11/10/2016
------------ITER DI UN IMMOBILE ALL’ASTA------------
Le aste immobiliari derivano da procedure esecutive o fallimentari e possono essere tenute da Giudici o delegate a Professionisti (Notai o Avvocati). Il regolamento di ciascuna vendita e le norme di riferimento sono indicate nell'avviso d'asta, ma è cura della cancelleria, del Professionista Delegato o del custode indicato nel bando, fornire l'assistenza necessaria agli interessati. Possono partecipare tutti (eccetto il debitore). Qui di seguito un "decalogo", dell'iter.
1 - Ordinanza, planimetria e foto su internet, l'asta viene pubblicizzata su giornali, affissioni e web. L'avviso di vendita, la copia dell'ordinanza e della relazione di stima con allegate planimetrie e foto, devono essere pubblicati su internet almeno 45 giorni prima della data dell'asta o del termine per la presentazione delle offerte. L'elenco dei siti abilitati è sul sito del ministero della Giustizia;
2 – E’ possibile visitare gli immobili all'asta, contattando il custode nominato dal Tribunale, indicato nell'avviso d'asta. Se la vendita è effettuata dal Tribunale la custodia è di norma affidata all'Istituto di vigilanza giudiziaria autorizzato dal ministero di Giustizia;
3 - La legge stabilisce che di norma debba essere adottata la modalità d'asta senza incanto. I partecipanti presentano alla cancelleria del Tribunale o presso lo studio del professionista delegato, un'offerta cartacea in busta chiusa che contiene il prezzo segreto ipotizzato per l'immobile, il modo e i tempi di pagamento. Nell'asta telematica notarile l'offerta è criptata con doppia cifratura elettronica;
4 - Se l'asta senza incanto va deserta, viene disposta l'asta con incanto (con possibilità di rilancio). Il prezzo base d'asta e le modalità di svolgimento sono indicate nell'avviso. I partecipanti presentano alla cancelleria del Tribunale o al professionista delegato domanda cartacea in busta chiusa. Se anche l'asta con incanto andrà deserta verrà indetta una nuova asta senza incanto con il prezzo base ridotto di un quarto;
5 - Per la partecipazione ad entrambe le tipologie di asta (Incanto, senza Incanto) è necessario depositare una cauzione di importo pari al 10% del prezzo offerto ( 10% della base d'asta per le aste con incanto). Le modalità di deposito della cauzione sono indicate chiaramente nell'avviso d'asta e generalmente prevedono un assegno circolare intestato alla procedura o un bonifico bancario
6 - Nel giorno previsto nell'avviso tutte le offerte o le domande di partecipazione verranno aperte dal giudice o delegati: in caso di asta senza incanto, se l'unica offerta è aumentata di un quinto rispetto alla base ci sarà aggiudicazione, in caso contrario si deciderà sentiti i creditori se passare all'incanto; se ci sono più offerte valide, potrà essere indetta una gara all'incanto, con base il valore dell'offerta più alta;
7- Rilanci in sessioni di soli tre minuti In caso di asta con incanto, verificata la presenza dei partecipanti (l'assenza ingiustificata comporta il rischio di una sanzione pari al 10% della cauzione versata) il banditore avvierà le varie sessioni temporali di tre minuti in cui saranno possibili i rilanci, prendendo come offerta minima il prezzo base d'asta e ammettendo il rilancio tenuto conto del rialzo minimo previsto dal bando. L'aggiudicazione può essere provvisoria Nelle aste senza incanto l'aggiudicazione è definitiva se il "vincitore" provvede, nei termini indicati nell'avviso d'asta, a saldare il prezzo e fornire i documenti previsti. In caso d'incanto, entro 10 giorni dalla data d'aggiudicazione provvisoria è possibile per chiunque depositare un'offerta aumentata di 1/5 rispetto al prezzo di aggiudicazione. In caso, dovrà essere indetta una nuova sessione di incanto aperta a tutti;
9- L'atto del giudice «sana» i vizi del bene Il decreto di trasferimento del Giudice ha lo stesso valore del Rogito e cancella ipoteche e pignoramenti. Per le procedure esecutive, quindi, non serve ricorrere al Notaio, mentre gli oneri di aggiudicazione, trascrizione e voltura sono a carico dei creditori pignoranti. Gli oneri fiscali sono calcolati sul prezzo di aggiudicazione;