30/07/2023
(we publish in compliance to Italian norms for local insurance intermediation activity)
In ottemperanza alla normativa italiana per le pagine social su internet degli operatori assicurativi operanti in Italia, nel nostro caso come intermediario UE in Libera Prestazione di Servizi in Italia:
*LEGGERE PRIMA DI NAVIGARE: OBBLIGHI DI TRASPARENZA*
INFORMAZIONI DA RENDERE DA PARTE DELLA SOCIETA’ VIRTUS ADVISORY S. R. L. (OOD nella dizione in lingua estera) IN QUANTO SOGGETTO SOTTOPOSTO ALLE NORME DI INTERESSE GENERALI APPLICABILI AGLI INTERMEDIARI ASSICURATIVI DELL’ELENCO DEGLI INTERMEDIARI DELLA UE DA PARTE DELL’ORGANO DI VIGILANZA IVASS. (‘ELENCO ANNESSO’ disponibile al link: https://ruipubblico.ivass.it/rui-pubblica/ng/ : il nostro numero di iscrizione IVASS all’Elenco Annesso degli Intermediari della UE è UE00012550).
Siete sulla pagina Facebook con nominativo “VirtusAdvisory”, che è Agente Assicurativo iscritto al Registro degli Agenti assicurativi in uno Stato membro UE (Bulgaria), e in quanto tale è soggetto sottoposto alla vigilanza del Financial Supervision Commission – FSC (in lingua estera: КФН, con sito: www.fsc.bg). Link diretto di verifica iscrizione (disponibile solo in lingua bulgara): https://eis.fsc.bg/public-register/432/detailed-view/109919/ mentre per l’abilitazione LPS in Italia (in lingua inglese): https://www.fsc.bg/?page_id=49709&lang=en
Di seguito alcune informazioni che offrono ai Clienti in Italia le necessarie garanzie di trasparenza seguendo i criteri e requisiti del Regolamento IVASS n. 40 del 2 Agosto 2018, Art. 79 comma 2 (intermediari autorizzati in Libera Prestazione di Servizi dalla Unione Europea, in breve °LPS°) (e come delineato nel sito IVASS al link:https://www.ivass.it/normativa/nazionale/secondaria-ivass/regolamenti/2018/n40/Regolamento_IVASS_40_del_2_agosto_2018.pdf ) :
a) i dati identificativi dell’intermediario, il numero di iscrizione nel Registro dello Stato membro di origine e la dichiarazione del possesso dell’abilitazione all’esercizio dell’attività in Italia: La Società VIRTUS ADVISORY S. R. L. è attualmente abilitata (dal 20/04/2023) all’esercizio dell’attività in Italia in Libera Prestazione di Servizi (senza sedi in Italia), avendo l’Autorità di vigilanza dello Stato membro di origine FSC (v. c) debitamente notificato l’IVASS della volontà della stessa di condurre attività di intermediazione assicurativa nella Repubblica Italiana. Il numero di iscrizione nel Registro dello Stato membro di origine corrisponde al suo Codice Unico Identificativo di registrazione: 204597623 ed è riscontrabile al seguente sito internet cliccando il link in lingua inglese: https://www.fsc.bg/?page_id=49709&lang=en mentre il codice identificativo assegnato dall'IVASS (dall'iscrizione nell'Elenco Annesso al RUI in data 21/05/2023) è UE00012550, riscontrabile al link IVASS poc'anzi riportato (non al link del registro RUI dell'IVASS), senza specifica classificazione locale e pertanto autorizzato ad operare in Italia come generico intermediario assicurativo, in mancanza di normazione più dettagliata. Ne risulta dalla normativa che è autorizzato ad operare anche con collaborazioni orizzontali con altri intermediari assicurativi italiani e/o abilitati in Italia.
b) la sede legale e l’eventuale sede secondaria, il recapito telefonico, il numero di telefax, l’indirizzo di posta elettronica e, in caso di operatività in regime di stabilimento, l’indirizzo di posta elettronica certificata: Ulitsa Dimitar Hadzhikotsev 11, 1421 Lozenets, Sofia, Bulgaria, UE | Telefono Fisso Estero: +359.02.4277718 e cell. italiano: +39.347.3451265 | [email protected] ed [email protected] (seconda normativa vigente, la PEC non risulta necessaria per gli intermediari in LPS senza subagenti)
c) l’Autorità di vigilanza dello Stato membro di origine: Financial Supervision Commission (FSC), in lingua bulgara Комисията за финансов надзор (КФН), Repubblica di Bulgaria
d) i recapiti per le richieste di informazioni e per la presentazione di reclami e la facoltà per il contraente di avvalersi di altri eventuali sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie ai sensi della normativa vigente: [email protected] e [email protected], telefonico cell. italiano: +39.347.3451265 e telefono fisso estero (Bulgaria): tel.+359 02 427 7718 (attivo anche su WhatsApp per messaggi o telefonate)
LE NOSTRE SEDI.
La nostra sede principale (unicamente all’estero), Sede Legale ed ubicazione dell’Agenzia assicurativa è:
Ulitsa Dimitar Hadzhikotsev 11, 1421 Lozenets, Sofia, Bulgaria, UE
tel. +359.02.4277718 e cell. di supporto in lingua italiana: +39.347.3451265
email generica: [email protected]
email attività assicurativa: [email protected]
email sinistri-reclami: [email protected]
Temporaneamente e sporadicamente, il Responsabile della Attività di Intermediazione Assicurativa della VIRTUS Advisory SRL, previo appuntamento con debito preavviso, potrà recarsi in Italia in limitate occasioni, ove occorra. Per chiarezza e a scanso di equivoci, non vi sono sedi, uffici di rappresentanza, filiali/branch e/o agenzie della società VIRTUS Advisory SRL in Italia, neanche temporanee.
LE NOSTRE REGOLE DI COMPORTAMENTO PREVISTE DA REGOLAMENTO IVASS n. 40/2018.
Il distributore ha l’obbligo di mettere a disposizione del pubblico il presente documento nei propri locali, anche mediante apparecchiature tecnologiche, oppure pubblicarlo su un sito internet ove utilizzato per la promozione e il collocamento di prodotti assicurativi, dando avviso della pubblicazione nei propri locali. Nel caso di offerta fuori sede o nel caso in cui la fase precontrattuale si svolga mediante tecniche di comunicazione a distanza, il distributore consegna o trasmette al contraente il presente documento prima della sottoscrizione della proposta o, qualora non prevista, del contratto di assicurazione.
DISTRIBUZIONE DIRETTA DEI PRODOTTI (a tempo debito, attualmente NON si opera con tale modalità in fase di start-up dell’attività di intermediazione assicurativa autorizzata in Italia in LPS – pertanto ogni subagente o Classe E che dovesse presentarsi come mandatario della suddetta società dichiara il falso e ciò è verificabile nell’elenco unico RUI dell’IVASS (non riportando la nostra società come mandataria), pertanto rifiutiamo a priori ogni responsabilità diretta ed indiretta per tali sedicenti subagenti cl. E da noi non autorizzati, e chiediamo di farci pervenire via email eventuali nominativi e la descrizione della attività illecita intrapresa.
La distribuzione di prodotti assicurativi in Italia segue delle regole e requisiti generali dell’IVASS:
a) obbligo di consegna al contraente dell’allegato 3 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, prima della sottoscrizione della prima proposta o, qualora non prevista, del primo contratto di assicurazione, di metterlo a disposizione del pubblico, anche mediante apparecchiature tecnologiche, e di pubblicarlo sul sito internet, e profili sui social media, ove esistenti;
b) obbligo di consegna dell’allegato 4 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, prima della sottoscrizione di ciascuna proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto di assicurazione; ora unificato con il nuovo modello dell'allegato 3.
c) obbligo di consegnare copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, copia della polizza e di ogni altro atto o documento sottoscritto dal contraente;
d) obbligo di proporre o raccomandare contratti coerenti con le richieste e le esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente o dell’assicurato, acquisendo a tal fine, ogni utile informazione;
e) se il prodotto assicurativo risponde alle richieste ed esigenze, obbligo di informare il contraente di tale circostanza, dandone evidenza in un’apposita dichiarazione. In mancanza di tale dichiarazione, il prodotto assicurativo non può essere distribuito;
f) obbligo di valutare se il contraente rientra nel mercato di riferimento identificato per il contratto di assicurazione proposto e non appartiene alle categorie di clienti per i quali il prodotto non è compatibile, nonché l’obbligo di adottare opportune disposizioni per ottenere dai produttori le informazioni di cui all’articolo 30-decies comma 5 del Codice e per comprendere le caratteristiche e il mercato di riferimento individuato per ciascun prodotto;
g) obbligo di fornire in forma chiara e comprensibile le informazioni oggettive sul prodotto, illustrandone le caratteristiche, la durata, i costi e i limiti della copertura ed ogni altro elemento utile a consentire al contraente di prendere una decisione informata.
Grazie dell'attenzione.