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Nuove installazioni grafiche installate negli uffici di San Maurizio!!! Grazie mille Mobix per la consueta professionali...
18/11/2021

Nuove installazioni grafiche installate negli uffici di San Maurizio!!! Grazie mille Mobix per la consueta professionalità !!

Importanti novità contenute nel Decreto “Green Pass”:1. Dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessa...
17/09/2021

Importanti novità contenute nel Decreto “Green Pass”:

1. Dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza,
al fine di prevenire la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2, a chiunque svolge una attività
lavorativa nel settore privato è fatto obbligo, ai fini dell’accesso nei luoghi in cui la predetta attività
è svolta, di possedere e di esibire su richiesta la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9,
comma 2. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 9-ter, 9-ter.1, e 9-ter.2 del presente decreto e
dagli articoli 4 e 4-bis del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 maggio 2021, n. 76.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica altresì a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo,
la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato nei luoghi di cui al comma 1, anche
sulla base di contratti esterni.
3. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale
sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del
Ministero della salute.
4. I datori di lavoro di cui al comma 1 sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui ai
commi 1 e 2. Per i lavoratori di cui al comma 2 la verifica sul rispetto delle prescrizioni di cui al
comma 1, oltre che dai soggetti di cui al primo periodo, è effettuata anche dai rispettivi datori di
lavoro.
5. I datori di lavoro di cui al comma 1, definiscono, entro il 15 ottobre 2021, le modalità operative
per l’organizzazione delle verifiche di cui al comma 4, anche a campione, prevedendo
prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell’accesso ai luoghi di
lavoro e individuano con atto formale i soggetti incaricati dell’accertamento delle violazioni degli
obblighi di cui ai commi 1 e 2. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con
le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell’articolo
9, comma 10.
6. I lavoratori di cui al comma 1, nel caso in cui comunichino di non essere in possesso della
certificazione verde COVID-19 o qualora risultino privi della predetta certificazione al momento
dell’accesso al luogo di lavoro, sono sospesi dalla prestazione lavorativa, al fine di tutelare la salute
e la sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro, e, in ogni caso, senza conseguenze disciplinari e con
diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per il periodo di sospensione non sono dovuti la
retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.
7. La sospensione di cui al comma 6 è comunicata immediatamente al lavoratore interessato ed è
efficace fino alla presentazione della certificazione verde COVID-19 e, comunque, non oltre il 31
dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza. Per le imprese con meno di quindici
dipendenti, dopo il quinto giorno di mancata presentazione della predetta certificazione, il datore di
lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro
stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni, e non oltre il
predetto termine del 31 dicembre 2021.
8. L’accesso di lavoratori nei luoghi di lavoro di cui al comma 1 in violazione degli obblighi di cui
ai commi 1 e 2, è punito con la sanzione di cui al comma 9 e restano ferme le conseguenze disciplinari
secondo i rispettivi ordinamenti di settore.
9. In caso di violazione delle disposizioni di cui al comma 4 o di mancata adozione delle misure
organizzative di cui al comma 5 nel termine previsto, nonché per la violazione di cui al comma 8, si
applica l'articolo 4, commi 1, 3, 5 e 9, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma
2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio
2020, n. 74. Per le violazioni di cui al comma 8, la sanzione amministrativa prevista dal comma 1 del
citato articolo 4 del decreto-legge n. 19 del 2020 è stabilita in euro da 600 a 1.500.
10. Le sanzioni di cui al comma 9 sono irrogate dal Prefetto. I soggetti incaricati dell’accertamento
e della contestazione delle violazioni di cui al medesimo comma 9 trasmettono al Prefetto gli atti
relativi alla violazione.”.

01/09/2021

Attivo da oggi il servizio di messaggistica Whatsapp.

  new Office ready in autumn 🍂
23/08/2021

new Office ready in autumn 🍂

Ristrutturazioni edilizie detraibili anche con contratto di comodato  • Via libera alle detrazioni per le spese di ristr...
23/08/2021

Ristrutturazioni edilizie detraibili anche con contratto di comodato

• Via libera alle detrazioni per le spese di ristrutturazione edilizia anche con un comodato non registrato. L'esistenza di un rapporto di comodato, seppure non registrato, costituisce titolo idoneo e legittimo per usufruire delle detrazioni fiscali per gli interventi di ristrutturazione edilizia (C.T.R. Veneto, sezione 2, sentenza n. 831 del 22.06.2021).

Credito investimenti pubblicitari: prenotazioni dal 1.09.2021Possibilità per inviare la comunicazione per l'accesso al c...
17/08/2021

Credito investimenti pubblicitari: prenotazioni dal 1.09.2021

Possibilità per inviare la comunicazione per l'accesso al credito d'imposta nel mese di settembre (in proroga rispetto al mese di marzo e fermo restando la validità delle comunicazioni già presentate).

La prenotazione del credito investimenti pubblicitari 2021 che doveva essere effettuata entro lo scorso mese di marzo (1.03.2021-31.03.2021) si può effettuare dal prossimo 1.09.2021 e fino al 30.09.2021. La proroga discende dalla modifica della normativa di riferimento che in origine escludeva il mezzo TV/radio per l'anno 2021.

Procedendo con ordine, il credito è stato introdotto dall'art. 57-bis D.L. 50/2017 e reso poi strutturale con l'art. 3-bis D.L. 59/2019. La legge di Bilancio 2021 (L. 178/2020), al comma 608, lo ha esteso anche per il 2021 e 2022 così come disciplinato per il 2020, ossia nel limite del 50% delle intere spese sostenute nell'anno e senza effettuare calcoli incrementali.
Tuttavia, per il 2021 si era disposto che il credito spettasse nella misura unica del 50% soltanto per gli investimenti pubblicitari effettuati su giornali quotidiani e periodici anche in formato digitale, escludendo quindi il mezzo TV/radio.

Sul punto è intervenuto l'art. 67 D.L. 73/2021 che riaccoglie anche gli investimenti su TV e radio: il credito spetta per gli anni 2021 e 2022 nella misura unica del 50% del valore degli investimenti effettuati sui seguenti mezzo d'informazione:

giornali, quotidiani e periodici, anche online nel limite di € 65 milioni (dei 90 disponibili per il 2021);
radio e TV locali e nazionali, analogiche e digitali non partecipate dallo Stato nel limite di € 25 milioni (dei 90 disponibili per il 2021).
Il limite annuo massimo destinato a tale credito per gli anni 2021 e 2022 è infatti di 90 milioni per ciascuno dei 2 anni, dal 2023 il limite scenderà a 45 milioni.
Detto ciò, viene riaperta la finestra per prenotare il credito investimenti pubblicitari 2021 nel mese di settembre, fermo restando che le comunicazioni trasmesse dal 1.03.2021 al 31.03.2021 rimangono comunque valide.
Si ricorda l'iter di questa agevolazione:
comunicazione per l'accesso al credito d'imposta 2021: 1.09.2021-30.09.2021;
dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati nel 2021: 1.01.2022-31.01.2022 (salvo proroghe).
I beneficiari sono imprese, professionisti, enti non commerciali. Il credito non ha rilevanza fiscale ai fini delle dirette, dell'Irap e ai fini del calcolo del ROL; è possibile utilizzarlo in compensazione tramite modello F24 attraverso i canali telematici dell'Agenzia delle Entrate, a decorrere dal 5° giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento di ammissione.

Asseverazione tardiva? Bonus edilizi fruibili, compreso il 110%L'Agenzia delle Entrate, con la circolare 19/E/2020 (p. 2...
16/08/2021

Asseverazione tardiva? Bonus edilizi fruibili, compreso il 110%

L'Agenzia delle Entrate, con la circolare 19/E/2020 (p. 277), ha affermato che, anche un'asseverazione tardiva, oltre che mancante, preclude la possibilità di accedere alle detrazioni indicate, anche maggiorate.
A parere di molti autori, però, tale lettura non tiene conto di quanto prescritto dall'art. 2, c. 1 D.L. 16/2012 ai sensi del quale la fruizione di benefici fiscali, che sono subordinati all'obbligo di una preventiva comunicazione ovvero ad altro adempimento di natura formale non tempestivamente eseguiti, non è preclusa, sempre che la violazione non sia stata già constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività di accertamento delle quali l'autore dell'inadempimento abbia avuto formale conoscenza.
Concludendo, quindi, la preclusione non deve operare se il contribuente inadempiente, in possesso dei requisiti richiesti dalle norme e posti tutti gli altri adempimenti prescritti dalle rispettive disposizioni, anche tardivamente, ovvero entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile, regolarizzi la presentazione, ai sensi dell'art. 11, c. 1 D.Lgs. 471/1997, versando contestualmente la sanzione stabilita, pari a 250 euro, senza avvalersi dell'istituto della compensazione.

12/08/2021

Esonero parziale
dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai liberi professionisti

Per limitare gli effetti negativi causati dall’emergenza da COVID-19 sul reddito dei lavoratori autonomi e dei liberi professionisti e per favorire la ripresa della loro attività, la legge di Bilancio 2021 ha previsto l’esonero parziale dal pagamento dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai liberi professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell’Inps e dai professionisti iscritti agli Enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza.
L’esonero interessa i lavoratori autonomi che abbiano percepito nel periodo d’imposta 2019 un reddito com- plessivo non superiore a € 50.000 e abbiano subìto un calo del fatturato nel 2020 non inferiore al 33% rispetto a quello del 2019. Sono esonerati dalla verifica circa i requisiti relativi al calo di fatturato i titolari di partita Iva non attivi nel 2019, che quindi hanno avviato l’attività nel corso del 2020.
Con il D.I. 17.05.2021, n. 82/2021, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell’E- conomia e delle Finanze, ha definito i criteri e le modalità per la concessione dell’esonero contributivo.
I soggetti interessati dal beneficio iscritti alle gestioni dell’Inps (gestioni autonome speciali degli artigiani, dei commercianti, dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri; gestione separata di cui all’art. 2, c. 26 L. 335/1995, e i professionisti e altri operatori di cui alla L. 3/2018, già collocati in pensione) devono presentare apposita istanza di esonero da inviare all’Istituto entro il 30.09.2021.
Con la Circ. n. 124/2021 l’Inps fornisce indicazioni in ordine all’ambito di applicazione dell’esonero parziale della contribuzione previdenziale e assistenziale dovuta dai lavoratori autonomi e dai liberi professionisti iscritti alle Gestioni Inps e alle Casse previdenziali professionali autonome.
Dal 1.11.2021 l’Inps o la Cassa di riferimento verificheranno d’ufficio la regolarità contributiva, lavoratori auto- nomi e liberi professionisti non dovranno attivarsi per richiedere il DURC.

New Office new Projects…. Stay tuned….
06/08/2021

New Office new Projects…. Stay tuned….

Indirizzo

Via Roma, 86, San Maurizio D'Opaglio NO
San Maurizio D'Opaglio
28017

Orario di apertura

Lunedì 08:30 - 12:30
14:00 - 18:00
Martedì 08:30 - 12:30
14:00 - 18:00
Mercoledì 08:30 - 12:30
14:00 - 18:00
Giovedì 08:30 - 12:30
14:00 - 18:00
Venerdì 08:30 - 12:30

Telefono

+390322967289

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