06/07/2024
Rischi per il proprietario se un ubriaco guida la sua auto?
Quali sanzioni per l’intestatario del veicolo guidato da un conducente che viene trovato in stato di ebbrezza alcolica: fermo, sequestro e confisca del mezzo.
Capita spesso tra genitori e figli: il ragazzo o la ragazza prende la macchina intestata al padre o alla madre, si mette alla guida, va in giro, alza un po’ troppo il gomito e viene fermato dalla Polizia, che con l’alcoltest, o con il semplice esame visivo degli agenti, rileva uno stato di ebbrezza oltre i limiti consentiti. A questo punto il problema è serio e non riguarda solo il conducente, ma anche l’intestatario del mezzo. Cosa rischia il proprietario se un ubriaco guida la sua auto? Potrebbe essere del tutto estraneo all’illecito, eppure in determinati casi ci sono sanzioni e conseguenze legali anche per lui, soprattutto per quanto riguarda la disponibilità del veicolo.
Si può guidare l’auto di un altro?
In linea generale guidare un veicolo che appartiene a un’altra persona è consentito e non comporta sanzioni quando l’uso è occasionale e sporadico (come quando si presta la macchina a un amico) viene compiuto da un familiare convivente (coniuge, figli, ecc.); solo se l’utilizzo del veicolo da parte di un soggetto diverso dall’intestatario e non appartenente al suo nucleo familiare si protrae, continuativamente, per oltre 30 giorni è necessario cambiare l’intestazione sulla carta di circolazione, che dovrà riportare anche i dati del nuovo conducente abituale. Lo prevede l’articolo 94, comma 4 bis, del Codice della strada. Chi non lo fa è soggetto ad una salata multa, da 727 a 3.629 euro, ed è previsto anche il ritiro della carta di circolazione.
Guida in stato di ebbrezza: sanzioni per il conducente
L’art.186 del Codice della Strada fa divieto di guidare in stato di ebbrezza derivante dall’uso di bevande alcoliche (il successivo articolo 187 pone un analogo divieto per chi è in stato di intossicazione derivante dall’uso di sostanze stupefacenti o psicotrope).
Il conducente di un veicolo a motore che si pone alla guida con un tasso alcolemico superiore a 0,5 grammi per litro di sangue è soggetto ad una sanzione amministrativa da 543 a 2.170 euro.Da 0,8 grammi per litro, la condotta diventa reato: sono previste le pene congiunte dell’arresto fino a sei mesi e dell’ammenda da 800 a 3.200 euro, ma quando il valore alcolemico supera 1,5 grammi per litro l’arresto va da sei mesi ad un anno, mentre l’ammenda parte a un minimo di 1.500 euro ed arriva a un massimo di 6.000 euro.
Inoltre, l’art.186 bis del Codice della Strada, impone ai conducenti professionali (autotrasportatori, autisti di mezzi pubblici di trasporto, tassisti, ecc.) agli under 21 e ai neopatentati di guidare sempre sempre sobri: quindi per queste categorie qualsiasi tasso alcolemico positivo superiore allo zero, che indica l’assunzione di bevande alcoliche, integra l’illecito, e le sanzioni sono aumentate da un terzo alla metà.
Sospensione patente del conducente ubriaco: quanto dura?
In aggiunta alle suddette sanzioni amministrative pecuniarie e pene detentive, al conducente ubriaco si applica la sanzione accessoria della sospensione della patente, che dura:
da tre a sei mesi se il tasso alcolemico è compreso tra 0,5 e 0,8 g/l;
da sei mesi a un anno se il tasso alcolemico supera gli 0,8 g/l ma è inferiore a 1,5 g/l;
da uno a due anni se il tasso alcolemico è superiore a 1,5 g/l.
Qui però emerge una importante particolarità: se il veicolo condotto dall’ubriaco con tasso alcolemico accertato superiore a 1,5 g/l «appartiene a persona estranea al reato», la durata della sospensione della patente di guida è raddoppiata.
Per persona estranea al reato di guida in stato di ebbrezza alcolica deve intendersi sia il proprietario assente, come nel caso classico del genitore rimasto a casa mentre il figlio è uscito con la sua macchina, sia l’intestatario presente al momento di verificazione dei fatti: ad esempio, l’amico seduto al lato passeggero, a meno che non si provi un suo specifico coinvolgimento e responsabilità nell’aver affidato, consapevolmente, la guida della vettura a un conducente ubriaco (come ha affermato la Cassazione con sentenza n. 34687 del 2010)
Il conducente ubriaco con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l che provoca un incidente stradale subisce, come sanzione accessoria, la revoca della patente, oltre alle pene principali previste per gli ulteriori reati commessi (omicidio stradale o lesioni personali).
Cosa succede all’auto intestata a persona diversa dal conducente ubriaco?
Il Codice della strada prevede, nei casi in cui il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale, il fermo amministrativo del veicolo per 180 giorni, «salvo che il veicolo appartenga a persona estranea all’illecito».
Il legislatore ha così inteso scoraggiare l’uso di autovetture prese in prestito da parenti o amici per poter essere guidate da ubriachi: vero è che il fermo del veicolo in questi casi non è applicabile, ma nei casi di ubriachezza più gravi – quelli con tasso alcolemico superiore ad 1,5 grammi per litro – la durata della sospensione della patente di guida è raddoppiata, quindi il rischio maggiore ricade sul conducente e non sul proprietario estraneo all’illecito e probabilmente inconsapevole.
Inoltre, la norma (art. 186, comma 2, lett. c) anche a prescindere dalla verificazione di un incidente stradale, esclude la possibilità di sequestro (salvo che nei casi particolari previsti dall’art.124 ter) e di successiva confisca del veicolo utilizzato dal conducente ubriaco con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l se esso «appartenga a persona estranea al reato», come nei casi che abbiamo descritto nel paragrafo precedente. Ciò costituisce un’applicazione specifica del principio generale espresso dall’articolo 240, comma 2, del Codice penale, che preclude la confisca delle cose appartenenti a persone estranee al reato.
La Corte di Cassazione, nella sentenza n. 18066 del 10.05.2021, ha precisato che la nozione di «appartenenza» valevole ai fini dell’esclusione del fermo, del sequestro e della confisca del veicolo guidato da conducente in stato di ebbrezza alcolica «non va intesa come proprietà o intestazione nei pubblici registri ma come effettivo e concreto dominio sulla cosa, che può assumere la forma del possesso o della detenzione, purché non occasionali».
In questo modo la giurisprudenza ha sbarrato la strada ai tentativi di chi potrebbe sostenere che il veicolo gli “appartiene” pur essendo intestato ad altri (nel caso deciso dalla Suprema Corte, è stato respinto il ricorso di un ragazzo che affermava di essere l’esclusivo utilizzatore della macchina intestata al padre).
Quanto detto vale per il fermo, il sequestro e la confisca operati dalle forze di Polizia che hanno constatato la guida in stato di ebbrezza o dalle autorità amministrative e giudiziarie che definiscono il procedimento a carico del trasgressore. Sono le consuete sanzioni amministrative accessorie che si applicano necessariamente in conseguenza di ipotesi di reato, come appunto la guida sotto l’influenza dell’alcool, o di illecito amministrativo quando il tasso alcolemico misurato nel sangue non raggiunge la soglia di rilevanza penale (che, come detto, è pari a 0,8 grammi per litro).
Se invece viene aperto procedimento penale, rimane sempre salva – a prescindere da chi sia l’intestatario – la possibilità del sequestro probatorio del veicolo, direttamente da parte delle forze dell’ordine intervenute sul luogo del sinistro o secondo quanto disposto dal Pubblico Ministero, nel caso di incidente provocato dal conducente ubriaco che integra altri reati oltre a quello, contravvenzionale, di guida in stato di ebbrezza, come l’omicidio stradale o le lesioni personali stradali gravi (reati previsti e puniti, rispettivamente, dagli articoli 589 bis e 590 bis del Codice penale): in tali casi, infatti, il mezzo – anche se appartiene a persona diversa dall’autore del reato – serve alle indagini e nel corso del procedimento penale dovrà essere sottoposto a rilievi per ricostruire la dinamica del sinistro. Il veicolo potrà essere restituito al proprietario, con decreto dell’Autorità giudiziaria, solo al termine di tali accertamenti, quando la prova dei reati per cui si procede è stata acquisita.
Abbiamo visto che il conducente ubriaco di un veicolo altrui subisce una sospensione della patente di durata raddoppiata rispetto a quella prevista se l’auto fosse intestata a lui.
Invece il proprietario estraneo al reato di guida in stato di ebbrezza (o all’illecito amministrativo, nei casi di ubriachezza lieve) compiuto da chi ha condotto – anche con il suo consenso – la sua auto non rischia il fermo amministrativo e la confisca del veicolo, salvo il caso di sequestro probatorio che viene operato dagli inquirenti in caso di incidente stradale grave, con morti o feriti.
La Guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, può provocare problemi anche con la propria compagnia assicurativa in caso di rivalsa (la rivalsa è l’azione che la compagnia assicurativa può proporre nei confronti del proprio assicurato per ottenere un risarcimento per le somme che ha versato in caso di incidente provocato dal soggetto assicurato).
Perchè possa essere esercitata la rivalsa è necessario si verifichino alcune condizioni, previste nel contratto di assicurazione, e una di queste è la guida in stato di ebbrezza oppure sotto l'effetto di sostanze stupefacenti.
La rivalsa dell’assicuratore nei confronti dell’assicurato, per la responsabilità civile da circolazione dei veicoli, si riferisce sia al conducente sia al proprietario del veicolo, poiché responsabili civili e titolari dell’interesse esposto al rischio.
La Cassazione si è espressa sulla questione: la rivalsa è applicabile solo nei confronti del conducente o anche del proprietario dell’auto?
E’ applicabile nei confronti di entrambi.
Cosa prevede la Sentenza della Cassazione n. 21027 del 23/08/2018, Sezione III
Una compagnia assicuratrice veniva chiamata in giudizio per risarcire i danni causati da sinistro stradale ad opera del conducente di una vettura, assicurata con la suddetta società, la quale sosteneva che la copertura assicurativa non era operante perché il conducente era risultato guidare in stato di ebbrezza, sicché aveva diritto di rivalersi nei confronti sia del conducente che del proprietario responsabile, verso i quali avanzava domanda.
La Corte d’Appello accoglieva motivi avanzati dalla società assicurativa condannando a risarcire il danno sia il conducente che il proprietario del veicolo.
Il conducente e il proprietario ricorrono in Cassazione.
Secondo i due ricorrenti (conducente e proprietario) la Corte di Appello aveva errato nel dare ragione alla Compagnia di Assicurazione per violazione e falsa applicazione dell’art. 18 l. n. 990/1969 e dell’art. 144 del codice delle assicurazioni private.
Sul punto la Suprema Corte ricorda che «la rivalsa dell’assicuratore nei confronti dell’assicurato, per la responsabilità civile da circolazione dei veicoli, è da riferire sia al conducente, nella specie contraente, sia al proprietario del veicolo – sempre che il mezzo non abbia circolato contro la sua volontà – in quanto responsabili civili e titolari dell’interesse esposto al rischio».
Pertanto, la rivalsa dell’assicurazione può essere applicata al conducente e in alcuni casi anche al proprietario del veicolo, anche se quest’ultimo non ha materialmente commesso il sinistro.