombente in primo e in secondo grado, che deduceva la violazione dell’art. 2, commi 47 e 49, DL 262/2006 per non aver considerato la CTR che “le dette disposizioni indicano quale presupposto dell’imposta la mera costituzione di un vincolo di destinazione”.
La Cassazione accoglie il ricorso con una sentenza fotocopia delle recenti pronunce 31444 e 31445 del 2018 decidendo, in ragione dello specifico trust, in modo diametralmente opposto alle precedenti. La Cassazione nota come, nel trust in esame, “il trasferimento a favore dell’attuatore faccia emergere la potenziale capacità economica del destinatario (immediato) del trasferimento”. E' corretta l’applicazione dell’aliquota proporzionale in quanto i “contraenti vollero il reale trasferimento degli immobili al trustee e, quindi, il reale arricchimento dei beneficiari” anche, aggiungo, se condizionati.

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6491590486082617344/

 : ascesa e declino di una forma di investimento. Non è il titolo di un film, ma l'effetto della modifica della normativ...
18/01/2019

: ascesa e declino di una forma di investimento. Non è il titolo di un film, ma l'effetto della modifica della normativa da parte del Governo (nel senso che il Parlamento non ha neppure avuto il tempo di contare il numero dei commi dell'emendamento alla legge di bilancio che ha votato…).

Per i nuovi piani, la quota del 70% dei conferimenti nel PIR deve essere investita per almeno il 5% in strumenti di PMI ammessi alla negoziazione su sistemi multilaterali di negoziazione (es. AIM) E per il 5% in fondi di venture capital con specifiche caratteristiche. A queste condizioni è impossibile aprire un PIR in regime amministrato (PIR fai da te), in quanto probabilmente non si riuscirebbe mai a raggiungere la soglia minima per acquistare quote di un fondo di venture capital (chiuso), con una evidente discriminazione rispetto ai Fondi, gli unici a poter rispettare le condizioni previste dalla nuova norma.

Complimenti per questo emendamento: uno schiaffo a tutti coloro, come FIDES Società Fiduciaria, che hanno investito tempo e denaro per offrire a costi estremamente competitivi rispetto al risparmio gestito il servizio di PIR amministrato, facendo affidamento sulla stabilità della normativa e sul rispetto del principio di parità di condizioni tra operatori.

18/01/2019

-up innovative: agevolabile con la deduzione del 30% dell'investimento anche la sottoscrizione di strumenti finanziari partecipativi (SFP) convertibili in quote della start-up. Questo il parere dell'Agenzia delle entrate in risposta ad una istanza di interpello presentata da FIDES Società Fiduciaria.
Anche se il quesito riguarda il reddito di impresa, non vi è dubbio che risulta agevolabile con la detrazione di imposta al 30% l'investimento effettuato da persona fisica. L'agevolazione spetta in seguito alla conversione degli SFP in capitale. Il chiarimento produce interessanti implicazioni anche per le SRL Start up innovative che intendano collocare SFP tramite piattaforme di . Se approvato il testo della legge di bilancio 2019 in discussione in Senato: a) non vi sarebbero dubbi sul collocamento tramite portali degli SFP, b) gli SFP potrebbero essere inseriti in (che FIDES Società Fiduciaria amministra quale intermediario abilitato garantendo l'accesso alle esenzioni fiscali di legge) in quanto strumenti finanziari e c) l'investitore avrebbe diritto alla detrazione del 30% in caso di conversione dello SFP in capitale della Start-up innovativa.

 : sempre fuori i prestiti P2P. Questo il parere reso oggi dall' Agenzia Delle Entrate in risposta ad un interpello non ...
18/01/2019

: sempre fuori i prestiti P2P.
Questo il parere reso oggi dall' Agenzia Delle Entrate in risposta ad un interpello non ancora pubblicato. Poiché il Peer to Peer lending è riconducibile ad un rapporto di mutuo e non ad uno strumento finanziario, esso non rientra tra gli investimenti ammissibili all'interno di un Piano individuale di risparmio, neppure per la quota libera del 30%.

Indirizzo

Via Sandro Totti 1
Ancona
60131

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