27/09/2024
Patente a crediti per le imprese in edilizia: operativo dal 1 ottobre il servizio sul portale dell'ispettorato del lavoro
Come precisato dal DM 132/2024 la richiesta si basa su due tipologie di documenti.
Con il primo, rilasciato ai sensi dell’art. 46 DPR 445/2000, si autocertifica: l’iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura; il possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità; il possesso della certificazione di regolarità fiscale, di cui all’art. 17-bis, commi 5 e 6, del DLgs. 241/97, nei casi previsti dalla normativa vigente. Il secondo, nella forma della dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del successivo art. 47 del DPR 445/2000, riguarderà: l’adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi previsti dal DLgs. 81/2008; il possesso del documento di valutazione dei rischi, nei casi previsti dalla normativa vigente; l’avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente. In tal senso, pertanto, appare necessaria un’attenta verifica circa il possesso effettivo dei requisiti di rilascio della patente. Peraltro, come precisato dall’INL, alcuni elementi sono sempre richiesti sia alle imprese che ai lavoratori autonomi (ad esempio, l’iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura); altri sono invece normalmente richiesti solo alle imprese e non anche ai lavoratori autonomi (ad esempio, il possesso del DVR e la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione) ed altri sono richiesti solo in determinate ipotesi (ad esempio, gli obblighi formativi in capo ai lavoratori autonomi sono obbligatori solo in caso di utilizzo di attrezzature per le quali sia richiesta una specifica formazione).