20/03/2020
*ALCUNE MISURE DEL DECRETO CURA ITALIA*
*Proroga del termine di presentazione delle domande di disoccupazione agricola nell'anno 2020:*
Il termine è stato prorogato dal 31 marzo 2020 al 01 giugno 2020;
*Indennità lavoratori del settore agricolo:*
agli operai agricoli a tempo determinato, non titolari di pensione, che nel 2019 abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo è riconosciuta un'indennità una tantum pari a 600 euro. L'indennità sarà Erogata dall'INPS a seguito della presentazione di apposita domanda;
*Proroga dei termini in materia di domande di disoccupazione NASpl e DIS-COLL*
Al fine di agevolare la presentazione delle domande di disoccupazione NASpl e DIS-COLL sono ampliati da 68 a 128 giorni i termini di decadenza per la presentazione delle domande conseguenti ad eventi di cessazione involontaria dall'attività lavorativa, verificatisi nell'anno 2020. Per le domande presentate oltre il termine ordinario viene fatta salva la decorrenza della prestazione dal sessantottesimo giorno successivo alla data di cessazione involontaria del rapporto di lavoro.
Ampliati, altresì, di 30 giorni i termini previsti
per la presentazione della domanda di incentivo all'autoimprenditorialità, nonché i termini per l'assolvimento degli obblighi informativi posti a carico del lavoratore;
*Proroga termini decadenziali in materia previdenziale e assistenziale*
A decorrere dal 23 febbraio 2020 e sino al 1° giugno 2020 sono sospesi di diritto i termini di decadenza e i termini di prescrizione relativi alle prestazioni previdenziali, assistenziali e assicurative erogate dall'INPS e dall'INAIL;
Premio ai lavoratori dipendenti: in favore dei lavoratori dipendenti, pubblici e privati, con reddito complessivo non superiore a 40.000 euro, che durante il periodo di emergenza sanitaria COVID 19 continuino a prestare servizio nella sede di lavoro nel mese di marzo 2020. Il premio non concorre alla formazione della base imponibile, ai fini delle imposte dirette, ed è ragguagliato ai giorni in cui il lavoro è prestato nella sede ordinaria. Il premio è attribuito, in via automatica, dal datore di lavoro, che lo eroga se possibile con la retribuzione relativa al mese di aprile, e comunque entro i termini previsti per le operazioni di conguaglio. I sostituti di imposta recuperano il premio erogato attraverso l'istituto della compensazione, di cui all'art.17 del decreto legislativo n. 241 del 1997;
Sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributivi: per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione con fatturato inferiore a 2 milioni di euro (anno d'imposta 2019} sono sospesi tutti i versamenti in scadenza sino al 31 Marzo. In particolare, trattasi di versamenti relativi a ritenute operate dai sostituti d'imposta, IVA, contributi previdenziali ed assistenziali, assicurazione obbligatoria INAIL. Tali versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, entro il 31 maggio 2020 ovvero mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di maggio 2020;
*Estensione durata permessi retribuiti ex art. 33, legge 5 febbraio 1992, n. 104*
I giorni di permesso retribuito ex legge 104/92 sono incrementati da 3 a 15 giorni, per ciascuno dei mesi di marzo ed aprile 2020;
*Cassa integrazione in deroga*
quale forma di tutela residuale rispetto ai datori di lavoro del settore privato, compreso quello agricolo e della pesca, per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro, le Regioni e Province autonome possono riconoscere, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non superiore a nove settimane. Si precisa che anche le associazioni territoriali possono accedere a tale misura a sostegno del reddito;
*Misure di sostegno finanziario alle piccole e medie imprese*
Per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020 è sospeso sino al 30 settembre 2020 e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l'assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti;
*Credito d'imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro*
Allo scopo di incentivare la sanificazione degli ambienti di lavoro, come misura preventiva di contenimento del contagio del virus COVID-19, il comma 1 della disposizione introduce un credito d'imposta a favore di tutti gli esercenti attività d'impresa, arte o professione.
L'agevolazione spetta, per il periodo d'imposta 2020, nella misura del 50% delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro, fino ad un importo massimo di euro 20.000. Le disposizioni attuative saranno definite con un successivo decreto del MISE di concerto con il MEF;
*Misure in favore del settore agricolo e della pesca*
Allo scopo di garantire una maggiore liquidità alle imprese del settore agricolo e della pesca, le anticipazioni PAC sono aumentate dal 50 al 70%.
Inoltre, presso il MIPAAF è stato costituito un fondo con una dotazione di 150 milioni di euro, operante in regime de minimis, destinato alla copertura totale degli interessi passivi su finanziamenti bancari destinati al capitale circolante e alla ristrutturazione dei debiti, per la copertura dei costi sostenuti per interessi maturati negli ultimi due anni su mutui contratti dalle imprese del settore agricolo, nonché per l'arresto temporaneo dell'attività di pesca;
*Ulteriori misure per il settore agricolo*
L'intervento mira ad estendere dal quarto grado di parentela o affinità (attualmente il quarto grado è il limite entro il quale, con riguardo alle attività agricole, le prestazioni svolte da parenti e affini in modo occasionale o ricorrente di breve periodo, a titolo di aiuto, mutuo aiuto o obbligazione orale senza corresponsione di compensi, non integrano il rapporto di lavoro autonomo o subordinato) al sesto grado di parentela.